(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2011 
Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri del 25 marzo 2011, che proroga al  31  dicembre  2011  i
termini del D.L. 30 dicembre 2009 n.194 convertito in legge n.25  del
26 febbraio 2010, relativi alla sospensione della riduzione di prezzo
del 5% disposta con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006 
 
Procedura 
 
- Sono state selezionate tutte le specialita' medicinali di fascia  A
e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back per  l'anno
2010, ai sensi della Determinazione AI FA del 7 aprile 2010 
(G.U. n.89 del 17 aprile 2010), e  che  hanno  ottenuto/mantenuto  la
proroga della sospensione della riduzione di prezzo del  5%  disposta
con determina ALFA n. 26 del 27 settembre 2006  (Determinazione  AIFA
del 9 giugno 2010 - G.U. n.136 del 14 giugno 2010); 
- Relativamente a questo insieme di specialita' medicinali sono stati
estratti i dati di consumo (n°  di  confezioni),  sia  attraverso  il
canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata)
sia  attraverso  il  canale  delle  strutture   sanitarie   pubbliche
(ospedali, ASL, ecc.)  dislocate  sul  territorio  (farmaceutica  non
convenzionata) nell'anno 2010. 
- La riduzione di prezzo del 5% e' stata calcolata nel seguente modo: 
-- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le  farmacie  aperte
al pubblico (farmaceutica  convenzionata),  come  differenza  tra  il
prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico  ridotto  del  5%,
per la quota a carico delle aziende (EF) e al netto dell'IVA; 
-- per i  farmaci  di  fascia  A,  venduti  attraverso  le  strutture
sanitarie   pubbliche   (farmaceutica   non   convenzionata),   quale
differenza tra il prezzo ex factory vigente ed il prezzo  ex  factory
ridotto del 5%, al netto dell'IVA; 
-- per i farmaci di fascia H (venduti  esclusivamente  attraverso  le
strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale
differenza tra il prezzo massimo di cessione al  SSN  vigente  ed  il
prezzo massimo di cessione al SSN ridotto del 5%; 
- Le differenze di prezzo per ciascuna specialita'  medicinale  cosi'
calcolate sono state poi moltiplicate per il  consumo  medio  mensile
nel  2010  successivamente  riportato   all'anno,   ottenendo   cosi'
l'importo totale di pay-back per ciascuna specialita' medicinali,  in
ciascuna regione e per singola azienda farmaceutica. 
- Laddove l'azienda farmaceutica decida di non  aderire  al  pay-back
2011, per una parte o per l'intero elenco dei propri prodotti  per  i
quali e' fornita l'opzione di scelta, l'ALFA rende noto l'importo  di
pay-back che dovra' essere comunque versato alle Regioni per  i  mesi
del  2011  durante  il  quale  ha  continuato  a  beneficiare   della
sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo. L'importo di  pay-back
viene determinato con le medesime modalita' di calcolo su  descritte,
essendo tuttavia riferito al periodo compreso tra il 1  gennaio  2011
ed il 30 giugno 2011. 
 
Si sottolinea che il comma 1 dell'arti della determinazione ALFA  del
27 settembre 2006  disponeva  la  riduzione  del  5%  del  prezzo  al
pubblico dei farmaci. Successivamente, la Finanziaria 2007 (L. n. 296
del 27 dicembre 2006), al comma 796 lettera g) dell'arti ,  disponeva
la possibilita' per le aziende di sospendere l'effetto  di  riduzione
del 5% del prezzo  al  pubblico  precedentemente  introdotto,  previo
anticipo diretto  alle  Regioni  del  valore  corrispondente  al  5%.
Pertanto, il valore del pay-back e' sempre determinato sul prezzo  al
pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non sul prezzo a  carico
del  SSN,  ovvero  indipendentemente   dall'eventuale   presenza   di
concomitanti sconti  obbligatori  a  carico  del  produttore  per  la
cessione alle strutture sanitarie pubbliche. 
 
Ambito di applicazione 
 
La manovra fa riferimento a tutti i farmaci, classificati in fascia A
ed in fascia H, in commercio e con vendite alla data  del  25  maggio
2011, che hanno aderito alla proroga del pay-back per l'anno 2010  ai
sensi della determina dell'ALFA del 7 aprile 2010 (G.U. n.89  del  17
aprile 2010). 
 
Criteri  di  esclusione   dall'esercizio   dell'opzione   di   scelta
dell'adesione al pay-back 2011 
 
Sono stati esclusi: 
1.    i    farmaci    inseriti    nelle    liste    di    trasparenza
(generici-equivalenti) tra il 1 gennaio 2011 ed il 25 maggio 2011; 
2.  i  farmaci  che,  pur  avendo  aderito  al   pay-back   nell'anno
precedente, hanno perso la copertura brevettuale tra il 1 giugno 2010
e il 31 dicembre 2010. 
 
Per i farmaci di cui  al  punto  1,  l'ALFA  rende  noto  all'azienda
farmaceutica l'importo di pay-back che dovra' essere comunque versato
alle Regioni per i mesi del 2011 durante il  quale  ha  continuato  a
beneficiare della sospensione dalla  riduzione  del  5%  del  prezzo.
L'importo di pay-back viene determinato con le medesime modalita'  di
calcolo su descritte, essendo tuttavia riferito al  periodo  compreso
tra il 1 gennaio 2011 e la fine dello stesso mese di  inserimento  in
lista di trasparenza. 
Si sottolinea che le specialita' medicinali per  le  quali  l'azienda
farmaceutica esercita la scelta di prorogare il pay-back per il  2011
e che, tuttavia, perdendo la copertura brevettuale  entreranno  nelle
liste di trasparenza tra il 1 luglio 2011  e  il  31  dicembre  2011,
dovranno comunque pagare l'intera annualita', seppur poi riducendo il
proprio prezzo al pubblico del 5%. Tale riduzione si applica a valere
dalla data di pubblicazione della lista di  trasparenza  e  comprende
anche le eventuali confezioni  della  medesima  specialita'  che  non
rientrano  nella  lista  stessa.  Le  aziende  farmaceutiche   devono
pubblicare nella sezione Il della Gazzetta  Ufficiale  il  prezzo  al
pubblico del proprio farmaco, con l'indicazione  delle  riduzioni  di
legge a cui e' soggetto. 
 
Prezzo al pubblico, prezzo ex factory e prezzo di cessione 
 
Ai fini della manovra complessiva, e' stato adottato: 
- per i farmaci di fascia  A  venduti,  sia  attraverso  le  farmacie
aperte al pubblico, sia attraverso le strutture sanitarie  pubbliche,
il prezzo ex factory (al netto  di  IVA)  vigente  ed  il  prezzo  ex
factory ridotto del 5%; 
- per i farmaci di fascia H venduti attraverso le strutture sanitarie
pubbliche, il prezzo massimo di cessione vigente ed il prezzo massimo
di cessione in ridotto del 5%. 
 
I prezzi al pubblico non tengono conto  dello  sconto  al  produttore
pari allo 0,6% stabilito con determinazione ALFA del 3 luglio 2006  e
dell'ulteriore  sconto  a  carico  dei  grossisti  e  dei  farmacisti
disposto con determina Al FA del 9  febbraio  2007  pubblicata  sulla
G.U. n. 57 del 9 marzo 2007. 
 
Dati di consumo 
 
Ai fini della manovra, sono  stati  utilizzati  i  seguenti  dati  di
consumo: 
-  Per   la   farmaceutica   convenzionata:   i   dati   di   consumo
dell'Osservatorio  Nazionale  sull'impiego  dei  Medicinali  (OsMed),
certificati dall'ISS; 
- Per la farmaceutica non convenzionata: i dati di  consumo  rilevati
nell'ambito del database della  Tracciabilita'  e  certificati  dalle
stesse aziende farmaceutiche. 
 
Glossario: 
(1) Importo del pay-back: somma derivante dalla moltiplicazione,  per
ogni singola specialita' medicinale di cui l'azienda e'  titolare  di
AIC, del n° di confezioni vendute nell'anno 2010 per la differenza di
prezzo esistente tra il prezzo al pubblico vigente ed  il  prezzo  al
pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende (FF)  al
netto di 1VA. 
(2) Convenzionata (classe A): importo del pay-back nella farmaceutica
convenzionata (per i farmaci  di  fascia  A),  derivante  dal  n°  di
confezioni vendute attraverso le farmacie aperte al pubblico. 
(3)  Non  convenzionata  (classe  A):  importo  del  pay-back   nella
farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia A), derivante
dal n°  di  confezioni  vendute  attraverso  le  strutture  sanitarie
pubbliche. 
(4)  Non  convenzionata  (classe  H):  importo  del  pay-back   nella
farmaceutica non convenzionata (per i farmaci di fascia H), derivante
dal n°  di  confezioni  vendute  attraverso  le  strutture  sanitarie
pubbliche. 
(5)=(2)+(3)+(4)  Totale:  somma  degli  importi  del  pay-back  della
convenzionata,  della  non  convenzionata  (classe  A)  e  della  non
convenzionata (classe H).