(Annesso-art. 4)
                               ART. 4 
 
(Norme per la viticoltura) 
 
Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona. 
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  non  deve  essere  superiore,
anche con la  specificazione  del  o  dei  vitigni,  per  i  vini  ad
indicazione geografica tipica: 
- «Colli Cimini» bianco, a tonnellate 21; 
- «Colli Cimini» rosso e rosato a tonnellate 20; 
- «Colli Cimini» passito e vendemmia tardiva a tonnellate 8. 
Le  predette  rese  uva/ha  sono  comprensive  dell'aumento  del  20%
previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 agosto 1996. 
Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica
tipica «Colli Cimini», seguita o meno  dal  riferimento  al  vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico  volumico  naturale
minimo di: 
- 9% per i bianchi; 
- 9% per i rossi; 
- 9% per i rosati; 
- 16% per i passiti; 
- 15% per vendemmia tardiva.