Articolo 13
Esclusione degli indennizzi
1. Nei casi in cui l'utente finale abbia utilizzato i servizi di
comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non
conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono
esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i
disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.
2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s'intende come
"anomalo" ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato ad
autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms.
3. L'operatore che ometta nel tempo di rilevare l'uso anomalo di
cui ai commi 1e 2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi
previsti contrattualmente per tale evenienza, non puo' invocare le
esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli
indennizzi relativi, tra l'altro, alla sospensione o interruzione dei
servizi e alla gestione dei reclami.