Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
"Colli Maceratesi" bianco (anche nella tipologia spumante e
passito):
Maceratino (Ribona) minimo 70%;
Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio,
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per la sola
provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 30%;
possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca
idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del
15%.
"Colli Maceratesi" Ribona (anche nelle tipologie spumante e
passito):
Maceratino (Ribona) minimo 85%;
possono concorrere per il restante 15% altri vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche.
"Colli Maceratesi" Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%;
possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o
disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
"Colli Maceratesi" Rosso, anche nella tipologia novello e
riserva:
Sangiovese minimo 50%;
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima,
Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o
disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%;
possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del
15%.