Articolo 4
Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio
1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o
piu' servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero
in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a
corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio,
pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.
2. Se la sospensione o cessazione riguarda solo servizi
accessori, si applicano gli importi di cui al comma 4 dell'articolo
3.