(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
                    Etichettatura e presentazione 
 
Nella etichettatura e presentazione dei vini di  cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non  idonei  a  trarre  in
inganno il consumatore. 
Nella etichettatura dei vini di  cui  all'art.  1,  con  l'esclusione
della tipologia spumante,  l'indicazione  dell'annata  di  produzione
delle uve e' obbligatoria. 
Per gli spumanti prodotti con  il  metodo  classico  e'  obbligatorio
indicare l'anno della sboccatura.