Allegato I
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter
effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo n. 81/2008.
1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno i
seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di
tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente
di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del
regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante la
competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto
della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai
requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente
documentata. che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad
operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre
che indipendenza, imparzialita' ed integrita' propria e ciel proprio
personale rispetto alle attivita' di progettazione, consulenza,
fabbricazione, installazione. manutenzione. commercializzazione c
gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle
attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o
attivita' ad elevata specializzazione;
c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter
tecnico Ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto
del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di
verifica, in conformita' a quanto previsto dall'allegato II;
d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera
dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si
intende svolgere l'attivita' delle verifiche oggetto del presente
decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in
possesso di titolo di studio di cui al successivo punto l. Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato
ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni
nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attivita' tecnica
di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio e professionali:
1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007. pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione. dell'universita' e della ricerca in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attivita' tecnico-professionali (progettazione o costruzione o
manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al
settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le
verifiche oggetto del presente decreto;
2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
155 del 6 luglio 2007. ovvero laurea conseguita nelle seguenti
classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000.
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245
del 19 ottobre 2000. con almeno 3 anni di esperienza acquisita e
dimostrabile nelle attivita' tecnico-professionali (progettazione o
costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le
verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale puo'
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori
e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente.
3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza
acquisita e dimostrabile nelle attivita' tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o
verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le quali si
intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale
personale puo' effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di
cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad
esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilita'
civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a 5.000.000.00
di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro,
per i rischi derivanti dall'esercizio delle attivita' di verifiche
oggetto del presente decreto;
2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o
privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione
nell'elenco di cui all'allegato III.
3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11
del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire che il
personale incaricato di eseguire l'attivita' tecnica di verifica,
abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n.
81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale
incaricato di eseguire l'attivita' tecnica di verifica a corsi di
formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione
costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel
tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attivita' di
certificazione di prodotto. non possono effettuare la prima delle
verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la
quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura
CE.