(Allegato-art. 4)
                             Articolo 4 
                      Norme per la viticoltura 
 
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei
vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida"  devono
essere quelle normali della zona e  atte  a  conferire  alle  uve  le
specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi  su
terreni ritenuti idonei per  le  produzioni  della  denominazione  di
origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi
o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale. 
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata. 
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili
alla spalliera semplice. La  Regione  puo'  consentire  le  forme  di
allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione  dei
vigneti senza  determinare  effetti  negativi  sulle  caratteristiche
delle uve. 
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione  di
soccorso. 
La produzione massima  di  uva  ad  ettaro  dei  vigneti  in  coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei
vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: 
    

                Produzione massima   Titolo alcolom. volumico
                      (t/ha)         naturale minimo (% vol)

“Terre di Offida”       12                    10,50
Passerina spumante

“Terre di Offida”       12                    11,50
Passerina passito

“Terre di Offida”       12                    11,50
Passerina Vino santo


    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di  uva  a
ettaro  deve  essere  rapportata   alla   superficie   effettivamente
impegnata dalla vite.