Art. 8
(Lavorazione, confezionamento e etichettatura)
Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di
vendita stessa o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura "Mela
Alto Adige" Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure
"Südtiroler Apfel" geschützte geografische Angabe (lingua tedesca).
La dimensione della dicitura "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"
da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o
sulle confezioni di vendita stesse e' fissata ad un minimo di 2 mm di
altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della
dicitura "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" e' fissata a un
minimo di 0,8 mm di altezza.
E' consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta,
l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali
e/o collettivi, purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente.