Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni della Denominazione di Origine Controllata di cui si
tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni pratica
di forzatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 2200.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei
vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:
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| Produzione | Titolo alcolometrico
| massima | Vol. naturale minimo
| (t/ha) | (% vol)
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"Colli Maceratesi" | |
bianco | 13 | 10,50
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"Colli Maceratesi" | |
bianco passito | 13 | 10,50
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"Colli Maceratesi" | |
bianco spumante | 13 | 9,50
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"Colli Maceratesi" | |
Ribona | 13 | 10,50
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"Colli Maceratesi" | |
Ribona passito | 13 | 10,50
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"Colli Maceratesi" | |
Ribona spumante | 13 | 9,50
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"Colli Maceratesi" | |
rosso | 13 | 11,00
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"Colli Maceratesi" | |
novello | 13 | 10,50
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"Colli Maceratesi" | |
rosso riserva | 10 | 12,00
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"Colli Maceratesi" | |
Sangiovese | 13 | 11,00
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Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva
per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente
coperte dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la produzione
non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano
superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata Colli Maceratesi.
La Regione Marche, su proposta del Consorzio, sentite le
organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.