Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000, in coltura specializzata. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera semplice. La Regione puo' consentire le forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: Produzione massima Titolo alcolom. volumico (t/ha) naturale minimo (% vol) “Terre di Offida” 12 10,50 Passerina spumante “Terre di Offida” 12 11,50 Passerina passito “Terre di Offida” 12 11,50 Passerina Vino santo Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.