(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
  Nella designazione dei vini a denominazione di origine  controllata
«Bolgheri» il nome  del  vitigno,  ove  previsto,  deve  figurare  in
etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli
utilizzati per la denominazione di origine. 
  In sede di designazione il nome della  sottozona  «Sassicaia»  puo'
precedere la denominazione «Bolgheri»  e  figurare  in  caratteri  di
dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima. 
  Nella designazione e presentazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Bolgheri» e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare,
ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,   scelto,selezionato   e
similari. 
  E'  tuttavia  consentito  l'uso   di   indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e  marchi  privati  non
aventi significato laudativo e non idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
  Per i vini designati con la denominazione  di  origine  controllata
«Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» e'
consentito  l'uso  della  menzione  «vigna»,  seguita  dal   relativo
toponimo  o  nome  tradizionale,  alle  condizioni   previste   dalla
normativa vigente e che  i  relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali
figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8,
del decreto legislativo n. 61/2010. 
  Nella  presentazione  e  designazione  del  prodotto,  la  menzione
«vigna» seguita dal  relativo  toponimo  o  nome  tradizionale,  deve
essere riportata immediatamente sia al di sotto  della  denominazione
«Bolgheri» che della menzione specifica  tradizionale  «denominazione
di origine controllata  Superiore».  In  tal  caso  e'  vietato  fare
riferimento al colore «rosso». 
  Sulle  bottiglie  o  altri   recipienti   contenenti   i   vini   a
denominazione origine controllata «Bolgheri» e  «Bolgheri»  Sassicaia
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.