Articolo 6 Caratteristiche al consumo I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Terre di Offida" Passerina spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino tenue; odore: gradevole, lievemente fruttato; sapore: da dosaggio zero ad abboccato, tipico, caratteristico, gradevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. "Terre di Offida" Passerina passito: colore: giallo-ambrato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, etereo, intenso; sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto); acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l. "Terre di Offida" Passerina Vino santo: colore: dal giallo dorato al giallo ambrato piu' o meno intenso; odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso; sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. (di cui almeno 13,00% svolto); acidita' totale minima: 4,5 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l. I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di cui al presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.