ART. 4 (Norme per la viticoltura) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche con la specificazione del o dei vitigni, per i vini ad indicazione geografica tipica: - «Colli Cimini» bianco, a tonnellate 21; - «Colli Cimini» rosso e rosato a tonnellate 20; - «Colli Cimini» passito e vendemmia tardiva a tonnellate 8. Le predette rese uva/ha sono comprensive dell'aumento del 20% previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Cimini», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: - 9% per i bianchi; - 9% per i rossi; - 9% per i rosati; - 16% per i passiti; - 15% per vendemmia tardiva.