Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo. L'appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie "passito" e "Vino santo" devono essere effettuate all'interno delle rispettive zone di produzione delimitate al precedente art. 3. La tipologia "Terre di Offida" passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. La tipologia "Terre di Offida" Vino santo deve essere ottenuto con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei, su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L'uva appassita puo' essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Marche, su richiesta documentata del Consorzio, puo' autorizzare l'inizio delle predette operazioni antecedentemente alla citata data del 1° dicembre e comunque non prima del 1° novembre. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia "passito" e di almeno 2 anni per la tipologia "Vino santo". La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti: Resa uva/vino Produzione massima (%) (hl/ha) “Terre di Offida” 70 84 Passerina spumante “Terre di Offida” 40 48 Passerina passito “Terre di Offida” 40 48 Passerina Vino santo Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non il 75% per i vini, "Terre di Offida" Passerina nella tipologia "spumante", o il 43% per i vini "Terre di Offida" Passerina nelle tipologie "passito"e "Vino santo", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e per tutta la partita. I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo d'invecchiamento: Durata in mesi decorrenza di cui in legno in mesi - "Terre di Offida" Passerina passito _1° dicembre successivo alla vendemmia 18 12 - "Terre di Offida" Passerina Vino santo 1° dicembre successivo alla vendemmia 36 24 L'immissione al consumo dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Offida", nelle tipologie "passito", "Vino santo", puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.