Articolo 2
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo
degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra
operatori e utenti finali, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in
cui l'operatore abbia gia' corrisposto gli indennizzi ai sensi delle
norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o
quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale
risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi
e le concrete modalita' di corresponsione degli stessi.
2. Resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie
ai sensi del comma 1, degli indennizzi contrattualmente stabiliti
qualora di importi unitari superiori a quelli di cui al presente
regolamento, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente
previsti.