(Allegato A - art. 11)
                             Articolo 11 
       Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami 
 
    1. Se l'operatore  non  fornisce  risposta  al  reclamo  entro  i
termini  stabiliti  dalla  carta  dei  servizi   o   dalle   delibere
dell'Autorita', e' tenuto a corrispondere al  cliente  un  indennizzo
pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un  massimo  di
euro 300,00. 
    2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' computato in misura unitaria
a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo  ed  anche
in caso di reclami reiterati o successivi, purche'  riconducibili  al
medesimo disservizio.