(Annesso-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve
prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      "Colli Maceratesi" bianco (anche  nella  tipologia  spumante  e
passito): 
        Maceratino (Ribona) minimo 70%; 
        Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano  toscano,  Verdicchio,
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per  la  sola
provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad  un  massimo
del 30%; 
    possono concorrere altri vitigni, non aromatici, a  bacca  bianca
idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del
15%. 
      "Colli Maceratesi" Ribona (anche  nelle  tipologie  spumante  e
passito): 
        Maceratino (Ribona) minimo 85%; 
    possono concorrere per il restante  15%  altri  vitigni  a  bacca
bianca idonei alla coltivazione nella Regione Marche. 
      "Colli Maceratesi" Sangiovese: 
        Sangiovese minimo 85%; 
    possono concorre altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,
idonei alla  coltivazione  nella  regione  Marche,  congiuntamente  o
disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%. 
      "Colli Maceratesi"  Rosso,  anche  nella  tipologia  novello  e
riserva: 
        Sangiovese minimo 50%; 
        Cabernet  Franc,  Cabernet  Sauvignon,  Ciliegiolo,  Lacrima,
Merlot,   Montepulciano,    Vernaccia    nera,    congiuntamente    o
disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%; 
      possono concorre altri vitigni a  bacca  nera,  non  aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo  del
15%.