(Allegato A - art. 2)
                             Articolo 2 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento stabilisce i criteri  per  il  calcolo
degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra
operatori e utenti finali, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in
cui l'operatore abbia gia' corrisposto gli indennizzi ai sensi  delle
norme contrattuali prima  dell'instaurazione  della  controversia,  o
quando, all'esito  della  fase  conciliativa,  dal  relativo  verbale
risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi
e le concrete modalita' di corresponsione degli stessi. 
    2. Resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie
ai sensi del comma 1,  degli  indennizzi  contrattualmente  stabiliti
qualora di importi unitari superiori a  quelli  di  cui  al  presente
regolamento,  indipendentemente  dai  limiti  massimi   eventualmente
previsti.