Articolo 12
Ipotesi specifiche
1. Nel caso di titolarita' di piu' utenze, salvo quanto stabilito
all'articolo 11, comma 2, l'indennizzo e' applicato in misura
unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in
misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al
principio di equita'.
2. Se l'utenza interessata dal disservizio e' di tipo "affari",
nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a
titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in
misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 gli
indennizzi ed i relativi limiti sono applicati in misura pari al
quadruplo.
3. Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non
contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini
della definizione delle controversie ai sensi degli articoli 14 e ss.
del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste per i
casi similari dal presente provvedimento, avuto riguardo alla
gravita' dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Se
non e' possibile ricorrere all'applicazione per analogia prevista dal
primo periodo, l'indennizzo e' computato in misura giornaliera pari
alla meta' del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del
disservizio ovvero, per i servizi gratuiti, secondo equita'.