(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                        (Base ampelografica) 
 
  La  denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»  bianco  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigne  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
  Vermentino: da 0 al 70 %; Sauvignon: da 0 a 40 %; 
  Trebbiano toscano: da 0 a 40 %. 
  Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da
soli o congiuntamente fino  ad  un  massimo  del  30%,  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
  La denominazione di origine controllata  «Bolgheri»  Vermentino  e'
riservata al vino provenienti dalle uve del  vitigno  Vermentino  per
almeno l'85%. 
  Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 
  La denominazione di origine  controllata  «Bolgheri»  Sauvignon  e'
riservata al vino proveniente dalle uve  del  vitigno  Sauvignon  per
almeno l'85 %. 
  Possono concorrere altri vitigni con uve  a  bacca  bianca,  idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana,  presenti  nei  vigneti  da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. 
  La denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso  e  rosato
e' riservata ai vini  ottenuti  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
  Cabernet Sauvignon: da 0 al 100%; 
  Merlot: da 0 al 100%; 
  Cabernet Franc: da 0 al 100%; 
  Syrah: da 0 al 50%; 
  Sangiovese: da 0 al 50%. 
  Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo  del  30%,  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
  La denominazione di origine  controllata  «Bolgheri»  Sassicaia  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vigneti  della
corrispondente  sottozona  e  aventi,  nell'  ambito  aziendale,   la
seguente composizione ampelografica: 
  Cabernet Sauvignon: almeno l' 80%; 
  Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana, presenti nei vigneti da  soli  o
congiuntamente fino ad un massimo  del  20%,  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.