ART. 5 (Norme per la vinificazione) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione come definita dall' art. 3. E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito e vendemmia tardiva che non deve essere superiore al 65%.