(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
 
 
             Etichettatura, designazione e presentazione 
 
    7.1 Qualificazioni 
    Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e  similari.  E'  tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato  laudativo  e
non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
    7.2 Annata 
    Nell'etichettatura dei vini «Carso» o Carso - Kras» l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.