(Allegato A - art. 3)
                             Articolo 3 
          Indennizzo per ritardata attivazione del servizio 
 
    1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto  al
termine  massimo  previsto  dal  contratto,  ovvero  di  ritardo  nel
trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti  a  corrispondere  un
indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50  per
ogni giorno di ritardo. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 e' applicato l'indennizzo anche  nei
casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri
oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o
gli eventuali  impedimenti,  ovvero  nel  caso  di  affermazioni  non
veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi. 
    3. Se il ritardo riguarda procedure per il  cambio  di  operatore
gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto. 
    4. Nel caso di servizi accessori e' applicato per ogni giorno  di
ritardo l'importo maggiore  tra  la  meta'  del  canone  mensile  del
servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un  massimo  di
euro 300,00; in caso di servizi gratuiti si applica l'importo di euro
1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100,00.