(Annesso-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    Alla Denominazione di Origine Controllata "Colli  Maceratesi"  e'
vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non  espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non  abbiano
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 
    Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con  l'esclusione
della tipologia spumante, e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata
di produzione delle uve.