Articolo 11
Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami
1. Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i
termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere
dell'Autorita', e' tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo
pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di
euro 300,00.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' computato in misura unitaria
a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche
in caso di reclami reiterati o successivi, purche' riconducibili al
medesimo disservizio.