(Annesso-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono  essere  quelle  normali
della zona e, comunque, atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le
produzioni della Denominazione  di  Origine  Controllata  di  cui  si
tratta. 
    Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o
insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. E' vietata ogni  pratica
di forzatura. 
    Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita'  dei  ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 2200. 
    La produzione massima di uva ad ettaro  dei  vigneti  in  coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la  produzione  dei
vini di cui all'art. 1, sono le seguenti: 
 
    

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                        |   Produzione  |  Titolo alcolometrico
                        |   massima     |  Vol. naturale minimo
                        |   (t/ha)      |  (% vol)
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"Colli Maceratesi"      |               |
bianco                  |      13       |           10,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
bianco passito          |      13       |           10,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
bianco spumante         |      13       |            9,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
Ribona                  |      13       |           10,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
Ribona passito          |      13       |           10,50
------------------------|---------------|----------------------------
"Colli Maceratesi"      |               |
Ribona spumante         |      13       |            9,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
rosso                   |      13       |           11,00
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"Colli Maceratesi"      |               |
novello                 |      13       |           10,50
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"Colli Maceratesi"      |               |
rosso riserva           |      10       |           12,00
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"Colli Maceratesi"      |               |
Sangiovese              |      13       |           11,00
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      Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime  di  uva
per ettaro devono essere  rapportate  alle  superfici  effettivamente
coperte dalla vite. A tali limiti, anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purche' la  produzione
non superi del 20% i limiti medesimi.  Qualora  tali  limiti  vengano
superati, tutta la produzione non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata Colli Maceratesi. 
    La  Regione  Marche,  su  proposta  del  Consorzio,  sentite   le
organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di  anno  in  anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e  di
coltivazione, puo' stabilire un  limite  massimo  di  produzione  per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.