(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
  Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento
e di  invecchiamento  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere
effettuate nell'  intero  territorio  amministrativo  del  comune  di
Castagneto Carducci. 
  La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70% per i vini «Bolgheri»  rosso,  rosato,  «Bolgheri»  Sassicaia.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
  La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere  superiore
al 65% per il  vino  «Bolgheri»  bianco  e  Vermentino  e  Sauvignon.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata.  Oltre  il  70%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
  Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata
di cui all'art.  2  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi  le  loro
peculiari caratteristiche. 
  Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso
la  commercializzazione  e'  consentita  soltanto  dopo  un  adeguato
periodo di  affinamento,  ovvero  non  prima  della  data  del  primo
settembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
  Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento  di  almeno  2
anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di  vendemmia
- di cui almeno uno in botti di rovere. 
  Le operazioni di vinificazione,  affinamento,  imbottigliamento  ed
invecchiamento  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Bolgheri»  Sassicaia  devono  essere  effettuate   nell'ambito   del
territorio amministrativo del comune  di  Castagneto  Carducci.  Sono
esclusi i tagli  con  uve,  mosti  e  vini  provenienti  da  zone  di
produzione esterne alla sottozona. 
  E' consentito l' arricchimento con  mosti  provenienti  da  uve  di
vigneti iscritti all' albo  del  Bolgheri  «Sassicaia»  o  con  mosto
concentrato rettificato. 
  Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia
non  puo'  essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  essere  stato
sottoposto ad un periodo  di  invecchiamento  di  almeno  2  anni,  a
partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di  cui  almeno  18
mesi in botti di rovere di capacita' non superiore a 225 litri.