(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A  DENOMINAZIONE  DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «AGLIANICO DEL TABURNO» 
 
    Articolo 1 - Denominazione e vini 
    La denominazione di origine controllata  e  garantita  «Aglianico
del Taburno» gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata
con DPR 29 ottobre 1986  e  sostituito  con  DM  2  agosto  1993,  e'
riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione  per  le  seguenti
tipologie: 
    1. Rosso 
    2. Rosso riserva o riserva 
    3. Rosato 
    Articolo 2 - Base ampelografica 
    2.1. I vini a denominazione di origine  controllata  e  garantita
«Aglianico del Taburno» devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti,  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica: 
    Aglianico del Taburno rosso, rosato,  rosso  riserva  o  riserva:
Aglianico, minimo 85 %; per la restante parte possono concorre  altri
vitigni a bacca nera, non  aromatici,  idonei  alla  coltivazione  in
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15 %. 
    Articolo 3 - Zona di raccolta uve 
    Le uve destinate alla produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Aglianico del Taburno» devono essere
raccolte nella zona di produzione che comprende  l'intero  territorio
amministrativo dei comuni  di  Apollosa,  Bonea,  Campoli  del  Monte
Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi,  Torrecuso  e
Ponte ed in parte il territorio dei  comuni  di  Benevento,  Cautano,
Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento. 
    Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i  comuni
di Apollosa e Benevento e segnatamente al km  256  della  via  Appia,
strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue  verso  nord  il
torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue  questo
confine  per  due  chilometri  circa  fino  ad  incontrare  la  linea
ferroviaria  Benevento  -  Caserta,  seguendola  verso  est  fino  ad
incrociare la s.s. n. 88 dei due Principati,  che  percorre  fino  al
confine del comune di Torrecuso a quota  248.  Segue  questo  confine
deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n.  88  e
prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest,  quasi  sempre
sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di  Ponte.
Segue detto confine comunale di Paupisi fino ad incontrare quello  di
Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine  comunale
di Torrecuso fino ad arrivare alla localita'  Monte  S.  Michele  nel
comune di Foglianise. Lungo lo stesso  confine  si  arriva,  poi,  al
torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino  alla  localita'  Madonna
degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri  confinante
con il comune di Vitulano. In localita' S. Giuseppe la  delimitazione
prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi' di Sotto,  casale
Resi e casale Tammari, svoltando verso  sud  all'altezza  di  Fontana
Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare  il  confine
del comune di  Cautano.  Scendendo  ancora  verso  sud  la  linea  di
delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1°  tronco,
a quota 291, si immette nel torrente  Ienca  e,  proseguendo  ancora,
arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota  282.  Segue
detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad  incrociare
il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza  della
strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la
linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del  Monte
Taburno fino a quota 502 per immettersi  poi  sulla  strada  comunale
Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per  un  tratto
fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.
Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso  sud  fino  ad
immettersi nel torrente  Castagnola  e,  proseguendo,  si  arriva  ad
incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota  559.  Da  questo
punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di  Campoli
del Monte Taburno si arriva ad  incrociare  il  confine  comunale  di
Montesarchio in prossimita'  della  localita'  Sperata.  Seguendo  il
confine comunale di Montesarchio  si  incrocia  quello  di  Bonea  in
localita'  Sorgente  Rivullo.  Da   questo   punto,   la   linea   di
delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino  ad  incrociare
di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della  s.s.
n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare in
localita'  Tufara  Valle,  quello  di  Apollosa  che  segue  fino  ad
incrociare il punto di partenza. 
    A  tale  delimitazione  devesi  aggiungere   una   piccola   area
distaccata della stessa, appartenente al comune  di  Tocco  Caudio  e
cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e  procedendo
verso nord si giunge alla contrada Sala e seguendo il  confine  verso
est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva  alla
strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente  Tassi.  Detto
torrente viene percorso fino alla Chiesa S. Cosimo a quota  752  dove
la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il  torrente
Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti. 
    Articolo 4 - Norme per la viticoltura 
    4.1 Condizioni naturali dell'ambiente 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini DOCG «Aglianico del Taburno» devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi  idonei  esclusivamente  i  vigneti
impiantati su terreni  collinari  e  pedecollinari.  Sono  esclusi  i
vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni umidi. 
    4.2  Densita'  di  impianto,  sesti  di  impianto  e   forme   di
allevamento 
    I sesti di impianto, le torme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le peculiari caratteristiche dell'uva e del  vino.  E'
escluso l'allevamento a tendone. 
    Per i nuovi impianti e i reimpianti la forma di allevamento  deve
essere la  controspalliera  e  la  densita'  per  ettaro  in  coltura
specializzata non puo' essere inferiore a 3.000. 
    E' vietata ogni pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4.3 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale 
    La produzione massima di uva per ettaro di coltura  specializzata
e il titolo volumico naturale minimo sono i seguenti: 
 
    

----------------------------------------------------------
Tipologia   Prod. Max t/ha   Titolo alcool. vol.nat.minimo
----------------------------------------------------------
rosso             9                       11,5
----------------------------------------------------------
rosato            9                       11,5
----------------------------------------------------------
rosso riserva o
riserva           9                       12
----------------------------------------------------------

    
 
    Le rese per i nuovi impianti, sono ridotte al 80% il  terzo  anno
vegetativo, inoltre prima del 5° anno non e'  possibile  produrre  la
tipologia rosso riserva. 
    Fermo restando le rese massime stabilite al comma precedente,  le
rese  per  ettaro  in  coltura  promiscua  devono  essere  calcolate,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
coperta dalla vite. 
    A tali limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  di  uva  dovra'  essere  riportata,   purche'   la   produzione
complessiva non superi del 20% i limiti medesimi. 
    In caso di  annata  sfavorevole,  che  lo  renda  necessario,  la
Regione Campania, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa
inferiore  a  quella  prevista   al   presente   disciplinare   anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  La
Regione Campania, su proposta del  Consorzio  di  tutela  sentite  le
Organizzazioni di categoria, puo' fissare i  limiti  massimi  di  uva
rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di  conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui al comma precedente. 
    Articolo 5 - Norme di vinificazione e di elaborazione 
    5.1 - Zona di vinificazione 
    Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento  e  affinamento
obbligatorie  e  di  imbottigliamento,   devono   essere   effettuate
all'interno del  territorio  amministrativo  dei  comuni  di  cui  al
precedente articolo 3, anche se solo in parte compresi nella zona  di
produzione delle uve. 
    5.2 Resa uva/vino 
    La resa massima delle uve in vino devono essere le seguenti: 
 
    

---------------------------------------
Tipologie                 Resa uva/vino
---------------------------------------
rosso                           70
---------------------------------------
rosato                          65
---------------------------------------
rosso riserva o riserva         70
---------------------------------------

    
 
    5.3 Arricchimento 
    E' consentito l'arricchimento nei limiti  stabiliti  dalle  norme
comunitarie e nazionali. 
    5.4 Modalita' di elaborazione e invecchiamento 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue  peculiari
caratteristiche qualitative. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
Aglianico del Taburno, rosato non  puo'  essere  immesso  al  consumo
prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
Aglianico del Taburno rosso deve essere sottoposto a  un  periodo  di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni,  a  decorrere  dal  1
novembre dell'anno di produzione delle uve. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
Aglianico del Taburno rosso riserva o riserva deve essere  sottoposto
a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno  tre  anni,  di
cui almeno dodici mesi in botti di legno e sei mesi in  bottiglia,  a
decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. 
    Articolo 6 - Caratteristiche al consumo 
    6.1 I vini a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
Aglianico  del  Taburno  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    Aglianico del Taburno rosso o Aglianico del Taburno 
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento; 
    odore: caratteristico, persistente; 
    sapore: secco, di corpo; 
    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 %vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 24 g/l. 
    Aglianico del Taburno rosato 
    colore: rosa piu' o meno intenso; 
    odore: delicato, fresco, fruttato; 
    sapore: secco, armonico, fresco, fine; 
    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12,00 % vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l 
    Aglianico del Taburno  rosso  riserva  o  Aglianico  del  Taburno
riserva 
    colore: rosso granato intenso; 
    odore: caratteristico, persistente; 
    sapore: secco,armonico e di corpo; 
    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 13,00 % vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l. 
    6.2 In relazione alla eventuale conservazione  in  recipienti  di
legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve  sentore  di  legno.  E'
facolta'  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole   Alimentari   e
Forestali, con proprio decreto, stabilire limiti minimi  diversi  per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. 
    Articolo 7 - Designazione e presentazione 
    7.1 Nella designazione e presentazione  del  vino  Aglianico  del
Taburno le specificazioni: rosso, rosato, rosso  riserva  o  riserva,
devono figurare in  etichetta  ed  essere  scritte  in  caratteri  di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di
origine "Aglianico del Taburno". Per il rosso ed il rosso  riserva  o
riserva puo' essere omessa l'indicazione del colore. 
    7.2  E  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita   «Aglianico   del   Taburno»   qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel  presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli  aggettivi  «superiore»,
«extra», «fine», «selezionato» e similari. 
    7.3 E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
    7.4 Le indicazioni tendenti a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore quali  viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere,
cascina e altri termini similari sono consentite in osservanza  delle
disposizioni UE e nazionali in materia. 
    7.5 La menzione in etichetta  del  termine  «vigna»  seguita  dal
corrispondente toponimo  e'  consentita  in  conformita'  alle  norme
vigenti. 
    7.6 Sulle bottiglie o altri recipienti  contenenti  i  vini  Docg
«Aglianico del Taburno»  deve  figurare  l'indicazione,  veritiera  e
documentabile, dell'annata di produzione delle uve. 
    Articolo 8 - Confezionamento 
    8.1 Il vino a Docg Aglianico del Taburno deve essere  immesso  al
consumo in bottiglia o altri recipienti di  vetro  di  capacita'  non
superiore a 6 litri. Inoltre, a  scopo  promozionale,  e'  consentito
l'utilizzo delle capacita' da litri 9, 12, 15. 
    8.2 I recipienti di cui al comma precedente devono essere di tipo
bordolese o borgognotta, chiusi con tappo di sughero naturale e,  per
quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri
di un vino di particolare pregio.