Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche
di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi
i sistemi espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura, irrigazione compresa. E'
ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura.
I vigneti impiantati o reimipiantati successivamente alla entrata
in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di
almeno 4500 ceppi per ettaro calcolati su sesto di impianto con
distanza massima tra le file di 2,5 m.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» bianco, «Bolgheri» Vermentino e Sauvignon non
deve essere superiore a t. 12,0 per ettaro di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» rosato non deve essere superiore a t. 9,0 per
ettaro di coltura specializzata.
La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» rosso non deve essere superiore a t. 9,0 per
ettaro di coltura specializzata con una produzione media per ceppo di
kg. 2,000.
Per la tipologia rosso superiore e rosso superiore con menzione
vigna, la resa non deve essere superiore a t. 8,0 per ettaro, e la
corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Bolgheri» bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,50%, al vino «Bolgheri» rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% ed
al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale del 12,00%.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi
sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l'archetto semplice o
doppio ad alberello basso.
I vigneti all' interno della sottozona «Sassicaia» devono essere
ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m.
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a t. 7,0
per ettaro con una produzione media per ceppo di kg 2,000.
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore
del presente disciplinare, la produzione di uva per ettaro, pur
risultando di t. 7,0, deve prevedere una densita' degli impianti di
almeno 4000 ceppi con una produzione media per ceppo di kg 1,800.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» Sassicaia devono assicurare al
medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo
dell' 11,5%.