Art. 2 Base ampelografia 1. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Carso» o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno: Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%; per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» e' riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano; per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.