(Annesso-art. 2)
                               ART. 2 
 
(Base Ampelografica) 
 
La indicazione geografica  tipica  «Colli  Cimini»  e'  riservata  ai
seguenti vini: 
«Colli  Cimini»  bianco;  «Colli  Cimini»  bianco  frizzante;  «Colli
Cimini» bianco novello; «Colli Cimini» bianco passito; «Colli Cimini»
bianco vendemmia tardiva; «Colli Cimini» rosso; «Colli Cimini»  rosso
frizzante; «Colli  Cimini»  rosso  novello;  «Colli  Cimini»  rosato;
«Colli Cimini» rosato frizzante. 
I vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini» devono  essere
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, da uno o piu' dei vitigni idonei alla coltivazione per  la
Regione Lazio. 
L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» con la  specificazione
di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione  Lazio  e'
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai  corrispondenti  vitigni.
Possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei
mosti e vini sopra indicati, le uve  di  altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%. 
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione  geografica
tipica «Colli Comini» e'  consentito  utilizzare  il  riferimento  in
etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla  coltivazione  per  la
Regione Lazio a condizione che: 
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni
ai quali si vuole fare riferimento; 
- la produzione massima di uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale,  di  ciascuno  dei  due  o  tre
vitigni interessati  non  superi  il  corrispondente  limite  fissato
dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione; 
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due  vitigni  non  sia  inferiore  al  corrispondente
limite fissato dall'Art. 4 del presente disciplinare di produzione; 
- l'indicazione dei vitigni deve essere  riportata  in  etichetta  in
ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve  da  essi
ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni. 
I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Colli  Cimini»  con  la
specificazione di uno, due e tre vitigni di cui al presente  articolo
possono  essere  prodotti  anche  nelle  tipologie  frizzante  per  i
bianchi, rossi e rosati, passito e vendemmia tardiva limitatamente ai
bianchi, novello limitatamente ai rossi e ai bianchi.