(Allegato A - art. 12)
                             Articolo 12 
                         Ipotesi specifiche 
 
    1. Nel caso di titolarita' di piu' utenze, salvo quanto stabilito
all'articolo  11,  comma  2,  l'indennizzo  e'  applicato  in  misura
unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione  in
misura  proporzionale  al  numero  di  utenze  risulta  contraria  al
principio di equita'. 
    2. Se l'utenza interessata dal disservizio e' di  tipo  "affari",
nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6  gli  importi  liquidati  a
titolo di indennizzo ed i limiti  corrispondenti  sono  computati  in
misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10  gli
indennizzi ed i relativi limiti sono  applicati  in  misura  pari  al
quadruplo. 
    3.  Per  le  fattispecie  d'inadempimento   o   disservizio   non
contemplate dal presente regolamento trovano  applicazione,  ai  fini
della definizione delle controversie ai sensi degli articoli 14 e ss.
del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste  per  i
casi  similari  dal  presente  provvedimento,  avuto  riguardo   alla
gravita' dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Se
non e' possibile ricorrere all'applicazione per analogia prevista dal
primo periodo, l'indennizzo e' computato in misura  giornaliera  pari
alla meta' del canone mensile stabilito per il servizio  oggetto  del
disservizio ovvero, per i servizi gratuiti, secondo equita'.