Articolo 3
Indennizzo per ritardata attivazione del servizio
1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al
termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel
trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un
indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per
ogni giorno di ritardo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' applicato l'indennizzo anche nei
casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri
oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o
gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non
veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.
3. Se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore
gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto.
4. Nel caso di servizi accessori e' applicato per ogni giorno di
ritardo l'importo maggiore tra la meta' del canone mensile del
servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di
euro 300,00; in caso di servizi gratuiti si applica l'importo di euro
1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100,00.