(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
  Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri»
devono essere quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque  atte  a
conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche  caratteristiche
di qualita'. 
  I sesti d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono  esclusi
i sistemi espansi. 
  E' vietata ogni pratica  di  forzatura,  irrigazione  compresa.  E'
ammessa l'irrigazione di soccorso non oltre l'invaiatura. 
  I vigneti impiantati o reimipiantati successivamente  alla  entrata
in vigore del presente disciplinare dovranno avere  una  densita'  di
almeno 4500 ceppi per ettaro  calcolati  su  sesto  di  impianto  con
distanza massima tra le file di 2,5 m. 
  La produzione di uva ammessa per vini a  denominazione  di  origine
controllata «Bolgheri» bianco, «Bolgheri» Vermentino e Sauvignon  non
deve essere superiore a t. 12,0 per ettaro di coltura specializzata. 
  La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine
controllata «Bolgheri» rosato non deve essere superiore a t. 9,0  per
ettaro di coltura specializzata. 
  La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di  origine
controllata «Bolgheri» rosso non deve essere superiore a t.  9,0  per
ettaro di coltura specializzata con una produzione media per ceppo di
kg. 2,000. 
  Per la tipologia rosso superiore e  rosso  superiore  con  menzione
vigna, la resa non deve essere superiore a t. 8,0 per  ettaro,  e  la
corrispondente produzione media per ceppo non deve superare 1,800 kg. 
  A detti limiti, anche in annate eccezionalmente produttive, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata  cernita  delle  uve,
purche' la produzione globale del  vigneto  non  superi  del  20%  il
limite medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20%
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 
  Le uve destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
«Bolgheri» bianco, Vermentino e  Sauvignon  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo del  10,50%,  al  vino  «Bolgheri»  rosso  e
rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,50% ed
al vino «Bolgheri» rosso superiore un titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale del 12,00%. 
  Per il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Bolgheri»
Sassicaia le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  ammessi
sono: il cordone speronato mono e bilaterale, l'archetto  semplice  o
doppio ad alberello basso. 
  I vigneti all' interno della sottozona  «Sassicaia»  devono  essere
ubicati ad una altimetria tra 40 e 400 metri s.l.m. 
  La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine
controllata «Bolgheri» Sassicaia non deve essere superiore a  t.  7,0
per ettaro con una produzione media per ceppo di kg 2,000. 
  Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all'entrata in vigore
del presente disciplinare, la  produzione  di  uva  per  ettaro,  pur
risultando di t. 7,0, deve prevedere una densita' degli  impianti  di
almeno 4000 ceppi con una produzione media per ceppo di kg 1,800. 
  Le uve destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  «Bolgheri»  Sassicaia  devono   assicurare   al
medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo
dell' 11,5%.