(Annesso-art. 7)
                               ART. 7 
 
(Etichettatura designazione e presentazione) 
 
Alla indicazione geografica tipica «Colli Cimini» e' consentito l'uso
del termine amabile, abboccato e dolce (solo per la tipologia  «Colli
Cimini» bianco passito) nel  rispetto  della  normativa  vigente.  E'
vietata, tuttavia, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purche'  non  abbiano
significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore. 
L'indicazione geografica tipica «Colli Cimini» puo' essere utilizzata
come ricaduta  per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti
coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3
ed iscritti negli elenchi dei vini  a  denominazione  di  origine,  a
condizione  che  i  vini  per  i  quali  si  intende  utilizzare   la
indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti
previsti  per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al   presente
disciplinare.