Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata "Colli Maceratesi" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione
della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.