Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle uve, devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nell'art. 3.
Per tutte le tipologie dei vini Colli Maceratesi e' ammessa
l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della zona di
produzione, con mosti concentrati rettificati e con
autoarricchimento.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie "passito"
devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire dal
15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve. Tale procedimento deve
assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto
zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse uve appassite devono
essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
raccolta.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per
rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3
mesi, e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non
inferiore a 6 mesi. Per la presa di spuma deve essere utilizzato
esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti
allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto
concentrato rettificato.
La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione
carbonica di almeno il 50% delle uve.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e
presa di spuma, ove previsto, e' la seguente:
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| | produzione massima
| resa | di vino
| uva/vino | hl/ha
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"Colli Maceratesi" bianco | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" bianco passito | 40% | 52
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"Colli Maceratesi" bianco spumante | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" Ribona | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" Ribona passito | 40% | 52
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"Colli Maceratesi" Ribona spumante | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" spumante | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" rosso | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" novello | 70% | 91
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"Colli Maceratesi" rosso riserva | 70% | 71
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"Colli Maceratesi" Sangiovese | 70% | 91
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Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75% per la tipologie sopra menzionate e il 43% per la tipologia
passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine
controllate per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre
successivo alla vendemmia:
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| Durata mesi | di cui in legno
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Rosso riserva | 24 | 3
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Passito | 24 | 3
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