(Allegato-art. 5)
                             Articolo 5 
 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento 
    Le operazioni di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento
obbligatorio,   l'imbottigliamento,   l'affinamento   in    bottiglia
obbligatorio  nonche'  l'eventuale  appassimento  delle  uve,  devono
essere effettuate nel territorio amministrativo dei  comuni  compresi
in tutto o in parte  nella  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a
produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata  all'art.  3
comma 1. 
    5.2 Arricchimento e colmature 
    E' consentito  l'arricchimento  dei  mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie  e  nazionali
con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato,  o  a
mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 
    E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1  in  corso  di
invecchiamento obbligatorio, con  vini  aventi  diritto  alla  stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite  ma  non
soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%  per  la
complessiva durata dell'invecchiamento. 
    5.3 Resa uva/vino/ettaro 
    La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le  tipologie,
non deve essere superiore al 70%. 
    Qualora superi il limite di cui  sopra,  ma  non  oltre  il  75%,
l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.
Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla   denominazione   d'origine
controllata per tutta la partita. 
    5.4 Invecchiamento 
    5.4.1 I vini a denominazione di  origine  controllata  «Carso»  o
«Carso- Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras»  Merlot  riserva,
«Carso» o «Carso- Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva,  «Carso»
o «Carso-Kras» Terrano e  «Carso»  o  «Carso-Kras»  Terrano  Classico
riserva devono essere sottoposti  ad  un  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12  in  botti
di legno, e 5  mesi  di  affinamento  in  bottiglia.  Il  periodo  di
invecchiamento decorre dal 1 novembre  dell'anno  di  raccolta  delle
uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento. 
    5.4.2 I vini a denominazione di  origine  controllata  «Carso»  o
«Carso-Kras» Malvasia  (da  Malvasia  istriana)  riserva,  «Carso»  o
«Carso- Kras» Sauvignon riserva, «Carso»  o  «Carso-  Kras»  Vitovska
riserva devono essere sottoposti  ad  un  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1 novembre  dell'anno
di  raccolta  delle  uve.   Per   tali   vini   non   e'   consentito
l'arricchimento. 
    5.5Immissione al consumo 
    Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso- Kras» l'immissione
al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data  per  ciascuno
di essi di seguito indicata: 
    Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana),  Pinot
grigio,  Sauvignon,  Traminer,  Vitovska,  Cabernet  franc,  Cabernet
sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso,  Terrano,  e  Terrano
Classico: 1 marzo dell'anno successivo a quello di  produzione  delle
uve; 
    Rosso  riserva,  Merlot  riserva,  Refosco  dal  peduncolo  rosso
riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1 di aprile  del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; 
    Malvasia  riserva  (da  Malvasia  istriana),  Sauvignon  riserva,
Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo  a  quello
di produzione delle uve.