(Annesso-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio, la spumantizzazione, l'appassimento delle  uve,  devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata 
nell'art. 3. 
    Per tutte le tipologie  dei  vini  Colli  Maceratesi  e'  ammessa
l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve della  zona  di
produzione, con mosti concentrati rettificati e con 
autoarricchimento. 
    E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e 
nazionali. 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari 
caratteristiche. 
    Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie "passito"
devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento a partire  dal
15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve.  Tale  procedimento  deve
assicurare, al termine del  periodo  di  appassimento,  un  contenuto
zuccherino non inferiore al 23,00%. Le stesse  uve  appassite  devono
essere ammostate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di 
raccolta. 
    La tipologia spumante deve  essere  ottenuta  esclusivamente  per
rifermentazione naturale con permanenza  sui  lieviti  per  almeno  3
mesi, e la durata del procedimento di elaborazione  deve  essere  non
inferiore a 6 mesi. Per la presa  di  spuma  deve  essere  utilizzato
esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti  iscritti
allo schedario viticolo della denominazione di origine, oppure mosto 
concentrato rettificato. 
    La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione 
carbonica di almeno il 50% delle uve. 
    La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento e 
presa di spuma, ove previsto, e' la seguente: 
 
 
 
    
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                                   |          | produzione massima
                                   |   resa   |     di vino
                                   | uva/vino |      hl/ha
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"Colli Maceratesi" bianco          |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" bianco passito  |   40%    |        52
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"Colli Maceratesi" bianco spumante |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" Ribona          |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" Ribona passito  |   40%    |        52
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"Colli Maceratesi" Ribona spumante |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" spumante        |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" rosso           |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" novello         |   70%    |        91
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"Colli Maceratesi" rosso riserva   |   70%    |        71
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"Colli Maceratesi" Sangiovese      |   70%    |        91
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    Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non  il
75% per la tipologie sopra menzionate  e  il  43%  per  la  tipologia
passito, l'eccedenza non ha diritto alla  denominazione  di  origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine 
controllate per tutta la partita. 
    Per  i  seguenti  vini  l'immissione  al  consumo  e'  consentita
soltanto dopo un periodo d'invecchiamento che parte dal 1° dicembre 
successivo alla vendemmia: 
 
 
 
    
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                  |   Durata mesi      |      di cui in legno
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Rosso riserva     |       24           |             3
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Passito           |       24           |             3
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