Art. 4 Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso- Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano e «Carso» o Carso-Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico). 4.2 Densita' d'impianto Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata. 4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve 4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite e non deve superare mediamente i 2,6 kg uva/ceppo. Nelle annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.