Art. 7 Etichettatura, designazione e presentazione 7.1 Qualificazioni Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Annata Nell'etichettatura dei vini «Carso» o Carso - Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.