(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
                     Norme per la vinificazione 
 
Le operazioni di vinificazione,  ivi  compresa  la  spumantizzazione,
devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo  delle
provincie di Ascoli Piceno e Fermo. 
L'appassimento delle uve e tutte le operazioni  successive,  relative
alla produzione delle  tipologie  "passito"  e  "Vino  santo"  devono
essere effettuate all'interno delle  rispettive  zone  di  produzione
delimitate al precedente art. 3. 
La tipologia "Terre di  Offida"  passito  deve  essere  ottenuta  con
l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo  la  raccolta  in  locali
idonei, anche termoidrocondizionati, fino  a  raggiungere  un  tenore
zuccherino di almeno 260 g/l. 
La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve  essere  ottenuto  con
appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei,  su  graticci
od appese, senza nessun tipo di  forzatura,  fino  a  raggiungere  un
contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L'uva appassita  puo'  essere
ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e
non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo.  Tuttavia,  qualora  si
verificassero condizioni climatiche che  lo  rendano  necessario,  la
Regione  Marche,  su  richiesta  documentata  del   Consorzio,   puo'
autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente  alla
citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre. 
La fermentazione e la maturazione devono avvenire  in  recipienti  di
legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di almeno 1
anno per la tipologia "passito" e di almeno 2 anni per  la  tipologia
"Vino santo". 
La  tipologia  spumante  deve  essere  ottenuta  esclusivamente   per
rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 6 mesi. 
La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino  per
ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione  dei  vini  spumanti,
sono le seguenti: 
    

                 Resa uva/vino   Produzione massima
                      (%)             (hl/ha)

“Terre di Offida”      70               84
Passerina spumante

“Terre di Offida”      40               48
Passerina passito

“Terre di Offida”      40               48
Passerina Vino santo


    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non  il  75%
per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o
il 43% per  i  vini  "Terre  di  Offida"  Passerina  nelle  tipologie
"passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di
sotto  del  massimo  consentito,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione di origine. Oltre detto limite decade il  diritto  alla
denominazione di origine controllata e per tutta la partita.
I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  al  seguente   periodo
d'invecchiamento:
    
 
    
                                       Durata in mesi   decorrenza di cui
                                                        in legno in mesi
    
- "Terre di Offida" 
Passerina passito 
_1° dicembre successivo alla vendemmia 18 12 
 
- "Terre di Offida" 
Passerina Vino santo 
1° dicembre successivo alla vendemmia 36 24 
 
 
    
    L'immissione  al  consumo  dei  vini  a  Denominazione   di   Origine
Controllata "Terre  di  Offida",  nelle  tipologie  "passito",  "Vino
santo",  puo'  avvenire  solo  dopo  il  periodo  di   invecchiamento
obbligatorio previsto.