(Annesso-art. 5)
                               ART. 5 
 
(Norme per la vinificazione) 
 
Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 
Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate  all'interno
della zona di produzione come definita dall' art. 3. 
E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per
effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di
produzione fino al 31 dicembre 2012. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di  vino  ad  eccezione
del passito e vendemmia tardiva che non deve essere superiore al 65%.