(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
 
 
                          Base ampelografia 
 
    1. La denominazione di origine controllata di cui all'art.  1  e'
riservata ai vini ottenuti  da  uve  di  vigneti  aventi,  in  ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      «Carso» o «Carso - Kras» con uno dei  seguenti  riferimenti  di
vitigno: 
        Chardonnay, Glera, Malvasia  (da  Malvasia  istriana),  Pinot
grigio,  Sauvignon,  Traminer,  Vitovska,  Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la
specificazione  «Classico»,  devono   essere   ottenuti   dalle   uve
provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%; 
    per la restante parte possono concorrere, fino a un  massimo  del
15%  le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca  di  colore  analogo,  non
aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e  di
Gorizia. 
    2. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o
«Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» e' riservata al
vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti
composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano; 
    per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve provenienti  dai  vitigni  a  bacca  rossa,  idonei  alla
coltivazione per le province di Trieste  e  di  Gorizia,  da  soli  o
congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.