Articolo 2
(Base ampelografica)
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» bianco e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigne aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: da 0 al 70 %; Sauvignon: da 0 a 40 %;
Trebbiano toscano: da 0 a 40 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Vermentino e'
riservata al vino provenienti dalle uve del vitigno Vermentino per
almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sauvignon e'
riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per
almeno l'85 %.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso e rosato
e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%;
Merlot: da 0 al 100%;
Cabernet Franc: da 0 al 100%;
Syrah: da 0 al 50%;
Sangiovese: da 0 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
La denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della
corrispondente sottozona e aventi, nell' ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: almeno l' 80%;
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 20%, iscritti nel Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.