Articolo 5
Indennizzo per malfunzionamento del servizio
1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi
tecnici, imputabili all'operatore, sara' dovuto un indennizzo, per
ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno
d'interruzione.
2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio
che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato
rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi
di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un
indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per
ogni giorno di malfunzionamento.
3. Se il malfunzionamento e' dovuto al ritardo, imputabile
all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo e'
applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del
reclamo e l'effettivo ripristino della funzionalita' del servizio.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti se il malfunzionamento
riguarda solo i servizi accessori, ai fini del calcolo
dell'indennizzo, si applichera' l'articolo 3, comma 4 del presente
regolamento.