(Allegato-art. 8)
                             Articolo 8 
                           Confezionamento 
 
I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  essere  immessi   al   consumo
esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a 0,750  litri
con tappo di sughero raso bocca. La tipologia "spumante" deve  essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5
litri. 
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme vigenti.