(Allegato A - art. 4)
                             Articolo 4 
        Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio 
 
    1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di  uno  o
piu' servizi avvenuta senza che ve ne fossero i  presupposti,  ovvero
in assenza del  previsto  preavviso,  gli  operatori  sono  tenuti  a
corrispondere un indennizzo, per  ciascun  servizio  non  accessorio,
pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione. 
    2.  Se  la  sospensione  o  cessazione  riguarda   solo   servizi
accessori, si applicano gli importi di cui al comma  4  dell'articolo
3.