(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    4.1 Condizioni naturali dell'ambiente 
    Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione
dei vini «Carso» o «Carso- Kras» devono  essere  quelle  tradizionali
della  zona  stessa  e  atte  a  conferire  alle  uve  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  di  natura  carsica  o
flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di
cui si tratta. 
    Sono   da   escludere   i   terreni   eccessivamente   umidi    o
insufficientemente soleggiati. 
    Per i vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Carso»  o
«Carso- Kras» Terrano e «Carso» o Carso-Kras» Terrano  Classico  sono
da  considerarsi  idonei,  unicamente  i  vigneti  ubicati  su  suoli
costituiti da terra rossa carsica derivata dalla  degradazione  delle
rocce calcaree. (carso geologico). 
    4.2 Densita' d'impianto 
    Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densita'  dei  ceppi  per
ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. 
    4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto 
    Le forme di allevamento consentite  sono  il  guyot,  il  cordone
speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere  le  forme
di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle  forme  di
allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle  forme  di
allevamento. 
    La Regione puo' consentire diverse forme di  allevamento  qualora
siano tali da migliorare la gestione dei  vigneti  senza  determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve 
    4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale 
    La produzione massima di uva a  ettaro  e  la  gradazione  minima
naturale in coltura specializzata sono le seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima  di  uva
ad ettaro  deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla  vite  e  non  deve  superare  mediamente  i  2,6  kg
uva/ceppo. 
    Nelle annate eccezionalmente favorevoli  i  quantitativi  di  uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a  denominazione  di
origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere  riportati
nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.