Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
«Bolgheri» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli
utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione il nome della sottozona «Sassicaia» puo'
precedere la denominazione «Bolgheri» e figurare in caratteri di
dimensioni pari o superiori a quelli per la denominazione medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bolgheri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,selezionato e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata
«Bolgheri» e «Bolgheri» con riferimento alla sottozona «Sassicaia» e'
consentito l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla
normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali
figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8,
del decreto legislativo n. 61/2010.
Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione
«vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve
essere riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione
«Bolgheri» che della menzione specifica tradizionale «denominazione
di origine controllata Superiore». In tal caso e' vietato fare
riferimento al colore «rosso».
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a
denominazione origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.