Articolo 8 Confezionamento I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a 0,750 litri con tappo di sughero raso bocca. La tipologia "spumante" deve essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.