(Allegato A - art. 5)
                             Articolo 5 
            Indennizzo per malfunzionamento del servizio 
 
    1. In caso di  completa  interruzione  del  servizio  per  motivi
tecnici, imputabili all'operatore, sara' dovuto  un  indennizzo,  per
ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00  per  ogni  giorno
d'interruzione. 
    2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione  del  servizio
che non comporti la completa interruzione del servizio, o di  mancato
rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi
di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti  a  corrispondere  un
indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50  per
ogni giorno di malfunzionamento. 
    3. Se  il  malfunzionamento  e'  dovuto  al  ritardo,  imputabile
all'operatore,  nella  riparazione  del   guasto,   l'indennizzo   e'
applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione  del
reclamo e l'effettivo ripristino della funzionalita' del servizio. 
    4. Nei casi previsti dai commi precedenti se il  malfunzionamento
riguarda  solo   i   servizi   accessori,   ai   fini   del   calcolo
dell'indennizzo, si applichera' l'articolo 3, comma  4  del  presente
regolamento.