Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
Le operazioni di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento
e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere
effettuate nell' intero territorio amministrativo del comune di
Castagneto Carducci.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore
al 70% per i vini «Bolgheri» rosso, rosato, «Bolgheri» Sassicaia.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
La resa massima dell' uva in vino finito non deve essere superiore
al 65% per il vino «Bolgheri» bianco e Vermentino e Sauvignon.
Qualora superi questo limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 70%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata
di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro
peculiari caratteristiche.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» rosso
la commercializzazione e' consentita soltanto dopo un adeguato
periodo di affinamento, ovvero non prima della data del primo
settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» superiore
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2
anni - a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di vendemmia
- di cui almeno uno in botti di rovere.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, imbottigliamento ed
invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata
«Bolgheri» Sassicaia devono essere effettuate nell'ambito del
territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci. Sono
esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di
produzione esterne alla sottozona.
E' consentito l' arricchimento con mosti provenienti da uve di
vigneti iscritti all' albo del Bolgheri «Sassicaia» o con mosto
concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata «Bolgheri» Sassicaia
non puo' essere immesso al consumo se non dopo essere stato
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a
partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 18
mesi in botti di rovere di capacita' non superiore a 225 litri.