(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici  o  privati  per  poter
  effettuare le verifiche di  cui  all'articolo  71,  comma  11,  del
  decreto legislativo n. 81/2008. 
    1. I soggetti pubblici o privati di cui  all'articolo  71,  comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008,  devono  possedere  almeno  i
seguenti requisiti: 
    a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione  di
tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente
di  accreditamento  riconosciuto  a  livello  europeo  ai  sensi  del
regolamento CE 765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante  la
competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel  settore  oggetto
della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai
requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020   adeguatamente
documentata. che garantisca competenza dei  soggetto  richiedente  ad
operare nel settore oggetto della richiesta  di  abilitazione,  oltre
che indipendenza, imparzialita' ed integrita' propria e ciel  proprio
personale  rispetto  alle  attivita'  di  progettazione,  consulenza,
fabbricazione,  installazione.  manutenzione.  commercializzazione  c
gestione eventualmente legate in maniera  diretta  o  indiretta  alle
attrezzature di cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.
81/2008; 
    b) operare  con  personale  tecnico  dipendente  o  con  rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette  o  indirette
di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a  supporto
delle verifiche, controlli non distruttivi, prove  di  laboratorio  o
attivita' ad elevata specializzazione; 
    c) disporre di  una  procedura  operativa  che  definisca  l'iter
tecnico Ed amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto
del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di
verifica, in conformita' a quanto previsto dall'allegato II; 
    d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in  maniera
dettagliata, la struttura  operativa  per  ogni  Regione  in  cui  si
intende svolgere l'attivita' delle  verifiche  oggetto  del  presente
decreto e che indichi il  nominativo  del  responsabile  tecnico,  in
possesso di titolo di  studio  di  cui  al  successivo  punto  l.  Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato
ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni
nel campo della progettazione o controllo  di  prodotti,  impianti  e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attivita'  tecnica
di verifica, deve essere in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di
studio e professionali: 
    1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle  seguenti
classi: LM-4, da LM-20  a  LM-35  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16  marzo  2007.  pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del  6  luglio  2007,  ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione. dell'universita'  e  della  ricerca  in
data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 2004) con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attivita' tecnico-professionali (progettazione o costruzione  o
manutenzione o  ispezione  o  controlli  o  verifiche)  correlate  al
settore delle  attrezzature  di  cui  all'allegato  VII  del  decreto
legislativo  n.  81/2008  per  le  quali  si  intende  effettuare  le
verifiche oggetto del presente decreto; 
    2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla  Gazzetta  Ufficiale  n.
155 del 6  luglio  2007.  ovvero  laurea  conseguita  nelle  seguenti
classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica  e  tecnologica  in  data  4  agosto  2000.
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  245
del 19 ottobre 2000. con almeno 3  anni  di  esperienza  acquisita  e
dimostrabile nelle attivita' tecnico-professionali  (progettazione  o
costruzione o manutenzione  o  ispezione  o  controlli  o  verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato  VII  del
decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare  le
verifiche  oggetto  del  presente  decreto.   Tale   personale   puo'
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui  all'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori
e   montacarichi   da   cantiere   con   cabina/piattaforma   guidata
verticalmente. 
    3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di  esperienza
acquisita  e  dimostrabile  nelle   attivita'   tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o
verifiche)  correlate  al   settore   delle   attrezzature   di   cui
all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le  quali  si
intende effettuare le verifiche oggetto del  presente  decreto.  Tale
personale puo' effettuare le verifiche di tutte  le  attrezzature  di
cui  all'allegato  VII  del  decreto  legislativo  n.   81/2008.   ad
esclusione  degli  ascensori   e   montacarichi   da   cantiere   con
cabina/piattaforma guidata verticalmente. 
      e) avere attivato una polizza assicurativa  di  responsabilita'
civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a  5.000.000.00
di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro,
per i rischi derivanti dall'esercizio delle  attivita'  di  verifiche
oggetto del presente decreto; 
    2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30  del
decreto legislativo n. 81/2008  da  parte  dei  soggetti  pubblici  o
privati costituisce titolo preferenziale in  ordine  alla  iscrizione
nell'elenco di cui all'allegato III. 
    3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11
del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a  garantire  che  il
personale incaricato di eseguire  l'attivita'  tecnica  di  verifica,
abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs.  n.
81/2008 e  successive  modifiche.  La  partecipazione  del  personale
incaricato di eseguire l'attivita' tecnica di  verifica  a  corsi  di
formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione
costituisce elemento di valutazione in  ordine  al  mantenimento  nel
tempo dei requisiti dei soggetti abilitati. 
    4. I soggetti pubblici o privati di cui  all'articolo  71,  comma
11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attivita' di
certificazione di prodotto. non possono  effettuare  la  prima  delle
verifiche periodiche della specifica attrezzatura di  lavoro  per  la
quale abbiano rilasciato la certificazione ai  fini  della  marcatura
CE.