Articolo 5 Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonche' l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve atte a produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata all'art. 3 comma 1. 5.2 Arricchimento e colmature E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento. 5.3 Resa uva/vino/ettaro La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.4 Invecchiamento 5.4.1 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Merlot riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Terrano e «Carso» o «Carso-Kras» Terrano Classico riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento. 5.4.2 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso-Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Sauvignon riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Vitovska riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento. 5.5Immissione al consumo Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso- Kras» l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, e Terrano Classico: 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve; Rosso riserva, Merlot riserva, Refosco dal peduncolo rosso riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1 di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; Malvasia riserva (da Malvasia istriana), Sauvignon riserva, Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.