(Allegato A - art. 13)
                             Articolo 13 
                     Esclusione degli indennizzi 
 
    1. Nei casi in cui l'utente finale abbia utilizzato i servizi  di
comunicazione  elettronica  in  maniera  anomala  o,  comunque,   non
conforme alla causa o alle condizioni del contratto  stipulato,  sono
esclusi gli  indennizzi  previsti  dal  presente  regolamento  per  i
disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo. 
    2. In particolare, nel caso  di  utenze  mobili,  s'intende  come
"anomalo" ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato  ad
autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms. 
    3. L'operatore che ometta nel tempo di rilevare l'uso anomalo  di
cui ai commi 1e 2 o che, avutane  conoscenza,  non  azioni  i  rimedi
previsti contrattualmente per tale evenienza, non  puo'  invocare  le
esclusioni previste dal presente articolo per la  liquidazione  degli
indennizzi relativi, tra l'altro, alla sospensione o interruzione dei
servizi e alla gestione dei reclami.