(Allegato-art. 6)
                             Articolo 6 
                     Caratteristiche al consumo 
 
I vini di cui al  precedente  art.  1,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
 
"Terre di Offida" Passerina spumante: 
spuma: fine e persistente; 
colore: giallo paglierino tenue; 
odore: gradevole, lievemente fruttato; 
sapore:  da  dosaggio  zero  ad  abboccato,  tipico,  caratteristico,
gradevolmente acidulo; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. 
 
"Terre di Offida" Passerina passito: 
colore: giallo-ambrato piu' o meno intenso; 
odore: caratteristico, etereo, intenso; 
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato; 
titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.  (di  cui
almeno 13,00% svolto); 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
acidita' volatile massima: 1,6 g/l; 
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l. 
 
"Terre di Offida" Passerina Vino santo: 
colore: dal giallo dorato al giallo ambrato piu' o meno intenso; 
odore: caratteristico dell'appassimento, etereo, intenso; 
sapore: dal secco al dolce, armonico, vellutato; 
titolo alcolometrico volumico totale  minimo:  15,50%  vol.  (di  cui
almeno 13,00% svolto); 
acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
acidita' volatile massima: 1,6 g/l; 
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l. 
 
I vini a dominazione di origine controllata "Terre di Offida" di  cui
al presente articolo,  elaborati  secondo  pratiche  tradizionali  in
recipienti di legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore
di legno. 
E' in facolta' del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i  limiti  indicati
dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.