(Allegato)
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
                              SEZIONE I 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Premessa 
  Il presente  Provvedimento,  emanato  ai  sensi  dell'art.  31  del
decreto  legislativo  n.  11/2010  (di  seguito   "Decreto")   -   di
recepimento  della  direttiva  2007/64/CE  relativa  ai  servizi   di
pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive  -  PSD)  -
reca misure attuative delle norme del Titolo II del Decreto medesimo,
relativo ai diritti e gli obblighi delle parti  di  un'operazione  di
pagamento, entrate in  vigore  il  1°  marzo  2010.  Le  disposizioni
contenute nel presente Provvedimento forniscono quindi indicazioni  a
contenuto vincolante a cui prestatori e utilizzatori  di  servizi  di
pagamento devono attenersi nell'applicazione  delle  norme  contenute
nel richiamato Titolo II. 
  Il documento e' articolato in sette Sezioni riguardanti l'ambito di
applicazione  della  disciplina,   le   spese,   l'autorizzazione   e
l'esecuzione delle operazioni nonche' la responsabilita' delle  parti
di un'operazione  di  pagamento,  oltre  a  disposizioni  transitorie
finali. 
  Le disposizioni si  rivolgono  sia  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento,  cosi'  come  definiti  dall'articolo  1,  lett.  g),  del
Decreto,  sia  agli  utilizzatori  di  servizi   di   pagamento:   il
conseguimento delle finalita' di regolare funzionamento  del  sistema
dei pagamenti, di sicurezza ed  efficienza  dei  servizi,  di  tutela
degli utilizzatori alle quali e'  indirizzata  la  normativa  dipende
infatti dal comportamento  diligente  di  entrambe  le  parti  di  un
contratto per la prestazione dei servizi in questione. 
  La rilevanza per  la  Funzione  di  Sorveglianza  sul  sistema  dei
pagamenti delle disposizioni del Titolo II del Decreto  -  confermata
dal richiamo operato dall'art. 31 dello stesso Decreto  all'art.  146
del Testo Unico Bancario - si basa sull'importanza dell'affidabilita'
e dell'efficienza dei servizi offerti agli utilizzatori finali per il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nel  suo  complesso.
Tali  obiettivi  non   dipendono,   tuttavia,   solo   dai   corretti
comportamenti dei  prestatori  e  degli  utilizzatori  -  cosi'  come
disciplinati dalle norme dettate dal Decreto in materia di diritti  e
obblighi delle parti - ma  anche  dal  corretto  funzionamento  delle
piattaforme tecniche, delle  procedure  e  delle  regole  interne  al
sistema dei pagamenti su cui la Sorveglianza esplica la sua azione di
controllo. 
  Per quanto precede, ai sensi di quanto previsto dall'art.  146  del
Testo Unico Bancario, le  norme  del  Titolo  II  del  Decreto  e  le
relative disposizioni di attuazione costituiscono  un  vincolo  anche
per i gestori di circuiti di pagamento nonche'  per  i  fornitori  di
servizi di supporto alla prestazione di  servizi  di  pagamento  che,
nell'esercizio di tali attivita', debbono  mettere  i  prestatori  di
servizi  di  pagamento  in  condizione  di   osservare   le   vigenti
disposizioni dettate in materia. 
  2. Definizioni 
        Ai fini del presente Provvedimento si definiscono1 : 
      -------------- 
    
       1 In  questa  sede  vengono  mutuate  le  definizioni  di  cui
all'art. 1 del  Decreto  corredate,  ove  del  caso,  di  riferimenti
esplicativi.
    
 
    a) "addebito diretto": un servizio di  pagamento  per  l'addebito
del conto di pagamento di un pagatore in base al quale  un'operazione
di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al  consenso
dato dal pagatore  al  beneficiario,  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento del beneficiario o al prestatore di  servizi  di  pagamento
del pagatore medesimo; 
    b) "area unica dei pagamenti in euro (SEPA)": l'insieme dei Paesi
aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro
secondo regole e standard definiti in appositi documenti; 
    c) "ATM" (Automated teller machine):  apparecchiatura  automatica
per l'effettuazione da parte  della  clientela  di  operazioni  quali
prelievo di contante, versamento di contante o assegni, richiesta  di
informazioni sul conto,  bonifici,  pagamento  di  utenze,  ricariche
telefoniche, ecc.; 
    d) "autenticazione": una procedura che consente al prestatore  di
servizi di pagamento di  verificare  il  legittimo  utilizzo  di  uno
specifico strumento di  pagamento,  inclusi  i  relativi  dispositivi
personalizzati di sicurezza; 
    e) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario finale
dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento; 
    f) "circuito  di  pagamento":  insieme  di  regole,  procedure  e
infrastrutture che consentono  l'accettazione  e  l'utilizzo  di  uno
strumento di pagamento; 
    g)  "consumatore":  nei  contratti  di   servizi   di   pagamento
contemplati dal Decreto, la persona fisica  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del Decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, e successive modificazioni; 
    h)  "conto  di  pagamento":  un  conto  intrattenuto  presso   un
prestatore di servizi di pagamento da  uno  o  piu'  utilizzatori  di
servizi di pagamento per l'esecuzione  di  operazioni  di  pagamento.
Rientra nella  nozione  di  conto  di  pagamento  il  conto  corrente
bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per  operazioni
di pagamento,  nonche'  il  conto  sul  quale  vengono  addebitate  e
accreditate le operazioni di pagamento eseguite a valere su una carta
di debito o di credito; 
    i) "contratto quadro": il  contratto  che  disciplina  la  futura
esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo'
dettare gli obblighi e le condizioni che le parti  devono  rispettare
per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento; 
    j) "data valuta": la data di riferimento usata da  un  prestatore
di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi  applicati  ai
fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento; 
    k) "Decreto": il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 
    l)  "Eurosistema":  il  sistema  di  banche  centrali   dell'area
dell'euro  responsabile  dell'attuazione  della  politica   monetaria
unica. Esso comprende la Banca Centrale Europea  (BCE)  e  le  banche
centrali nazionali (BCN) dei  Paesi  dell'Unione  europea  che  hanno
adottato l'euro quale valuta nazionale; 
    m) "fondi": banconote  e  monete,  moneta  scritturale  e  moneta
elettronica 
    cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    n) "gestore  di  un  circuito  di  pagamento":  il  soggetto  che
definisce le  regole  di  funzionamento  e  di  partecipazione  a  un
circuito di pagamento e che e' responsabile del suo funzionamento; 
    o) "giornata operativa":  il  giorno  in  cui  il  prestatore  di
servizi di  pagamento  del  pagatore  o  del  beneficiario  coinvolto
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a
quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa; 
    p) "identificativo unico": la combinazione di lettere,  numeri  o
simboli  che  il  prestatore   di   servizi   di   pagamento   indica
all'utilizzatore di servizi di pagamento e  che  l'utilizzatore  deve
fornire  al  proprio  prestatore  di   servizi   di   pagamento   per
identificare con  chiarezza  l'altro  utilizzatore  del  servizio  di
pagamento  e/o  il  suo  conto  di  pagamento  per  l'esecuzione   di
un'operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento,  1'
identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del  servizio  di
pagamento; 
    q) "micro-impresa": l'impresa che, al momento  della  conclusione
del  contratto  per  la  prestazione  di  servizi  di  pagamento,  e'
un'impresa che possiede i requisiti  previsti  dalla  raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 20032 , vigente 
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  Decreto,  ovvero  i
requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE; 
      -------------- 
    
       2 Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  dell'Unione  europea  L
    
124/39 del 20.05.2003. 
 
    r) "moneta elettronica": valore  monetario  cosi'  come  definito
dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del TUB; 
    s) "operazione di pagamento": l'attivita', posta  in  essere  dal
pagatore o dal  beneficiario,  di  versare,  trasferire  o  prelevare
fondi,  indipendentemente  da  eventuali  obblighi  sottostanti   tra
pagatore e beneficiario; 
    t)  "ordine  di  pagamento":  qualsiasi  istruzione  data  da  un
pagatore o da un beneficiario al proprio  prestatore  di  servizi  di
pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di
pagamento; 
    u) "overlay services": servizi  che  consentono  l'esecuzione  di
pagamenti in ambiente  internet  attraverso  l'interposizione  -  tra
prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore -  di  un  soggetto
attraverso l'utilizzo dei codici di autenticazione dell'utilizzatore; 
    v) "pagatore": il soggetto titolare di un conto  di  pagamento  a
valere sul quale viene impartito un ordine di  pagamento  ovvero,  in
mancanza di un conto di pagamento,  il  soggetto  che  impartisce  un
ordine di pagamento; 
    w)  "prestatore  di  servizi  di  pagamento":  uno  dei  seguenti
organismi che  presta  servizi  di  pagamento  sul  territorio  della
Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera  prestazione
di servizi: istituti di moneta elettronica e  istituti  di  pagamento
nonche',  quando  prestano  servizi  di  pagamento,  banche,   uffici
postali, la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali  se
non  agiscono  in  veste  di  autorita'  monetarie,  altre  autorita'
pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali  e  locali
se non agiscono in veste di autorita' pubbliche; 
    x)  "rimessa  di  denaro":  servizio  di  pagamento  dove,  senza
l'apertura  di  conti  di  pagamento  a  nome  del  pagatore  o   del
beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento  riceve  i  fondi
dal  pagatore  con  l'unico  scopo   di   trasferire   un   ammontare
corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi  di
pagamento che agisce per conto del beneficiario. Tali  fondi  possono
essere  ricevuti  per  conto  del  beneficiario   e   messi   a   sua
disposizione; 
    y) "servizi di infrastruttura": servizi tecnici,  inclusi  quelli
di rete, di supporto alla prestazione di servizi di pagamento; 
    z) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
      1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto
di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di
un conto di pagamento; 
      2) servizi che permettono prelievi in contante da un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
      3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il  trasferimento
di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di
pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore  di  servizi
di pagamento: 
        - esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti  diretti
una tantum; 
        - esecuzione di operazioni di  pagamento  mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
      4)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  quando  i  fondi
rientrano in una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di
servizi di pagamento: 
        - esecuzione di addebiti diretti,  inclusi  addebiti  diretti
una tantum; 
        - esecuzione di operazioni di  pagamento  mediante  carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 
      5) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
      6) rimessa di denaro; 
      7) esecuzione di operazioni di pagamento ove  il  consenso  del
pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato  mediante  un
dispositivo  di  telecomunicazione,  digitale  o  informatico  e   il
pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o  della  rete  di
telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce  esclusivamente
come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di  pagamento  e  il
fornitore di beni e servizi; 
    aa)"sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione
e  di  regolamento":  un  sistema  di  trasferimento  di  fondi   con
meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole  comuni
per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni
di pagamento; 
    bb)   "strumento    di    pagamento":    qualsiasi    dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l'utilizzatore
e il prestatore di servizi di pagamento e di  cui  l'utilizzatore  di
servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento; 
    cc) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e
successive modificazioni; 
    dd) "utilizzatore di servizi di pagamento" o  "utilizzatore":  il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o
beneficiario o di entrambi. 
  3. Comunicazioni e informazioni agli  utilizzatori  di  servizi  di
pagamento 
  Sia  nella  fase  genetica  sia  in   quella   dell'esecuzione   di
un'operazione di pagamento puo' emergere l'esigenza per il prestatore
di servizi di pagamento di comunicare in modo tempestivo ed  efficace
con  la  propria  clientela,  al  fine  di  assicurare  il   regolare
svolgimento  dell'attivita'  di  pagamento.  I  casi  in   cui   cio'
costituisce un obbligo sono individuati dal Decreto e dalle  presenti
disposizioni. 
  L'individuazione del mezzo di comunicazione o  della  modalita'  di
informazione piu' adatti allo scopo specifico della  comunicazione  o
informazione   e   alle   esigenze   di   tutela   degli    interessi
dell'utilizzatore di  servizi  di  pagamento  nel  caso  concreto  e'
rimessa  alla  valutazione  del  singolo  prestatore  di  servizi  di
pagamento nel rispetto della vigente normativa di trasparenza. 
 
                             SEZIONE II 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Le disposizioni del Titolo II del Decreto si applicano  a  tutti  i
prestatori  di  servizi  di  pagamento  per  l'attivita'  svolta  nel
territorio della Repubblica in quanto ivi insediati o  in  regime  di
libera prestazione di servizi, a condizione che sia il prestatore  di
servizi di pagamento del pagatore sia quello del  beneficiario  siano
insediati nello Spazio Economico Europeo e che la valuta  in  cui  e'
denominato il pagamento sia quella ufficiale di uno Stato Membro o di
uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.  L'articolo  23
del Decreto, relativo  all'applicazione  della  data  valuta  e  alla
disponibilita' delle somme trasferite, si applica anche  al  caso  in
cui solo il prestatore di servizi di pagamento del  pagatore  o  solo
quello del beneficiario sia insediato nello Spazio Economico Europeo. 
  I  servizi  di  pagamento  ai  quali  si  riferiscono  le  presenti
disposizioni sono  quelli  elencati  dall'art.  1,  lettera  b),  del
Decreto, nonche' l'emissione e l'utilizzo di moneta elettronica  e  i
servizi di pagamento ad iniziativa del beneficiario  eseguiti  da  un
pagatore anche in assenza di un conto (servizi di incasso). 
  Rientrano altresi'  nell'ambito  di  applicazione  del  Decreto  le
operazioni in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato Membro o  di
uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo a valere  su  un
conto del pagatore denominato in una diversa divisa. Resta ferma,  in
tal caso, l'applicazione dell'art. 15, comma 2, del  Decreto  per  la
determinazione del momento di ricezione dell'ordine di pagamento e di
messa a disposizione dei fondi oggetto del trasferimento da parte del
pagatore al rispettivo  prestatore  di  servizi  di  pagamento;  tale
momento coincide  con  quello  di  completamento  dell'operazione  di
conversione valutaria. 
  Non rientrano nell'ambito di  applicazione  le  attivita'  elencate
nell'art. 2, comma 2, del Decreto. 
  Nei paragrafi che seguono vengono fornite indicazioni sul contenuto
di alcuni servizi di pagamento tenendo  anche  conto  di  indicazioni
fornite dal "Comitato dei pagamenti" costituito presso la Commissione
europea ai sensi dell'art. 85 della PSD. 
  1. Fonti normative: 
  Artt. 1, 2 e 4 del Decreto; articolo 114-octies, comma  1,  lettere
a) e b) del TUB. 
  2. Ambito di applicazione oggettivo 
  2.1 Servizi di pagamento: 
  - Servizi di pagamento -  Ai  fini  della  presente  disciplina  si
definiscono servizi di pagamento i servizi individuati dal  combinato
disposto: 
  - dell'art. 1 del Decreto, che alla lettera b) fornisce  un  elenco
dettagliato delle attivita'; 
  - dell'art. 2 del Decreto, che al primo comma individua  la  valuta
nella quale devono essere espressi i pagamenti e al 2°  comma  indica
le attivita' che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi  del
Decreto medesimo. 
  Con riferimento ai servizi disciplinati dal Decreto si forniscono i
seguenti chiarimenti: 
  - Deposito di contante su un conto di pagamento: 
  consiste nel versamento di contante su  un  conto  e  comprende  il
servizio di "cassa continua", ossia di deposito  di  contante  su  un
conto di pagamento eseguito presso uno sportello automatico. Ai  fini
del rispetto dei tempi di disponibilita' delle somme versate  di  cui
all'articolo 22 del Decreto, per tale ultimo servizio  il  versamento
si intende effettuato dal cliente nel  momento  in  cui  il  contante
versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le  attivita'
di controllo e contazione sono espletate dal prestatore di servizi di
pagamento. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  e'  tenuto  ad
informare l'utilizzatore sui tempi  di  esecuzione  del  servizio  di
cassa continua. Le attivita' di verifica e contazione  devono  essere
completate entro la  giornata  operativa  successiva  al  ritiro  del
contante. 
  - Carte di pagamento: 
  nell'ambito della definizione di servizi di pagamento prevista  dal
Decreto, il riferimento  alle  carte  di  pagamento  deve  intendersi
operato alle carte di  credito  -che  consentono  l'effettuazione  di
transazioni e/o prelievi con regolamento successivo - e alle carte di
debito, che  consentono  transazioni  e/o  prelievi  con  contestuale
impegno dei fondi disponibili sul conto di pagamento. 
  Non e' inclusa nella definizione di servizi di pagamento  contenuta
nel Decreto la moneta elettronica. Caratteristiche  specifiche  degli
strumenti di moneta elettronica sono le seguenti: 
  1.  consentono  utilizzi  esclusivamente  nei  limiti  delle  somme
trasformate in moneta elettronica; 
  2. possono essere emessi  in  forma  anonima  con  i  limiti  e  le
caratteristiche previsti dalla legislazione vigente. 
  L'emissione di moneta elettronica e i servizi ad essa connessi sono
comunque assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 3 e  ss.
del Titolo II del Decreto e di quelle del presente provvedimento. 
  - Acquisizione di strumenti di pagamento 
  Viene  annoverata  tra  i  servizi  di  pagamento  l'attivita'   di
"acquisizione" di strumenti di pagamento (art. 1, comma 1,  lett.  b)
n. 5) che  consiste  nella  stipula  di  apposito  contratto  per  il
convenzionamento di soggetti (ad esempio, esercizi  commerciali)  con
lo scopo di abilitarli all'accettazione di uno strumento di pagamento
secondo le regole del  circuito  di  riferimento  accompagnata  dalla
gestione dei relativi flussi finanziari  (c.d.  acquiring).  La  mera
gestione  di  terminali  non  costituisce  servizio   di   acquiring;
tuttavia, data la loro importanza per l'accettazione di uno strumento
di pagamento, ai sensi dell'articolo 146, comma 2 del TUB, i soggetti
che forniscono e gestiscono  i  terminali  assicurano  che  i  propri
servizi consentano ai prestatori di servizi  di  pagamento  la  piena
conformita'  alle   disposizioni   del   Decreto   e   del   presente
Provvedimento. 
  - Rimesse di denaro 
  Il servizio di rimessa di denaro si configura  come  un  incasso  e
trasferimento di fondi senza utilizzo di conti di pagamento.  Rientra
nella fattispecie l'ipotesi del coinvolgimento di un unico prestatore
di servizi di pagamento che, eventualmente attraverso la propria rete
di agenti, incassa il denaro dal pagatore e lo detiene per conto  del
beneficiario. I servizi di  rimessa  vengono  usualmente  iniziati  e
conclusi con denaro contante (c.d. "cash in/cash out").  Resta  ferma
la possibilita' per  l'ordinante  di  fornire  la  provvista  per  la
successiva esecuzione del servizio di rimessa attingendo i  fondi  da
un conto di pagamento. Parimenti, in alternativa al ritiro dei  fondi
in contante, il beneficiario puo' chiederne l'accredito su  un  conto
di pagamento  successivamente  alla  conclusione  dell'operazione  di
rimessa. 
  -  Pagamenti  eseguiti  tramite  operatore  di   telecomunicazione,
digitale o informatico 
  Costituiscono servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1,  comma  1,
lett. b), n.  7)  i  pagamenti  effettuati  mediante  dispositivi  di
telecomunicazione, digitali o informatici, nel caso in cui  ricorrano
tutte le seguenti condizioni: 
  a) il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento sia dato
mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico; 
  b) il pagamento sia effettuato all'operatore del  sistema  o  della
rete di telecomunicazione  o  digitale  o  informatica  al  quale  e'
riconducibile la gestione del dispositivo di cui alla lett. a); 
  c)  l'operatore  agisca  esclusivamente  come   intermediario   tra
l'utilizzatore di servizi di pagamento  e  il  fornitore  di  beni  e
servizi. 
  A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di cui al citato n.
7) i servizi di pagamento via  telefono  cellulare  (mobile  payment)
gestiti da operatore di telecomunicazione per l'acquisto  di  beni  o
servizi,  anche  di  natura  fisica,  presso  punti  di  accettazione
convenzionati. 
  La compresenza delle condizioni descritte caratterizza i servizi di
pagamento sub n. 7 rispetto agli altri servizi di  pagamento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 3 e 4, per l'esecuzione dei  quali
il ricorso a dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici
rappresenta solo una  delle  possibili  modalita'  di  colloquio  tra
l'utilizzatore e il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  (ad  es.
esecuzione di ordini di pagamento attraverso internet banking)3 . 
      -------------- 
    
       3  Sui  servizi  di  pagamento  gestiti  dagli  operatori   di
    
telecomunicazione, digitali o informatici v. anche infra par. 2.2.10. 
 
  2.1.1 Operazioni di pagamento 
  I  servizi  di  pagamento  sono   strumentali   all'esecuzione   di
operazioni di pagamento. Queste ultime rappresentano trasferimenti di
fondi disposti su iniziativa del  pagatore  o  del  beneficiario.  Ne
consegue  che,  ove  non  esplicitamente  compreso   nell'ambito   di
applicazione negativo del decreto ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
qualsiasi trasferimento di fondi e' riconducibile alla definizione di
operazione di pagamento. 
  2.1.2 Operazioni di pagamento complesse 
  Vi sono operazioni di pagamento che risultano dal collegamento  tra
piu' servizi  di  pagamento  o  tra  servizi  di  pagamento  e  altre
operazioni ad essi contigue. In tali ipotesi si  e'  in  presenza  di
operazioni di pagamento complesse. Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  del  Decreto  e  del  presente  provvedimento,  ciascun
segmento che compone l'operazione di pagamento complessa deve  essere
considerato separatamente. 
  A titolo esemplificativo: 
  1. nel caso in cui si paghi  il  saldo  mensile  di  una  carta  di
credito con addebito diretto su un conto  di  pagamento,  si  ha  una
combinazione tra due servizi di pagamento: l'emissione (e la gestione
degli utilizzi) di una carta di credito e un trasferimento  di  fondi
tramite addebito diretto su conto di pagamento.  In  questo  caso  vi
sono due rapporti contrattuali tra l'utilizzatore e:  i)  l'emittente
la carta di credito; ii) il prestatore di servizi  di  pagamento  che
gestisce  il  conto  su  cui  viene   eseguito   l'addebito   diretto
(l'emittente  e  quest'ultimo  prestatore  possono  coincidere).   Il
disconoscimento di operazioni effettuate  con  la  carta  di  credito
andra' quindi sottoposto all'emittente della carta medesima e non  al
prestatore di servizi di pagamento che gestisce il conto di addebito;
l'opposizione all'operazione di addebito sul conto, nel rispetto  dei
requisiti fissati dal Decreto agli artt. 13 e 14 e dalla  Sezione  IV
del presente Provvedimento, andra' eccepita al prestatore di  servizi
di pagamento che gestisce il conto medesimo; 
  2. altra ipotesi di operazione complessa e' quella che si  realizza
nel caso di pagamento di bollette  o  di  altre  fatture  commerciali
effettuato  presso  un  soggetto  incaricato  della  riscossione  dal
creditore/beneficiario.  La  prima  fase  di  questa  operazione   e'
rappresentata dalla consegna dei  fondi  da  parte  del  pagatore  al
soggetto  incaricato:  ove  con  detta  consegna  il  pagatore  venga
liberato dall'obbligazione sottostante nei confronti  del  creditore,
si e' in presenza di un "pagamento"  con  effetto  solutorio  (e  non
quindi di un "ordine di pagamento") a cui non si applicano i  presidi
di cui al Titolo II del Decreto. La seconda fase  dell'operazione  e'
rappresentata dal trasferimento della somma dal  soggetto  incaricato
al creditore/beneficiario: detto  trasferimento  puo'  costituire  un
servizio di pagamento ai sensi  del  Decreto  e  richiedere,  quindi,
l'intervento di un prestatore abilitato. Nel  caso  descritto  si  ha
quindi una combinazione tra servizi di pagamento (il trasferimento di
fondi disposto  dall'incaricato  alla  riscossione  al  creditore)  e
operazioni contigue (pagamento liberatorio da parte del  debitore  al
soggetto incaricato della riscossione). 
  2.2 Attivita' che non costituiscono servizi di pagamento  ai  sensi
del Decreto. 
  L'art. 2, comma 2, fornisce  un  dettagliato  elenco  di  attivita'
escluse dall'ambito di applicazione del Decreto. L'individuazione  in
concreto di tali attivita' deve  essere  effettuata,  ove  del  caso,
tenendo conto delle disposizioni che seguono. 
  2.2.1 Servizi che non sono prestati agli utilizzatori. 
  In via generale, le norme del Decreto non si applicano  ai  servizi
di pagamento che non prevedono un rapporto diretto tra prestatore  di
servizi di pagamento e utilizzatore finale. Sono pertanto esclusi: 
  - i pagamenti tra prestatori di servizi di pagamento o tra questi e
i loro agenti; 
  - i pagamenti effettuati all'interno di un sistema di  pagamento  o
di regolamento titoli tra partecipanti al sistema di pagamento  o  di
regolamento titoli e controparti  centrali,  agenti  di  regolamento,
stanze di compensazione o banche centrali; 
  - i servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento ad  altri
prestatori  senza  intrattenere  un  rapporto  contrattuale  con   la
clientela di questi ultimi (ad esempio, mera  gestione  di  sportelli
ATM senza rapporto con  gli  utilizzatori  che  prelevano  o  versano
contante); 
  - i servizi di infrastruttura,  che  sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione del Decreto a condizione che i  relativi  fornitori  non
entrino mai in possesso dei  fondi  che  vengono  trasferiti,  ma  si
limitino   a   prestare   servizi    di    supporto    all'esecuzione
dell'operazione di pagamento. Resta fermo l'obbligo per il prestatore
di servizi di pagamento di accertarsi, nella  scelta  del  fornitore,
che i servizi di infrastruttura consentano il rispetto degli obblighi
previsti dal Decreto e dal presente Provvedimento;  a  tal  fine,  la
ripartizione di responsabilita'  tra  il  prestatore  di  servizi  di
infrastruttura e il prestatore di servizi di pagamento e' chiaramente
disciplinata dal contratto stipulato da tali soggetti. 
  2.2.2 Cash-Pooling 
  Non costituisce servizio di  pagamento  ai  sensi  del  Decreto  la
gestione della liquidita' relativa a rapporti reciproci  tra  imprese
commerciali e/o finanziarie  appartenenti  al  medesimo  gruppo  (cd.
cash-pooling) da parte di un soggetto che si interpone  nei  rapporti
infragruppo per la mera ottimizzazione della gestione delle  relative
disponibilita' finanziarie. L'esenzione presuppone  che  la  suddetta
gestione  sia  limitata  all'interno  del  gruppo   e   non   investa
l'esecuzione di trasferimenti di fondi  per  conto  di  societa'  del
medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso esterni. 
  2.2.3 Trasporto di contante 
  Il trasporto di contante, compresi la raccolta, il trattamento e la
consegna, non costituisce servizio di pagamento. L'esenzione a favore
della societa' di trasporto opera anche quando una fase dello  stesso
trasporto di  contante  e'  effettuata  attraverso  un'operazione  di
trasferimento di fondi per realizzare il quale la societa' che  offre
il servizio si avvale, in veste di utilizzatore, di un prestatore  di
servizi di pagamento. La  suddetta  operazione  di  trasferimento  di
fondi costituisce un servizio  di  pagamento  a  cui  si  applica  la
disciplina del Decreto e del presente Provvedimento. 
  2.2.4 Modulistica contrattuale 
  La mera distribuzione di  modulistica  contrattuale  relativa  alla
prestazione di servizi di pagamento non  e'  attivita'  riservata  ai
sensi del Decreto. Restano comunque fermi tutti gli obblighi previsti
in materia di offerta fuori sede di prodotti bancari e finanziari. 
  2.2.5 "Cash-back" 
  Non costituisce attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai
sensi del Decreto il c.d. "cash-back" che consiste nell'attivita' con
cui  il  venditore  di  un  bene  o  di  un   servizio   -   ricevuto
dall'utilizzatore un pagamento eseguito con una carta di pagamento  o
con moneta elettronica per un importo superiore al  prezzo  dovuto  -
restituisce  all'utilizzatore  medesimo   una   somma   in   contanti
corrispondente alla differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. 
  2.2.6 Strumenti a spendibilita' limitata 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. m), sono  esclusi  dall'ambito
di applicazione del Decreto i servizio4 basati su strumenti di 
pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente: 
      -------------- 
    
       4 Rientra fra tali servizi l'attivita'  di  "acquisizione"  di
strumenti di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) n. 5  del
Decreto.
    
 
  a) per l'acquisto di beni o servizi presso l'emittente5 ; 
      -------------- 
    
       5  E'  equiparato  all'emittente   il   soggetto   interamente
controllato dall'emittente  o  interamente  controllante  l'emittente
stesso o una sua consorella.
    
 
  b) sulla base di un accordo commerciale con l'emittente:  b.1)  per
l'acquisto di beni o servizi all'interno  di  una  rete  limitata  di
esercenti; b.2) per l'acquisto  di  una  gamma  limitata  di  beni  o
servizi. 
  Con riferimento alla ipotesi di  cui  alla  lettera  a),  rientrano
nella  fattispecie  gli  strumenti  di  pagamento  spendibili  presso
singoli emittenti all'interno dei propri punti vendita. Piu'  imprese
appartenenti ad un medesimo gruppo socictario,  anche  se  utilizzano
marchi  diversi,  sono  riconducibili  alla   nozione   di   "singolo
emittente" purche' l'appartenenza al medesimo gruppo  societario  sia
resa nota al pubblico. In particolare, la carta spendibile  presso  i
punti vendita dovra' elencare  i  marchi  riconducibili  al  medesimo
gruppo societario. 
  Relativamente alle ipotesi di cui alla lett. b), la direttiva e  il
Decreto  non  predeterminano  in  via   generale   il   concetto   di
"limitatezza" della rete di accettazione ovvero della gamma di beni e
servizi acquistabili. Alla luce delle indicazioni  della  Commissione
Europea  -  nonche'  di  elementi  interpretativi  ricavabili   dalla
direttiva  2009/110/CE  sugli   Istituti   di   moneta   elettronica,
contenente analoga esenzione (v. in particolare il considerando n. 5)
- si formulano le seguenti indicazioni. 
  L'esclusione opera in  forza  della  spendibilita'  limitata  dello
strumento di pagamento presso determinati esercenti o con riferimento
a determinati beni o servizi  e  non  della  sua  utilizzabilita'  in
un'area geograficamente limitata. In presenza di uno dei  presupposti
richiamati dalla norma, l'esclusione deve intendersi  operante  anche
nel caso in cui l'emissione, sulla base di  un  accordo  commerciale,
sia stata affidata a soggetti terzi rispetto ai fornitori dei beni  o
dei servizi6 . 
      -------------- 
    
       6 Con riferimento alle carte  di  pagamento,  tale  esclusione
determina la non applicabilita'  delle  disposizioni  concernenti  il
funzionamento dell'Archivio  informatizzato  degli  assegni  e  delle
carte   di   pagamento   irregolari   (c.d.    "Centrale    d'Allarme
Interbancaria" - CAI) istituito presso la  Banca  d'Italia  ai  sensi
della Legge 205/99.
    
 
  Rientrano nella fattispecie sub lettera b.1) - e sono  pertanto  da
considerare oggetto  dell'esenzione  -  gli  strumenti  di  pagamento
spendibili presso catene di esercizi commerciali (ad  esempio  "carte
fedelta'" o similari), indipendentemente dall'estensione della catena
stessa e dalla natura giuridica del  rapporto  tra  i  singoli  punti
vendita e la -casa madre", purche': (i) si tratti di  entita'  legate
da accordi di natura  commerciale  che  prevedano  l'utilizzo  di  un
medesimo marchio che  renda  pienamente  riconoscibile  dal  pubblico
l'esistenza di una relazione giuridicamente rilevante  tra  la  "casa
madre" e i punti di accettazione degli strumenti di pagamento emessi;
e (ii) il suddetto marchio sia utilizzato dai  punti  vendita  e  sia
presente sulla carta spendibile presso gli  stessi.  Rientrano  nella
fattispecie  le  carte  spendibili  presso  esercizi  commerciali  in
franchising nonche' le carte spendibili presso  gli  esercizi  di  un
medesimo centro commerciale. A meno che non  ricorra  l'esenzione  di
cui alla lettera b.2), i casi in cui due o piu' catene commerciali si
accordino per accettare reciprocamente le carte  di  ciascuna  catena
non  rientrano  nell'esenzione.  Nei  casi  dubbi,  resta  ferma   la
possibilita' di una valutazione caso per caso7 . 
      -------------- 
    
       7 A titolo esemplificativo, mentre rientrano nella fattispecie
sub lettera a) le c.d. "carte carburante", emesse da una  determinata
compagnia petrolifera per l'acquisto del carburante e di  prodotti  o
servizi simili o connessi (cambio olio, gomme etc.) presso la propria
rete distributiva, possono essere invece ricondotte alla  fattispecie
sub lettera b.1) le carte della specie che consentono anche  acquisti
di altro tipo di beni e servizi presso  esercizi  comunque  collegati
alla societa' petrolifera stessa, per via dell'utilizzo dello  stesso
marchio o perche' operanti all'interno  delle  stazioni  di  servizio
della compagnia medesima.
    
 
  L'esenzione di cui alla lettera b.2)  ricorre  quando  l'ambito  di
spendibilita' sia effettivamente circoscritto  a  una  predeterminata
lista di beni o servizi funzionalmente  collegati  (e'  il  caso,  ad
esempio,  delle  c.d.  carte  "trasporti",  "parcheggio",   "cinema",
"musei", dei buoni pasto, ecc.). Atteso che i  criteri  di  esenzione
sono alternativi e non cumulativi, l'esenzione ricorre,  in  presenza
di queste caratteristiche, anche quando la spendita  dello  strumento
puo' essere effettuata presso soggetti diversi, non appartenenti alla
medesima catena commerciale. 
  La valutazione della sussistenza dei  presupposti  per  l'esenzione
deve essere nuovamente effettuata ogni qualvolta  le  caratteristiche
di spendibilita' dello strumento vengono modificate. 
  Quale  criterio  generale  per  la  corretta   individuazione   del
perimetro  della  deroga  va  inoltre  considerato  che  non  possono
beneficiare  di  esenzione  -rientrando   pertanto   nell'ambito   di
applicazione della normativa - gli strumenti  spendibili  presso  una
lista  di   esercenti   convenzionati   (si   pensi   al   caso   del
convenzionamento  di  una   pluralita'   di   commercianti   promosso
dall'emittente e potenzialmente aperto alla libera  adesione  di  chi
abbia interesse), poiche' in tal caso l'estensione  soggettiva  della
rete di accettazione non  e'  determinabile  ex  ante  ed  e'  quindi
potenzialmente illimitata: rientrano in questa tipologia, ad esempio,
strumenti come le "carte regalo" che possono essere spese presso piu'
punti vendita  di  svariata  natura,  oppure  le  c.d.  "city  card",
genericamente aperte all'utilizzo presso piu' esercizi all'interno di
una stessa citta'. 
  Il formato e la funzione degli strumenti a  spendibilita'  limitata
sono spesso uguali  o  molto  simili  a  quelli  degli  strumenti  di
pagamento a spendibilita' generalizzata; solo per gli utilizzatori di
questi ultimi, tuttavia, operano le tutele e i diritti  previsti  dal
decreto. E'  quindi  necessario  che  lo  strumento  a  spendibilita'
limitata rechi la dicitura "strumento  privativo"  o  altra  dicitura
idonea  a  indicarne  univocamente  la  funzione   di   strumento   a
spendibilita' limitata. 
  L'esclusione  dall'ambito  di  applicazione  del  Decreto  e  delle
presenti disposizioni non  opera  con  riguardo  alle  operazioni  di
pagamento con le quali vengono regolati i flussi finanziari  connessi
con la gestione e il funzionamento degli  strumenti  a  spendibilita'
limitata.  A  titolo  esemplificativo,   rientrano   nell'ambito   di
applicazione in parola l'addebito diretto con il quale  viene  pagato
il saldo di una carta di credito a spendibilita' limitata  ovvero  il
bonifico  con  il  quale  viene  caricata  una  carta   prepagata   a
spendibilita' limitata. 
  Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina   in   materia   di
trasparenza  e,  ove  applicabile,  di  credito  al  consumo  qualora
all'emissione di strumenti  a  spendibilita'  limitata  sia  connessa
l'erogazione di finanziamenti. 
  2.2.7 Operazioni con finalita' di investimento 
  L'articolo 2 del Decreto  alla  lett.  i)  esclude  dall'ambito  di
applicazione le operazioni che perseguono finalita'  di  investimento
invece  che  di  pagamento.  Tra  queste  si  richiamano   a   titolo
esemplificativo: 
  • i rimborsi relativi a quote o azioni di OICR; 
  • i conferimenti e i rimborsi anche parziali effettuati nell'ambito
del servizio di gestione di portafogli; 
  • le operazioni di pagamento connesse alla "sottoscrizione" o  allo
switch di quote o azioni di OICR; 
  • le operazioni collegate all'amministrazione di fondi pensione; 
  • le operazioni connesse alla gestione  di  prodotti  assicurativi,
quando perseguano finalita' di investimento. 
  2.2.8 Operazioni di cambio valuta 
  Le operazioni di cambio valuta si distinguono dalle  operazioni  di
pagamento in cui l'ordine di pagamento  e'  espresso  in  una  valuta
diversa da quella dei fondi messi a  disposizione  del  beneficiario.
Esse si contraddistinguono per la finalita' prevalente di cambiare la
valuta in cui e' espressa una  determinata  somma  di  denaro  e  per
l'assenza di una  finalita'  di  pagamento.  Per  tali  ragioni  sono
escluse dall'ambito di applicazione  del  Decreto  e  delle  presenti
disposizioni: 
  1. le operazioni di  cambio  di  valuta  contante  contro  contante
nell'ambito delle quali i fondi non sono  detenuti  su  un  conto  di
pagamento; 
  2. i contratti di compravendita a termine di divisa estera, il  cui
oggetto e' la consegna reciproca tra le parti delle divise e  non  il
pagamento di differenziali; 
  3. i  contratti  di  acquisto  e  vendita  di  valuta,  estranei  a
transazioni commerciali e regolati  per  differenza,  anche  mediante
operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). 
  2.2.9 Pagamenti eseguiti tramite  operatore  di  telecomunicazione,
digitale o informatico 
  I   servizi   di   pagamento    gestiti    dagli    operatori    di
telecomunicazione, digitali o informatici sono esclusi dall'ambito di
applicazione del Decreto al ricorrere di tutte le condizioni  di  cui
all'art. 2, comma 2, lett. n), del Decreto8 . In particolare, e' 
necessario che: 
      -------------- 
    
       8 Sulla ratio di tale esclusione e dei suoi  presupposti  cfr.
    
considerando nn. 6 delle direttive 2007/64/CE e 2009/110/CE. 
 
  a) le operazioni di pagamento siano riferibili all'acquisto di beni
o servizi digitali; 
  b) l'operatore di telecomunicazione,  digitale  o  informatico  non
agisca quale mero intermediario del pagamento tra l'utilizzatore e il
fornitore di beni e servizi ma apporti  a  questi  ultimi  un  valore
aggiunto (es.  funzioni  di  accesso,  ricerca  o  distribuzione)  in
assenza del quale non sarebbe possibile usufruire  del  bene  con  le
medesime modalita'; 
  c) la consegna o l'utilizzo dei beni e servizi in  questione  siano
effettuati tramite il dispositivo di  telecomunicazione,  digitale  o
informatico gestito dall'operatore9 . 
      -------------- 
    
       9 Un esempio  di  esenzione  e'  rappresentato  dai  pagamenti
effettuati  all'operatore  della  rete   di   telecomunicazioni   per
l'acquisto di contenuti multimediali che possono essere scaricati sul
telefono  cellulare  o  su  altro  dispositivo  dell'acquirente  (es.
smartphone,  decoder,  tablet  PC)   nell'ambito   dei   servizi   di
trasmissione dati offerti dall'operatore medesimo.
    
 
  Con riferimento al requisito di cui alla lett. a),  il  bene  o  il
servizio e' qualificabile come digitale se esso non e' in alcun  modo
utilizzabile per l'ottenimento di beni o servizi nel mondo fisico:  a
titolo esemplificativo, non rientra nella  fattispecie  in  esame  un
titolo di legittimazione elettronico abilitativo  all'ottenimento  di
diversi beni o servizi (es. di trasporto). 
  Con riferimento al requisito  di  cui  alla  lett.  b),  il  valore
aggiunto apportato dall'operatore di  telecomunicazione,  digitale  o
informatico deve assumere un ruolo essenziale, tale che senza di esso
non sarebbe stato possibile fruire del bene o del servizio ovvero  lo
sarebbe stato con modalita' affatto diverse (es. fornitura di  codici
di accesso con memorizzazione  dell'autorizzazione  accordata  per  i
successivi utilizzi)10 . 
      -------------- 
    
       10 Il ruolo essenziale dell'operatore puo'  essere  comprovato
dalla circostanza che esso assume  una  responsabilita'  diretta  nei
confronti della clientela per la corretta consegna  o  fruizione  del
bene o servizio digitale.
    
 
  Con riferimento al requisito di  cui  alla  lett.  c),  l'esenzione
opera se la fruizione o la consegna  del  bene  o  servizio  digitale
avviene su un dispositivo oppure tramite un servizio di  trasmissione
dati riconducibile allo stesso operatore; tale condizione non esclude
tuttavia la possibilita' che il contenuto  digitale,  successivamente
alla consegna (es. in  caso  di  download),  venga  fruito  su  altri
dispositivi. 
  Resta ferma, anche nei casi di deroga, la  competenza  della  Banca
d'Italia per l'esercizio della funzione di cui all'art. 146 del TUB. 
  3. Ambito di applicazione soggettivo 
  3.1 Prestatori di servizi di pagamento 
  Il Titolo II del Decreto contiene  le  norme  che  disciplinano  le
modalita' con cui deve essere esercitata la prestazione di servizi di
pagamento (cc.dd. conduct-of-business rules). 
  Esse si applicano a tutte le categorie di prestatori di servizi  di
pagamento elencate nel Decreto quando offrono servizi di pagamento in
Italia: 
  - banche, istituti di moneta elettronica,  istituti  di  pagamento,
Poste Italiane S.p.A.; 
  - Banca Centrale Europea e banche centrali  nazionali  qualora  non
agiscano in veste  di  autorita'  monetarie  e  prestino  servizi  di
pagamento in Italia; 
  - qualsiasi altra amministrazione statale, regionale e  locale  che
offra servizi di pagamento non agendo in veste di autorita' pubblica. 
  3.2 Utilizzatori di servizi di pagamento 
  Il Titolo II del Decreto distingue tre categorie di utilizzatori di
servizi  di  pagamento:  i  consumatori,  le  micro-imprese   e   gli
utilizzatori che non sono consumatori. Mentre le prime due  categorie
sono  individuate  dal  diritto  comunitario,  l'ultima  deve  essere
costruita per differenza rispetto alle  prime  due  e  comprende,  ad
esempio, le imprese,  le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,  i
professionisti. Ove i professionisti  presentino  caratteristiche  di
fatturato e numero di dipendenti analoghi  alle  micro-imprese,  essi
possono chiedere di essere equiparati a queste ultime. 
  L'individuazione delle caratteristiche delle tre diverse  categorie
e' particolarmente rilevante  ai  fini  dell'applicazione  di  alcune
disposizioni del Titolo II che possono essere  derogate  per  accordo
tra le parti quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento non e' un
consumatore. 
  Si tratta, in particolare,  delle  norme  che  riconoscono  diritti
all'utilizzatore e responsabilita' in capo al prestatore  di  servizi
di pagamento. 
  Le norme derogabili, anche solo in parte, sono: 
  1.  il  principio   di   gratuita'   dell'esercizio   dei   diritti
riconosciuti dal Titolo II del  Decreto  e,  quando  applicabili,  di
proporzionalita'  delle  spese  rispetto  ai  costi   sostenuti   dal
prestatore di servizi di pagamento (articolo 3, comma 1); 
  2. la revocabilita' del consenso (articolo 5, comma 4); 
  3. l'onere della prova di autenticazione ed esecuzione in  capo  al
prestatore di servizi di pagamento (articolo 10); 
  4. le responsabilita' del prestatore di servizi  di  pagamento  per
utilizzi non autorizzati di strumenti di pagamento (articolo 12); 
  5. il diritto dell'utilizzatore ad ottenere il rimborso  di  alcuni
tipi di operazioni (articoli 13 e 14); 
  6. l'irrevocabilita' degli ordini di pagamento (articolo 17); 
  7. la responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento per la
mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento (articolo
25). La responsabilita' opera pienamente e a prescindere dalla deroga
pattizia nel caso di dolo o colpa grave del prestatore di servizi  di
pagamento. 
  Le micro-imprese sono equiparate  ai  consumatori  e  godono  delle
forme di tutela piu' intense previste dal Decreto; tuttavia, al  fine
di non escludere per tale categoria di utilizzatori  la  possibilita'
di utilizzare  servizi  di  pagamento  particolarmente  efficienti  e
efficaci (quali ad esempio i servizi  di  addebito  RID  veloci),  e'
ammessa comunque, come per le imprese di piu' grande  dimensione,  la
possibilita' di rinunciare ai diritti di cui agli articoli 13,  14  e
17, comma 3, del Decreto (rimborsi e irrevocabilita'). 
  Tenuto  conto  dello  specifico  regime  applicabile  alle  diverse
categorie di utilizzatori di servizi di pagamento -  con  particolare
riguardo a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lettere b) e c)  del
Decreto - i prestatori di servizi  di  pagamento,  nell'ambito  delle
procedure previste dalla Sezione XI, paragrafo  2  del  provvedimento
della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni11 
, sono tenuti  ad  adottare  le  soluzioni  organizzative  e  tecnico
procedurali adeguate a gestire le operazioni  relative  alle  diverse
categorie di utilizzatori in  conformita'  con  le  disposizioni  del
Decreto e del presente Provvedimento. 
      -------------- 
    
       11 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  4. Micropagamenti 
  Per gli  strumenti  di  pagamento  dedicati  ai  micropagamenti  e'
previsto un regime particolare. Tali strumenti  sono  individuati  in
quelli che impongono un limite di importo alla singola  spesa  di  30
euro o che hanno un importo spendibile  non  superiore  ai  150  euro
(strumenti usa e getta) o che non possono in  nessun  momento  essere
avvalorati  per  un  importo  superiore  ai   150   euro   (strumenti
ricaricabili). 
  Il Decreto consente alle parti ampie  deroghe  alla  disciplina  in
materia  di   tutela   dell'utilizzatore,   al   fine   di   renderla
proporzionata alle esigenze di protezione effettivamente  sussistenti
contemperandole  con  quelle  di  maggiore  economicita'  e   agevole
funzionamento proprie degli strumenti in questione. 
  Il legislatore riconosce innanzitutto  la  possibilita'  che  detti
strumenti non prevedano il blocco dell'utilizzo, in  quanto  trattasi
di una funzionalita' che presuppone la possibilita' di  comunicazione
tra prestatore e utilizzatore di servizi di pagamento e  si  presenta
quindi onerosa rispetto ai micropagamenti. 
  Il Decreto prevede inoltre una attenuazione  delle  responsabilita'
del prestatore per l'esecuzione di operazioni non autorizzate  quando
lo strumento e' utilizzabile in forma  anonima  (rientrando  in  tale
categoria gli  strumenti  che  non  prevedono  l'identificazione  del
relativo titolare, segnatamente la moneta elettronica entro le soglie
previste dal D.lgs. n. 231 del 2007) o  non  consente  di  dimostrare
l'intervenuta autorizzazione da parte del titolare (ad  esempio,  non
essendo previsto l'utilizzo di un PIN). 
  Il regime in deroga autorizza inoltre il prestatore di  servizi  di
pagamento a non informare il  cliente  del  rifiuto  di  eseguire  il
pagamento quando il rifiuto e' evidente dal  contesto  in  cui  viene
effettuato il pagamento (ad esempio nel caso di mancata esecuzione di
un pagamento con carta su un terminale  di  accettazione)  v  prevede
infine l'irrevocabilita'  dell'ordine  di  pagamento  una  volta  che
questo sia stato trasmesso al beneficiario  o  dopo  che  questo  sia
stato autorizzato ad avviare l'esecuzione del pagamento. 
 
                             SEZIONE III 
 
                                Spese 
 
  La direttiva sui servizi di pagamento  e  il  relativo  Decreto  di
recepimento fissano alcuni principi di fondo che incidono sui modelli
di pricing dei servizi di pagamento favorendo quelli piu'  efficienti
ed affidabili. 
  Tali  principi  sono:  la  gratuita'  delle  misure  correttive   e
preventive di errori e inesattezze nell'esecuzione di  operazioni  di
pagamento, la ripartizione delle spese tra le due parti  (pagatore  e
beneficiario)  del  pagamento,   il   divieto   di   detrarre   spese
dall'importo trasferito, il divieto per il beneficiario di  applicare
un  sovrapprezzo  per  l'utilizzo  di  un  determinato  strumento  di
pagamento (cd.  surcharge)  fatte  salve  le  deroghe  che  la  Banca
d'Italia potra' stabilire con proprio regolamento, l'eliminazione  di
forme di tariffe implicite (ad esempio, la data valuta)  che  rendono
opaco il mercato. Il Decreto mira cosi' a rendere piu' trasparente  e
concorrenziale il mercato, agevolando l'utilizzatore non  solo  nella
scelta del prestatore di servizi di pagamento che pratica le migliori
condizioni di offerta ma  anche  in  quella  dello  strumento  o  del
servizio di pagamento che meglio risponde alle sue esigenze. 
  Il Decreto consente altresi' l'utilizzo della leva  tariffaria  per
disincentivare  l'utilizzo  degli   strumenti   di   pagamento   meno
efficienti e affidabili. Da un lato impone il divieto del  surcharge,
dall'altro rimette alla Banca d'Italia l'individuazione  di  casi  in
cui sia possibile  derogare  al  divieto.  Tale  facolta'  non  trova
attuazione con il presente Provvedimento:  il  suo  esercizio  potra'
essere disposto anche in connessione con la definizione di indicatori
tesi a misurare il costo relativo di utilizzo di diversi strumenti di
pagamento. 
  1. Fonti normative 
  Artt. 3, 18 e 23 del Decreto 
  2. Principi generali 
  2.1. Gratuita' delle misure correttive e preventive 
  I prestatori di servizi di  pagamento  sono  tenuti  ad  effettuare
gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori  e
inesattezze nell'esecuzione di operazioni di pagamento. Sono previste
eccezioni tassative nei casi di: 
  • giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento (v.  Sez.
V, par. 4, 
  del presente Provvedimento), ove cio' sia  stato  concordato  dalle
parti; 
  • revoca dell'ordine di pagamento su accordo delle parti  (v.  Sez.
V, par. 3, del presente Provvedimento), una volta decorsi  i  termini
di irrevocabilita'; 
  • recupero dei fondi  trasferiti  a  seguito  dell'utilizzo  di  un
codice identificativo inesatto da parte del cliente (v. Sez. VI, par.
2.1, del presente Provvedimento). 
  In tali ipotesi le spese applicate devono essere comunque convenute
nel contratto ed essere adeguate e proporzionate  rispetto  ai  costi
effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 
  2.2 Regola tariffaria 
  Il Decreto  prevede  che,  quando  l'operazione  di  pagamento  non
richiede una conversione valutaria, il  pagatore  e  il  beneficiario
remunerino ciascuno il proprio prestatore di servizi di pagamento per
il servizio prestato (c.d. "regola share"). Tale  regola  non  incide
sulle eventuali ripartizioni di spese tra i prestatori di servizi  di
pagamento coinvolti nell'esecuzione di  un'operazione  di  pagamento,
ivi comprese eventuali tariffe multilaterali. 
  2.3 Divieto di decurtazione delle spese 
  Il Decreto vieta di decurtare spese dagli importi  trasferiti,  che
devono  corrispondere  a  quelli  indicati  nei  singoli  ordini   di
pagamento. Tuttavia, il beneficiario puo' concordare con  il  proprio
prestatore di servizi che le  spese  dovute  a  quest'ultimo  vengano
detratte dall'importo trasferito; a condizione  che  il  beneficiario
venga informato esattamente dell'importo decurtato e  della  relativa
modalita' di addebito  nelle  informazioni  allo  stesso  dovute  dal
proprio prestatore di servizi di pagamento. 
  Il divieto di decurtazione degli importi trasferiti si riferisce al
pagamento di spese sostenute dal prestatore di servizi di  pagamento;
esso non trova quindi applicazione nel caso di decurtazioni applicate
in  osservanza  di  vincoli  normativi  (ad   esempio,   disposizioni
fiscali). 
  Quando  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento  che  interviene
nell'esecuzione di un'operazione di pagamento  senza  avere  rapporti
ne' con il pagatore ne' con il  beneficiario  trattiene  delle  spese
dall'importo  oggetto  di  trasferimento,  spetta  al  prestatore  di
servizi  che  si  avvale  di  detto  prestatore  garantire   che   il
beneficiario riceva per intero l'importo trasferito. 
  2.4 Divieto di surcharge 
  Il divieto di surcharge opera nei  confronti  del  beneficiario  di
un'operazione di pagamento. 
  I prestatori che offrono il servizio di acquisizione  di  strumenti
di  pagamento   sono   tenuti   a   richiamare   nel   contratto   di
convenzionamento l'attenzione  dei  propri  clienti  sul  divieto  in
questione anche attraverso una clausola che preveda  la  possibilita'
di risoluzione del contratto medesimo in caso di violazioni. 
  3. Data valuta e tempi di disponibilita' dei fondi 
  Secondo l'articolo 23 del Decreto, e' vietata  la  possibilita'  di
applicare: 
  - al pagatore una data valuta antecedente a quella in cui  i  fondi
vengono addebitati sul suo conto; 
  - al beneficiario una data valuta successiva  a  quella  in  cui  i
fondi vengono accreditati sul conto di quest'ultimo. 
  In aggiunta ai predetti divieti, i fondi trasferiti  devono  essere
resi disponibili al beneficiario  da  parte  del  suo  prestatore  di
servizi di  pagamento  non  appena  la  somma  trasferita  sia  stata
accreditata al prestatore medesimo. 
  Qualora le informazioni relative al  beneficiario  siano  trasmesse
separatamente rispetto  al  trasferimento  dei  fondi,  l'obbligo  di
rendere immediatamente disponibili i fondi trasferiti al beneficiario
decorre dalla ricezione delle informazioni relative a quest'ultimo. 
  Le regole sulla valuta non trovano applicazione nei  casi  previsti
dall'art. 23, comma 4, del Decreto,  cosi'  come  specificato,  nella
Sezione V, paragrafo 5.5 del presente Provvedimento. 
 
                             SEZIONE IV 
 
              Autorizzazione di operazioni di pagamento 
 
  La fase genetica di  un'operazione  di  pagamento  e'  quella  piu'
delicata  per  la  sua  corretta  esecuzione:  per  tale  motivo   il
legislatore ripartisce nel dettaglio gli obblighi del  prestatore  di
servizi  di   pagamento   e   dell'utilizzatore   nel   processo   di
autorizzazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento.  Proprio
per evitare operazioni  fraudolente  viene  richiesta  l'adozione  di
specifici  accorgimenti,  oltre  che  ai   prestatori,   anche   agli
utilizzatori di servizi di pagamento, in  particolare  per  quel  che
riguarda la gestione dei codici di accesso all'utilizzo di  strumenti
o di conti di  pagamento.  Al  fine  di  preservare  la  fiducia  del
pubblico negli  strumenti  di  pagamento  piu'  efficienti  (come  ad
esempio le carte di pagamento e gli addebiti diretti),  al  ricorrere
di  determinate  condizioni  sono  riconosciute   forme   di   tutela
rafforzate ai loro utilizzatori. 
  1. Fonti normative 
  Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto. 
  2. Obblighi  e  responsabilita'  dell'utilizzatore  di  servizi  di
pagamento in relazione alle modalita' di utilizzo dei servizi e degli
strumenti di pagamento 
  L'utilizzo   di   strumenti   di    pagamento    comporta    alcune
responsabilita' e obblighi di condotta  diligente  volti  a  favorire
l'efficiente funzionamento del relativo circuito di riferimento; tali
obblighi e responsabilita' sono stabiliti dalla disciplina  contenuta
nel Decreto nonche' nelle clausole contrattuali che  disciplinano  le
modalita' di utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento. 
  2.1 Riservatezza dei dispositivi di sicurezza 
  Quando   uno   strumento   prevede   l'utilizzo   di    dispositivi
personalizzati di sicurezza (es. PIN e  password)  e'  fatto  obbligo
all'utilizzatore di mettere in atto gli accorgimenti idonei  al  fine
di  preservarne  la  riservatezza  onde  evitare  gli  utilizzi   non
autorizzati degli strumenti di pagamento in questione. 
  Tale esigenza rileva in modo specifico nel caso in cui il pagamento
sia effettuato a distanza, ad esempio per  mezzo  di  un  dispositivo
telefonico o di un sito internet12 . E' necessario che 
l'utilizzatore ottenga l'autorizzazione  del  proprio  prestatore  di
servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l'utilizzo
del servizio o dello strumento di pagamento: in tal modo e' possibile
per il prestatore individuare le richieste dei  codici  di  sicurezza
provenienti da soggetti che simulino la legittimita' della  richiesta
medesima, come nel caso del phishing. In aggiunta, cio'  consente  di
limitare i rischi connessi con l'eventuale  utilizzo  di  piattaforme
per i pagamenti su internet (in particolare quelli  a  valere  su  un
conto, quali i bonifici) che non sono autorizzate dal  prestatore  di
servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale (cc.dd.  overlay
services)13 . Qualora il contratto tra utilizzatore e prestatore di 
servizi di pagamento faccia divieto al primo di comunicare a terzi  i
codici di sicurezza,  la  violazione  di  tale  divieto  integra  una
condotta negligente da parte dell'utilizzatore, non consentendogli di
avvalersi dell'esenzione di  responsabilita'  di  cui  al  successivo
paragrafo. 
      -------------- 
    
       12 Rientrano in questa casistica: 1) i  pagamenti  gestiti  su
siti web per operazioni di ecommerce;  2)  gli  ordini  di  pagamento
effettuati attraverso la rete internet (internet banking).
    
    
       13  Gli  overlay  services,  infatti,  qualora  svincolati  da
accordi  con  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento,   risultano
particolarmente esposti al rischio di frode.
    
 
  Nell'ambito delle procedure organizzative previste dalla Sezione XI
del  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  29  luglio  2009   e
successive modificazioni14 , i prestatori di servizi di pagamento 
prevedono che nelle occasioni  di  interlocuzione  con  la  clientela
vengano richiamati i seguenti aspetti: 
      -------------- 
    
       14 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  - le clausole contrattuali che disciplinano l'utilizzo dei  servizi
e degli strumenti di pagamento che prevedono il ricorso a  codici  di
sicurezza  (ad  esempio,  servizi  di  pagamento  compresi  nell'home
banking); 
  - l'esigenza di rispettare i  termini  contrattuali  volti  a  dare
particolari garanzie di utilizzo sicuro; 
  - l'obbligo di assumere un comportamento diligente nell'utilizzo di
tali servizi e strumenti. 
  2.2 Responsabilita' dell'utilizzatore 
  Il  rispetto  degli  obblighi  di  condotta  diligente   da   parte
dell'utilizzatore esime quest'ultimo da responsabilita' per  utilizzi
non autorizzati dei  servizi  e  degli  strumenti  di  pagamento.  Il
mancato adempimento di tali obblighi puo' invece  comportare  la  sua
responsabilita' per gli utilizzi non autorizzati. La violazione degli
obblighi posti in capo all'utilizzatore dalla legge o  dal  contratto
in essere con il suo prestatore di servizi di pagamento  integra  una
condotta negligente. 
  Al fine di favorire la diffusione dei servizi e degli strumenti  di
piu' elevata qualita' sotto il  profilo  della  sicurezza,  la  Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  Decreto,  dispone  la
riduzione delle responsabilita' dell'utilizzatore  che  scelga  detti
prodotti di pagamento.  Rientrano  nella  fattispecie  in  esame  gli
strumenti  di  pagamento  aventi  le  caratteristiche  di   sicurezza
individuate nel documento "Tipologie di  strumenti  di  piu'  elevata
qualita' sotto il  profilo  della  sicurezza"  allegato  al  presente
Provvedimento. Per questi strumenti -  fatti  salvi  i  casi  in  cui
l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave  ovvero  non  abbia
adottato le misure idonee a garantire la  sicurezza  dei  dispositivi
personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento
-  l'utilizzatore  non  risponde  neppure  della  franchigia  di  cui
all'art. 12, comma 3, del Decreto. 
  2.3  Prova  di  autenticazione  ed  esecuzione  dell'operazione  di
pagamento. 
  L'art. 10 del Decreto pone in capo  al  prestatore  di  servizi  di
pagamento l'onere di provare l'utilizzo autorizzato  dello  strumento
di pagamento da parte dell'utilizzatore quando quest'ultimo neghi  di
aver autorizzato l'operazione. 
  In caso di utilizzo di uno strumento di  pagamento  registrato,  il
prestatore di servizi di pagamento ha comunque l'onere di  verificare
che non sussistano elementi tali da non consentire di ritenere  certa
l'autorizzazione dell'utilizzatore: e' questo il caso, ad esempio, di
una carta  di  pagamento  utilizzata  su  terminali  fisici  a  breve
distanza temporale in luoghi geograficamente distanti. 
  3. Obblighi del prestatore di servizi  di  pagamento  in  relazione
alla prestazione di servizi e all'emissione di strumenti di pagamento 
  Il Decreto (cfr. art. 8) prevede a carico dei prestatori di servizi
di pagamento: 
  - obblighi di riservatezza dei dispositivi personalizzati  relativi
a uno strumento di pagamento; 
  -   l'obbligo   di   consentire   all'utilizzatore   di    bloccare
tempestivamente lo strumento in caso di  furto  o  smarrimento.  Tale
misura e' volta ad evitare che  lo  strumento  sottratto  o  smarrito
venga utilizzato indebitamente.  Una  volta  che  tale  evento  venga
comunicato tempestivamente dall'utilizzatore al proprio prestatore di
servizi di pagamento, quest'ultimo fornisce al cliente  una  conferma
dell'avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il  blocco
e l'orario in cui e' intervenuto il blocco medesimo; 
  - il divieto di inviare all'utilizzatore strumenti di pagamento non
richiesti,  gia'  attivi  o  attivabili  anche  in  mancanza  di  una
esplicita richiesta dell'utilizzatore medesimo. Tale misura e' tesa a
eliminare prassi che espongono gli utilizzatori al rischio di accessi
non autorizzati al proprio conto o di incorrere in spese per  servizi
non richiesti (ad esempio, per l'invio  dell'estratto  conto  mensile
relativo a una carta di credito mai richiesta ne'  attivata).  A  tal
fine e' necessario che la richiesta dell'utilizzatore di acquisire un
nuovo strumento di pagamento sia inequivocabile e precedente  l'invio
dello strumento di pagamento, anche  quando  questo  non  sia  ancora
stato attivato (cfr. la Sezione V, paragrafo  2.3  del  provvedimento
della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni15 
). 
      -------------- 
    
       15 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  I prestatori di servizi di pagamento pongono  altresi'  la  massima
attenzione nella scelta del mezzo di spedizione di uno  strumento  di
pagamento e/o dei relativi codici di sicurezza, in considerazione del
rischio di accesso non autorizzato a detti strumenti  e  codici;  per
questo  motivo,  il  legislatore  pone  interamente  a   carico   del
prestatore di servizi di pagamento detto rischio. 
  Con specifico riferimento  ai  servizi  di  pagamento  fruibili  in
ambiente internet, al fine  di  prevenire  utilizzi  fraudolenti,  e'
necessario che i prestatori di  servizi  di  pagamento  aderiscano  a
piattaforme tecniche che consentano ai propri clienti  di  effettuare
pagamenti in rete in condizioni di elevata sicurezza. 
  3.1 Sicurezza 
  Avuto riguardo agli obiettivi di regolare funzionamento del sistema
dei pagamenti nonche' di tutela della fiducia degli utilizzatori  nel
ricorso ai servizi compresi nell'ambito di applicazione del  Decreto,
i prestatori di servizi di  pagamento  assicurano  che  le  soluzioni
tecniche adottate per  l'esercizio  dell'attivita'  siano  presidiate
gestendo i rischi associati alle tecnologie utilizzate, tra i quali: 
  -  malfunzionamenti  nei  sistemi  e  nei  processi  informatizzati
interni; 
  - difetti delle procedure software e dei sistemi operativi; 
  - guasti dei componenti hardware; 
  - limitata capacita dei sistemi di elaborazione e trasmissione; 
  - vulnerabilita' delle reti di telecomunicazione; 
  - debolezza del sistema dei controlli e delle misure di sicurezza; 
  - sabotaggi; 
  - attacchi da parte di soggetti esterni; 
  - tentativi di frode. 
  In conformita' con la normativa di Vigilanza emanata in materia  di
controlli interni16 , i prestatori di servizi di pagamento: 
      -------------- 
    
       16  Cfr.  in  particolare:  Circ.  229  del  21  aprile   1999
Istruzioni di vigilanza per le banche, Titoli IV, Capitolo 11;  Circ.
263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza  prudenziale
per le banche, Titoli I, Capitolo 1, Parte  Quarta;  Disposizioni  di
vigilanza in materia di conformita' (compliance) del 9  luglio  2007;
Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario  delle
banche del 4 marzo 2008.
    
 
  - devono essere in grado - nell'ambito del processo di gestione dei
rischi - di identificare, valutare, misurare, monitorare  e  mitigare
le minacce di  natura  tecnologica.  In  particolare,  e'  necessario
individuare  un  insieme  di  misure  di  sicurezza  e  di  controlli
appropriati,   in   grado   di   assicurare    gli    obiettivi    di
confidenzialita', integrita', disponibilita' dei sistemi  informativi
e  dei  dati  ad  essi  associati;  deve  inoltre   essere   prevista
l'esecuzione  di  fasi  di   verifica   teorica   e   pratica   della
vulnerabilita'  dei  presidi  di  sicurezza  con  relativa  revisione
periodica del processo stesso17 . 
      -------------- 
        17 Cc.dd. "vulnerability assessment" e "penetration test". 
  - definiscono: i) un  adeguato  insieme  di  presidi  di  sicurezza
logica e fisica per i sistemi informativi; ii) un  efficace  processo
di controllo  interno;  iii)  un  appropriato  piano  di  continuita'
operativa; iv) una gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori
esterni coerente con i vincoli  posti  a  carico  dei  prestatori  di
servizi di pagamento. 
 
  Nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente  paragrafo  i
prestatori di servizi di  pagamento  si  attengono  ai  requisiti  di
sicurezza definiti nell'ambito dell'Eurosistema con riferimento  agli
strumenti di pagamento offerti alla clientela finale. 
  4. Rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o  eseguite
in modo inesatto 
  Quando viene a conoscenza del fatto che un'operazione di  pagamento
e' stata eseguita in difetto di autorizzazione o  in  modo  inesatto,
l'utilizzatore deve comunicarlo senza indugio al  proprio  prestatore
con le modalita' e secondo i  termini  concordati  con  quest'ultimo;
l'utilizzatore avra' quindi diritto ad ottenere la rettifica  e,  nei
casi specificati nei paragrafi seguenti, il rimborso dell'operazione. 
  Ferma restando l'esigenza di tempestivita' della  comunicazione  di
cui  al  precedente  paragrafo,  l'utilizzatore  puo'   chiedere   la
rettifica dell'operazione entro il termine  di  13  mesi  dalla  data
dell'addebito, nel caso del pagatore, o di accredito,  nel  caso  del
beneficiario. La richiesta puo' avvenire  in  un  momento  successivo
alla scadenza dei 13  mesi  solo  se  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione l'informativa
successiva all'esecuzione dell'operazione di cui al paragrafo 6 della
Sezione VI del provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio  2009
e successive modificazioni18 : in tal caso, l'utilizzatore non e' 
stato posto dal suo prestatore di servizi di pagamento in  condizione
di comunicare tempestivamente che l'operazione di pagamento era stata
eseguita senza autorizzazione  o  in  modo  inesatto.  E'  onere  del
prestatore di servizi di pagamento dimostrare di aver fornito o messo
a disposizione la suddetta informativa. 
      -------------- 
    
       18 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  Alle operazioni di rettifica si  applica  la  data  valuta  secondo
quanto  previsto  nella  Sezione  V,  paragrafo  5.5.  del   presente
Provvedimento. 
  5. Rimborsi 
  Il rimborso integrale costituisce la forma di tutela piu'  efficace
nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata: a  differenza
delle operazioni di pagamento non eseguite correttamente, infatti, in
questo caso manca il  presupposto  fondamentale  della  volonta'  del
pagatore di effettuare il pagamento (cfr. infra, paragrafo 5.1). 
  5.1 Rimborsi in caso di operazioni di pagamento non autorizzate 
  Quando  un'operazione  di  pagamento  viene  eseguita  in   assenza
dell'autorizzazione del  pagatore,  questi  ha  diritto  ad  ottenere
immediatamente dal proprio prestatore  di  servizi  di  pagamento  il
rimborso dell'importo trasferito; nel caso in  cui  l'operazione  sia
stata eseguita a valere su  un  conto,  il  pagatore  ha  diritto  di
ottenere il ripristino del proprio conto nella condizione in  cui  si
sarebbe trovato se l'operazione non  avesse  avuto  luogo  attraverso
un'operazione di rettifica (cfr. Sez.  V,  par.  5.5  delle  presenti
disposizioni). Nel caso di operazioni di  pagamento  non  autorizzate
connesse con l'utilizzo di una carta di  credito,  il  prestatore  di
servizi di pagamento rifonde al  cliente  l'importo  disconosciuto  e
ripristina ove possibile la linea di credito concessa per un  importo
corrispondente a quello dell'operazione non autorizzata. 
  Al dovere di rimborso immediato da parte del prestatore di  servizi
di pagamento  fa  riscontro  la  possibilita'  di  interrompere  tale
rimborso in caso di fondato sospetto di comportamento fraudolento  da
parte del soggetto richiedente il rimborso medesimo. Il  sospetto  di
frode deve emergere con  immediatezza  e  la  sua  fondatezza  potra'
derivare dalla valutazione motivata delle  circostanze  del  caso  da
parte del prestatore di  servizi  di  pagamento.  Per  tale  ragione,
sebbene l'immediatezza del rimborso non ne implichi la contestualita'
rispetto alla richiesta del cliente, la sua corresponsione  non  puo'
attendere lo svolgimento di un'istruttoria da parte del prestatore di
servizi di pagamento. L'esito dell'immediata valutazione del sospetto
di frode dovra' essere comunicato subito dal prestatore di servizi di
pagamento al proprio cliente e dovra' essere conservato  in  modo  da
consentirne la verifica anche a distanza di tempo. 
  Nel caso di strumenti di pagamento di cui sia consentito l'utilizzo
in forma anonima, i prestatori di servizi di pagamento  valutano  con
particolare attenzione il rischio di  frode  prima  di  procedere  al
rimborso dell'operazione a favore del titolare legittimato;  in  caso
di accoglimento della richiesta, devono registrare le generalita'  di
quest'ultimo al fine di poterne tenere conto nel caso  di  successive
richieste riconducibili al medesimo soggetto. 
  Il prestatore di servizi di pagamento puo' dimostrare anche  in  un
momento  successivo  all'erogazione  che   l'operazione   era   stata
autorizzata e che quindi il rimborso non  era  dovuto:  in  tal  caso
avra'  il  diritto  di  chiedere  ed  ottenere   indietro   i   fondi
originariamente  trasferiti,  ripristinando  la  situazione  come  se
l'operazione di rimborso non avesse avuto luogo. A tale ultimo  scopo
sara' possibile derogare alle disposizioni di cui all'articolo 23 del
Decreto in materia di data valuta. 
  5.2 Rimborsi  nel  caso  di  operazioni  di  pagamento  autorizzate
eseguite su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite 
  Le operazioni di pagamento autorizzate eseguite su  iniziativa  del
beneficiario del pagamento o per il suo  tramite  richiedono  per  il
pagatore  forme  rafforzate  di  tutela  nelle  ipotesi  in  cui   il
trasferimento,  pur  se  autorizzato,  non   corrisponda   alle   sue
ragionevoli aspettative. Le operazioni in questione  sono  costituite
dagli addebiti diretti e da quelle effettuate con carta di pagamento. 
  Il diritto al rimborso e' riconosciuto al ricorrere di entrambe  le
seguenti condizioni: 
  1. l'indeterminatezza dell'importo da trasferire al momento in  cui
il pagatore ha autorizzato il pagamento19 ; 
      -------------- 
    
       19 Puo' trattarsi, ad esempio, di un  addebito  preautorizzato
per il  pagamento  della  bolletta  telefonica  o  dell'addebito  sul
proprio conto dell'importo speso con la carta di credito.
    
 
  2. l'importo trasferito sia superiore a  quello  che  il  pagatore,
date le circostanze e/o  il  precedente  modello  di  spesa,  avrebbe
potuto ragionevolmente attendersi: al riguardo, e' necessario che  vi
sia  una  differenza  considerevole  tra  importo  atteso  e  importo
effettivamente addebitato e/o che quest'ultimo non risulti  in  linea
con le abitudini di pagamento dell'utilizzatore. 
  La condizione di cui al numero 2) ha  carattere  soggettivo  e  non
puo' che essere valutata caso per caso; e' tuttavia possibile  che  i
prestatori di servizi di pagamento definiscano, tramite le  procedure
organizzative di cui alla Sezione XI del  provvedimento  della  Banca
d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni20 , criteri 
oggettivi al ricorrere dei quali la differenza tra importo  atteso  e
importo addebitato possa essere ritenuta considerevole. 
      -------------- 
    
       20 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  La circostanza che l'importo effettivamente addebitato non  sia  in
linea con le abitudini di  pagamento  dell'utilizzatore  deve  essere
valutata anche alla stregua di ogni ulteriore circostanza di fatto in
cui si inscrive il  pagamento  di  cui  si  chiede  il  rimborso:  ad
esempio, nel caso  del  pagamento  di  una  rata  di  mutuo  a  tasso
variabile, dove l'ammontare  degli  interessi  e'  determinabile  dal
cliente sulla  base  di  quanto  previsto  nel  contratto  di  mutuo,
l'aumento del tasso di interesse applicato non  puo'  essere  opposto
dal cliente  per  l'ottenimento  del  rimborso.  Nell'esempio  citato
restano fermi i diritti di rettifica e rimborso nel  caso  di  errore
nel calcolo della rata del mutuo. 
  Il rimborso viene corrisposto entro  10  giornate  operative  dalla
ricezione della  richiesta  che  deve  essere  trasmessa  entro  otto
settimane dall'addebito stesso; in caso di rifiuto ad  effettuare  il
rimborso, il prestatore di servizi di pagamento, nei  medesimi  tempi
sopra citati,  deve  fornire  al  pagatore  una  giustificazione  del
diniego e  contestualmente  comunicargli  che,  ove  non  accetti  la
giustificazione fornita, ha  il  diritto  di  presentare  un  ricorso
all'Arbitro   Bancario   Finanziario    secondo    quanto    previsto
dall'articolo 128-bis del TUB ovvero, se  del  caso,  attivare  altre
forme di soluzione stragiudiziale delle controversie.  Il  prestatore
di servizi di pagamento comunica all'utilizzatore anche le  modalita'
per l'esercizio dei diritti sopra descritti. 
  Nel caso in cui la risposta del prestatore di servizi di  pagamento
alla richiesta di rimborso sia stata  negativa,  l'utilizzatore  puo'
adire l'arbitro Bancario Finanziario senza bisogno di  presentare  il
preventivo reclamo al  prestatore  medesimo.  Per  tale  ragione,  il
rifiuto della richiesta di rimborso deve essere motivato e  contenere
l'indicazione della possibilita' di  ricorrere  all'Arbitro  Bancario
Finanziario. 
  Resta ferma la possibilita'  di  rivolgersi  in  qualunque  momento
all'Autorita' Giudiziaria e  di  presentare  un  esposto  alla  Banca
d'Italia. 
  I prestatori di servizi di pagamento debbono dotarsi  di  procedure
interne  e  di   strutture   organizzative   idonee   ad   assicurare
l'espletamento degli obblighi sopra descritti. 
  5.2.1 Rimborso di addebiti diretti 
  Per incentivare la fiducia del pubblico nell'addebito  diretto,  e'
previsto che per questo strumento di pagamento le parti del contratto
possano convenire di riconoscere il diritto di rimborso del  pagatore
anche a prescindere dal ricorrere di entrambe le condizioni di cui ai
punti 1 e 2 del paragrafo precedente: in tal caso  il  prestatore  di
servizi di pagamento non potra' rifiutare il rimborso al pagatore. 
  Fermo  restando  quanto   precede,   e   al   fine   di   garantire
l'affidabilita' dei circuiti di pagamento, i prestatori di servizi di
pagamento sono tenuti a  monitorare  le  richieste  di  rimborso  (in
particolare, la  loro  frequenza  e  il  loro  importo)  al  fine  di
individuare eventuali anomalie nell'utilizzo degli  addebiti  diretti
nonche' di adottare le contromisure ritenute piu' appropriate21 . 
      -------------- 
    
       21 In tale contesto si inserisce, ad esempio, la  possibilita'
di contattare il cliente al fine di accertare se sussistano eventuali
anomalie connesse con le richieste di rimborso.
    
 
  Il diritto al rimborso puo' invece essere escluso a condizione  che
l'autorizzazione  al  pagamento  sia  stata  data  direttamente   dal
pagatore al proprio prestatore di servizi di pagamento22 e, ove 
possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento siano
state fornite o messe a  disposizione  del  pagatore  almeno  quattro
settimane prima dell'esecuzione. 
      -------------- 
    
       22 Ad esempio, il pagatore  ha  contattato  l'emittente  della
carta  di  credito  prima  di  effettuare  un  acquisto  di   elevato
ammontare; l'autorizzazione  ad  addebitare  il  proprio  conto  alla
ricezione della disposizione di incasso da  parte  del  fornitore  di
luce o gas  e'  stata  data  direttamente  dal  debitore  al  proprio
prestatore di servizi di pagamento.
    
 
  5.2.2 Deroga per i non consumatori e le micro-imprese 
  Al fine di assicurare  che  servizi  di  addebito  connotati  dalla
tempestiva definitivita' del completamento dell'operazione  (es.  RID
veloci)   siano   utilizzabili   in   specifici   ambiti    economici
(tipicamente, le forniture commerciali), il Decreto prevede che,  ove
l'utilizzatore del servizio di pagamento non sia un  consumatore,  le
parti  possano  convenire  di  escludere  il  diritto   di   rimborso
dell'utilizzatore o quantomeno  di  concordare  tempi  ristretti  per
effettuare le comunicazioni relative alla richiesta di rimborso. 
 
                              SEZIONE V 
 
              Esecuzione di un'operazione di pagamento 
 
  Perche'  l'esecuzione   di   un'operazione   di   pagamento   possa
considerarsi correttamente eseguita due sono gli elementi  sui  quali
e' necessaria la massima certezza: il momento in  cui  viene  avviata
l'esecuzione dell'ordine di pagamento dal prestatore  di  servizi  di
pagamento e il tempo necessario affinche' l'operazione sia completata
con l'accredito dei fondi, o la loro messa a disposizione,  a  favore
del beneficiario. 
  1. Fonti normative: 
  Artt. 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 del Decreto 
  2. Ricezione degli ordini di pagamento 
  Il momento della ricezione di un ordine di pagamento e'  quello  in
cui esso viene ricevuto dal prestatore di servizi  di  pagamento  del
pagatore o direttamente dal proprio cliente o dal beneficiario o  dal
prestatore di servizi di pagamento del  beneficiario.  A  partire  da
questo momento: 
  • si calcolano i  tempi  massimi  entro  i  quali  l'operazione  di
pagamento deve essere eseguita; 
  • l'ordine di pagamento diventa irrevocabile; 
  • a seconda che sia o meno conforme al contratto, si  realizza  per
il prestatore di servizi  di  pagamento  del  pagatore  l'obbligo  di
eseguire l'ordine  di  pagamento  o  la  possibilita'  di  rifiutarne
l'esecuzione comunicandolo al proprio cliente. 
  Nel caso degli addebiti diretti, la data di  ricezione  dell'ordine
di pagamento e' quella concordata tra il pagatore e  il  beneficiario
quale data di scadenza del pagamento stesso. 
  Per agevolare il fluido funzionamento dei circuiti di pagamento  e'
prevista la possibilita' che il prestatore di  servizi  di  pagamento
fissi un termine oltre il quale gli ordini si intendono  ricevuti  la
giornata operativa successiva. Tale possibilita'  non  deve  tuttavia
tradursi in un danno per l'utilizzatore di servizi di  pagamento  che
non puo' vedersi ridotto in modo  significativo  il  lasso  di  tempo
utile per dare un  ordine  di  pagamento  al  proprio  prestatore  di
servizi: per tale motivo, qualora venga fissato  un  termine  per  la
ricezione degli ordini di  pagamento,  questo  deve  essere  il  piu'
possibile coincidente con la fine effettiva della giornata operativa.
Detto termine  puo'  essere  differenziato  in  relazione  al  canale
utilizzato dal cliente per l'invio dell'ordine di pagamento. 
  Il prestatore di servizi di pagamento: 
  - comunica il  termine  di  ricezione  degli  ordini  di  pagamento
all'utilizzatore in conformita' con quanto previsto dalla Sezione VI,
paragrafo 4.1.1, e 4.2.1 del provvedimento della Banca  d'Italia  del
29 luglio 2009 e successive modificazioni23 ; 
      -------------- 
    
       23 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it.)
    
 
  -  verifica  che  tale  termine  sia  coerente  con  l'esigenza  di
garantire   nel   concreto   la   fluidita'    e    la    correttezza
dell'effettuazione  delle  operazioni  di  pagamento;  in   caso   di
incoerenza, provvede tempestivamente a spostarlo il piu' possibile in
avanti. 
  L'effetto  di  differimento  al  giorno  successivo  degli   ordini
trasmessi dal cliente oltre il termine si produce anche nei confronti
dell'ordinante  stesso.  I  prestatori  di   servizi   di   pagamento
riconoscono pertanto al cliente  ordinante  la  disponibilita'  delle
somme relative a un ordine di  pagamento  ricevuto  dopo  il  termine
della giornata operativa fino al  momento  di  ricezione  dell'ordine
medesimo nella giomata operativa successiva. 
  Non e' consentito  individuare  analogo  termine  per  i  pagamenti
ricevuti dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove
tali pagamenti siano ricevuti in tempi  oggettivamente  incompatibili
con l'immediata messa a disposizione dei fondi del  beneficiario,  la
disponibilita' e' riconosciuta nel  giorno  operativo  immediatamente
successivo alla ricezione con data valuta del giorno precedente. 
  La gestione della ricezione  e  dell'esecuzione  di  un  ordine  di
pagamento deve essere svolta in conformita' con i  vincoli  derivanti
dalla normativa dettata in  materia  di  contrasto  all'utilizzo  dei
circuiti e  servizi  di  pagamento  per  finalita'  illecite  e  agli
obblighi dettati in materia di tracciabilita' dei flussi finanziari24
. 
      -------------- 
    
       24 Oltre alle disposizioni di  contrasto  al  riciclaggio  dei
proventi di attivita' illecite e al finanziamento del terrorismo,  si
fa  riferimento  alla  disciplina  sulla  tracciabilita'  dei  flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2010,  n.  217,  e
successivi provvedimenti attuativi. Con  riferimento  a  quest'ultima
disciplina, i prestatori di servizi di pagamento  ne  possono  essere
destinatari diretti.
    
 
  3. Irrevocabilita' di un ordine di pagamento 
  L'utilizzatore non puo' revocare un ordine di pagamento  una  volta
che questo sia stato  ricevuto  dal  suo  prestatore  di  servizi  di
pagamento. 
  Quando l'operazione di pagamento  e'  disposta  su  iniziativa  del
beneficiario o per il  suo  tramite,  il  pagatore,  in  ossequio  al
principio di affidamento, non puo' revocare l'ordine dopo che  questo
e' stato trasmesso al beneficiario medesimo o dopo  avergli  dato  il
consenso ad eseguire l'operazione di pagamento. Nel caso di  addebiti
diretti, per i quali vi e' una preventiva autorizzazione all'addebito
del proprio conto da parte del pagatore, quest'ultimo  puo'  revocare
l'ordine non oltre la fine della  giornata  operativa  precedente  il
giorno concordato per l'addebito dei fondi. 
  Nel caso di pagamenti a esecuzione differita, la  revoca  non  puo'
intervenire oltre la fine della giornata  operativa  che  precede  il
giorno previsto per l'esecuzione. 
  Decorsi i termini sopra richiamati, un  ordine  di  pagamento  puo'
essere revocato solo se sussiste l'accordo tra  l'utilizzatore  e  il
suo prestatore di servizi di pagamento. 
  4. Rifiuto di un ordine di pagamento 
  Il prestatore di servizi di pagamento ha l'obbligo di  eseguire  un
ordine di pagamento quando questo risulti  conforme  alle  condizioni
previste  nel  contratto.  In   caso   di   rifiuto,   per   tutelare
l'affidamento del cliente che confida nell'esecuzione dell'ordine  di
pagamento impartito  secondo  i  tempi  previsti,  il  prestatore  di
servizi di pagamento deve informare immediatamente,  e  comunque  non
oltre il termine per l'esecuzione dell'operazione  di  pagamento,  il
pagatore del rifiuto di eseguire l'ordine seguendo  le  modalita'  di
comunicazione concordate nel contratto e fornendo le motivazioni  del
rifiuto, salvo che tale comunicazione sia contraria alla legge  (tale
contrarieta' ricorre, ad esempio, nel caso in cui il  nominativo  del
pagatore corrisponda a uno di quelli elencati nelle liste diffuse per
il contrasto al finanziamento del terrorismo). Considerata l'esigenza
di  effettuare  con  la  massima  rapidita'  tale  comunicazione,   i
prestatori di servizi di  pagamento  debbono  adottare  modalita'  di
comunicazione atte ad assicurare  il  piu'  possibile  l'immediatezza
dell'informazione del  cliente  (es.  telefoniche  o  a  mezzo  posta
elettronica). 
  Ove il rifiuto sia imputabile a un errore materiale  del  pagatore,
il prestatore di servizi di pagamento e' tenuto a comunicare anche le
procedure finalizzate alla correzione dello stesso. 
  5. Tempi di esecuzione 
  Il tempo di esecuzione e' il tempo necessario affinche' l'ordine di
pagamento venga eseguito attraverso l'accredito dei fondi  sul  conto
del  beneficiario  o  la  loro  messa  a  disposizione  a  favore  di
quest'ultimo. 
  5.1 Pagamenti a valere su un conto 
  Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore esegue  l'ordine
di pagamento con l'accredito dei fondi sul conto  del  prestatore  di
servizi di pagamento del beneficiario entro la  fine  della  giornata
operativa successiva alla ricezione dell'ordine di pagamento; fino al
1° gennaio 2012 detto lasso temporale e' dilazionabile, d'accordo tra
il prestatore e l'utilizzatore del servizio di pagamento, fino  a  un
massimo di tre giorni. 
  Nel caso in cui l'operazione sia ad  iniziativa  del  pagatore,  il
termine decorre da quando  l'ordine  di  pagamento  e'  ricevuto  dal
prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo.  Nel  caso  delle
operazioni ad iniziativa del beneficiario o per il  suo  tramite,  il
termine decorre dal momento della ricezione, da parte del  prestatore
di servizi del pagatore, della disposizione  di  pagamento  trasmessa
dal prestatore di servizi del  beneficiario.  La  trasmissione  della
disposizione di pagamento ha luogo  nel  momento  concordato  tra  il
beneficiario e il proprio prestatore di servizi (facendo riferimento,
ad esempio, alla data di addebito indicata sulla fattura di un'utenza
domestica). 
  5.1.1 Conversioni valutarie 
  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126-octies, comma 1,  del
Decreto, qualora un'operazione  di  pagamento  sia  eseguita  in  una
valuta  diversa  da  quella  in  cui  e'  denominato  il  conto   del
beneficiario il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario: 
  1) avvia immediatamente l'operazione di conversione valutaria; 
  2) riconosce la disponibilita'  dei  fondi  al  beneficiario  nella
valuta in cui e' denominato  il  conto  non  appena  l'operazione  di
conversione  valutaria  e'   stata   completata.   Resta   ferma   la
possibilita' del beneficiario di chiedere al  proprio  prestatore  di
servizi di pagamento di non accreditare la somma ricevuta sul proprio
conto rendendola disponibile nella valuta in cui era  originariamente
espresso il pagamento. 
  In caso di ordini di pagamento da eseguire in una valuta diversa da
quella in cui e' denominato il conto del pagatore - o, in mancanza di
un conto, da quella versata per  l'esecuzione  dell'operazione  -  il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore informa  quest'ultimo
del tasso di cambio applicato. 
  5.1.2 Pagamenti interni 
  Il caso  dei  c.d.  "pagamenti  interni"  ricorre  quando  i  conti
coinvolti nell'operazione di pagamento sono tenuti presso  lo  stesso
prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, ove  i  conti  siano
detenuti presso la  stessa  filiale  o  presso  diverse  filiali  del
medesimo prestatore di servizi di  pagamento,  le  operazioni  devono
essere eseguite immediatamente ai sensi dell'art. 23 del  Decreto,  a
meno che per il relativo regolamento non venga utilizzato un  sistema
esterno al prestatore medesimo. In tal caso il momento dell'accredito
dei fondi sul conto della filiale presso cui e' detenuto il conto del
beneficiario, fermo restando il rispetto dei tempi di cui all'art. 20
del  Decreto,  sara'  quello  del  regolamento  del  sistema  esterno
attraverso il quale viene effettuato il regolamento dell'operazione. 
  5.2 Pagamenti in assenza di conto 
  Se il beneficiario non ha un conto di pagamento, i fondi trasferiti
sono messi a sua disposizione dal prestatore di servizi di  pagamento
di cui egli si avvale entro i tempi di cui all'articolo 23, comma  2,
del Decreto, che decorrono  dall'accredito  dei  fondi  medesimi  sul
conto del prestatore di  servizi  in  questione.  Le  somme  dovranno
essere contabilizzate in conti o sottoconti transitori  riconducibili
al beneficiario che verranno estinti nel momento in cui esse  saranno
ritirate in contanti o il beneficiario ne richiedera' l'accredito  su
un altro conto. 
  5.3 Versamenti 
  Nel caso di versamenti di contante su un conto nella stessa  valuta
in cui e' denominato il conto medesimo, i fondi  sono  immediatamente
disponibili per il titolare del conto e la data valuta  sara'  quella
del giorno in cui viene effettuato il versamento.  Se  l'utilizzatore
non e' un consumatore, l'importo e'  reso  disponibile  e  la  valuta
datata al piu' tardi la giornata operativa successiva  al  versamento
dei fondi. 
  Quando il versamento  di  contante  e'  effettuato  in  una  valuta
diversa da quella in  cui  e'  denominato  il  conto,  i  fondi  sono
immediatamente  disponibili   per   l'utilizzo   (ad   esempio,   per
l'esecuzione di un nuovo ordine di pagamento  espresso  nella  valuta
medesima  che  non  deve  quindi  essere   convertita)   ma   vengono
accreditati sul conto immediatamente dopo che  sia  stata  effettuata
l'operazione di conversione  valutaria;  la  data  valuta  e'  quella
dell'accredito in conto che non puo'  superare  la  seconda  giornata
operativa successiva a quella in cui viene effettuato  il  versamento
(cfr.   presente   Sezione,   par.   5.1.1).   L'utilizzatore   viene
preventivamente informato dei tempi necessari  per  effettuare  detta
operazione di conversione valutaria. Qualora il  titolare  del  conto
non sia un consumatore, la disponibilita' dei fondi potra' essere  al
piu' tardi quella della giornata operativa successiva a quella in cui
il versamento ha avuto luogo e la data valuta applicata potra' essere
quella  della  terza  giornata  operativa  successiva  a  quella  del
versamento. 
  5.4 Data valuta e disponibilita' dei fondi 
  Cfr. Sezione III, par. 3, del presente Provvedimento. 
  5.4.1 Pagamenti in giornate non operative 
  Nel caso di operazioni di pagamento effettuate in una giornata  che
non e' operativa per  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
pagatore o, nel caso di prelievo effettuato in una giornata  che  non
e' operativa per il prestatore di servizi di pagamento presso cui  e'
detenuto il conto di pagamento dal quale i fondi  vengono  prelevati,
la data in cui l'importo  viene  addebitato  sul  medesimo  conto  e'
necessariamente  successiva  a  quella  in  cui  i  fondi  sono  resi
disponibili  all'utilizzatore.  In  tali   casi,   la   data   valuta
dell'operazione di pagamento  e'  quella  del  giorno  in  cui  viene
disposto l'ordine di pagamento  o  effettuato  il  prelievo.  Per  il
rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 20 del  Decreto,
l'ordine di pagamento  si  intende  ricevuto  il  giorno  in  cui  il
pagatore dispone effettivamente dei fondi, quindi, il giorno  in  cui
viene disposto l'ordine di pagamento o effettuato il prelievo. 
  5.5 Rettifiche 
  La  rettifica  e'  un'operazione  con  la  quale   viene   corretta
un'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto, anche  a  causa
di un mero errore materiale, di ritardi nella contabilizzazione o  di
un difetto di autorizzazione all'esecuzione (e' questo,  ad  esempio,
il caso di storni, rimborsi, ecc.; cfr. anche Sezione IV, par. 4). La
rettifica riporta il conto nello stato in cui si sarebbe  trovato  se
l'operazione errata non avesse avuto luogo: la data valuta  applicata
verra' quindi retrodatata  al  giorno  in  cui  i  fondi  sono  stati
originariamente addebitati sul conto del pagatore e, se del caso,  la
data valuta di addebito al beneficiario verra' retrodatata al  giorno
in cui i fondi sono stati accreditati sul conto del beneficiario. 
  Il prestatore di servizi di pagamento puo' scegliere di  effettuare
la rettifica  con  un'operazione  di  pagamento  che  integra  quella
precedentemente  eseguita  in   modo   inesatto,   oppure   annullare
l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto con una  ad  essa
uguale e  contraria  ed  effettuare  una  nuova  operazione  conforme
all'ordine di pagamento  o  alle  istruzioni  impartite  dal  proprio
cliente. 
  I prestatori  di  servizi  di  pagamento  provvedono  a  effettuare
rettifiche in relazione a esigenze effettive connesse con  operazioni
non autorizzate o eseguite  in  modo  inesatto;  non  e'  ammesso  il
ricorso a rettifiche  aventi  l'effetto  sostanziale  di  eludere  le
regole poste a presidio della regolare esecuzione delle operazioni di
pagamento (in particolare, di quelle relative alla valuta e ai  tempi
di esecuzione delle operazioni medesime). 
 
                             SEZIONE VI 
 
                           Responsabilita' 
 
  Come nella fase di autorizzazione di  un  pagamento,  la  normativa
opera  un  attento  bilanciamento  di  obblighi  tra   prestatori   e
utilizzatori di servizi di pagamento anche nella fase  di  esecuzione
dell'operazione di pagamento:  all'estensione  della  responsabilita'
dei prestatori di servizi di pagamento a copertura dell'intero  ciclo
di  trasferimento  monetario  fa  riscontro  l'esenzione  totale   di
responsabilita' per gli stessi nel caso in cui  l'utilizzatore  abbia
fornito un identificativo unico inesatto. I  rimedi  individuati  dal
Decreto per i casi di operazioni di pagamento non eseguite o eseguite
in modo inesatto lasciano  impregiudicata  l'applicazione  di  quelli
risarcitori previsti dal codice civile. 
  1. Fonti normative: 
  Artt. 24, 25, 27, 28 del Decreto 
  2. Identificativo unico 
  L'identificativo unico e' un codice che  identifica  l'utilizzatore
di servizi di pagamento o il suo conto oppure  entrambi.  Esso  viene
indicato  a  ciascun  utilizzatore  dal  prestatore  di  servizi   di
pagamento e assolve alla funzione di  indirizzamento  dei  pagamenti,
consentendone l'esecuzione interamente automatizzata  (c.d.  straight
through processing).  L'utilizzatore  che  impartisce  un  ordine  di
pagamento deve  quindi  fornire  al  proprio  prestatore  di  servizi
l'identificativo  unico  della  controparte  del  pagamento  e   deve
prestare particolare attenzione a che il codice fornito  sia  esatto.
Secondo  quanto  previsto  nella  Sezione  VI  paragrafo  4.1.1   del
provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio  2009  e  successive
modificazioni25 , i prestatori di servizi di pagamento debbono 
adottare  accorgimenti  idonei  a   richiamare   l'attenzione   degli
utilizzatori sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di  un  codice
identificativo inesatto. 
      -------------- 
    
       25 "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni  e
dei servizi bancari e finanziari.  Correttezza  delle  relazioni  tra
intermediari e clienti" disponibili sul  sito  internet  della  Banca
d'Italia (www.bancaditalia.it).
    
 
  2.1 Identificativi unici inesatti 
  L'esecuzione dell'ordine in conformita' con l'identificativo  unico
fornito dall'utilizzatore fa scattare la  presunzione  di  esecuzione
corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore di  servizi  di
pagamento ed esclude la sua responsabilita'  in  caso  di  mancata  o
inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La  presunzione  di
corretta esecuzione  e  l'esclusione  della  responsabilita'  operano
anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al proprio  prestatore  di
servizi    di    pagamento    informazioni    aggiuntive     rispetto
all'identificativo  unico:  quest'ultimo  assume  quindi   importanza
prioritaria, condizionando il buon fine delle operazioni di pagamento
e la possibilita' per l'utilizzatore di far valere le responsabilita'
del prestatore di servizi di cui si avvale. 
  Nel  caso  in  cui   l'utilizzatore   abbia   fornito   un   codice
identificativo inesatto, i prestatori  di  servizi  di  pagamento  si
adoperano per  il  recupero  dei  fondi  oggetto  dell'operazione  di
pagamento sulla base degli obblighi di  diligenza  professionale  che
loro competono. All'utilizzatore potranno essere applicate spese  per
il recupero dei fondi, secondo i principi elencati nella Sezione  III
del presente Provvedimento. 
  Sulla base  dei  citati  obblighi  di  diligenza  professionale,  i
prestatori di servizi di pagamento - limitatamente ai  casi  in  cui,
anche senza porre necessariamente  in  essere  verifiche  specifiche,
siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico
fornito  dal  proprio   cliente   -   devono   adoperarsi   affinche'
l'operazione di pagamento venga eseguita correttamente: il prestatore
che  esegua  l'operazione  di  pagamento  malgrado  sia   consapevole
dell'inesattezza dell'identificativo unico pone infatti in essere una
condotta volutamente  pregiudizievole  degli  interessi  del  proprio
cliente.  Pertanto,  al  fine  di  favorire  la  corretta  esecuzione
dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi  di  pagamento
consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal
proprio  cliente  lo  contattera'  prima  di   avviare   l'esecuzione
dell'operazione  di  pagamento.  Il   prestatore   di   servizi   del
beneficiario consapevole contattera' invece il prestatore di  servizi
dell'ordinante prima di decidere se respingere  il  pagamento  -  nel
caso di codice identificativo inesistente presso di se' -  ovvero  di
eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso  di
discordanza tra  questo  e  i  riferimenti  indicati  nell'ordine  di
pagamento.  L'adozione  di  tali  accorgimenti  -  ove   fondata   su
presupposti oggettivi e  giustificabili  -  esime  il  prestatore  di
servizi di pagamento da responsabilita' per il mancato  rispetto  dei
tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento. 
  2.2 Assenza di identificativo unico 
  Qualora l'utilizzatore ometta di fornire al prestatore  di  servizi
di  pagamento  di  cui  si  avvale   l'identificativo   unico   della
controparte del pagamento l'ordine di pagamento deve essere rifiutato
dal prestatore di servizi medesimo, a meno che quest'ultimo  non  sia
gia' in  possesso  dell'identificativo  unico  della  controparte  in
quanto  fornito  in  precedenza  dall'utilizzatore   che   impartisce
l'ordine di pagamento. In quest'ultimo caso, ove decida  di  eseguire
l'ordine di pagamento ricevuto, il prestatore di servizi di pagamento
comunichera'  al  proprio  cliente  l'integrazione   dell'ordine   di
pagamento incompleto prima di avviare la relativa esecuzione. 
  3. Responsabilita' per mancata o inesatta esecuzione 
  3.1 Principi generali 
  Il Decreto disciplina la responsabilita' dei prestatori di  servizi
di  pagamento  in  caso  di  mancata   o   inesatta   esecuzione   di
un'operazione di pagamento. Tale disciplina fa salva l'applicabilita'
delle disposizioni che esimono i prestatori di servizi  di  pagamento
da  responsabilita'  (quale  l'utilizzo   di   identificativi   unici
inesatti, il caso fortuito e la forza maggiore) e non  pregiudica  le
modalita' e i tempi con cui l'utilizzatore deve far valere le proprie
ragioni per l'esecuzione non autorizzata o inesatta di  un'operazione
di pagamento (articolo 9 del Decreto). 
  La disciplina contenuta nell'articolo 25 del Decreto  si  concentra
infatti sul modo in cui un'operazione di pagamento viene  eseguita  e
sul caso in cui essa non venga eseguita affatto,  prescindendo  dagli
elementi che  hanno  dato  luogo  all'inesattezza  o  al  difetto  di
esecuzione quali la volonta' del pagatore, errori  dell'utilizzatore,
eventi accidentali o inevitabili. 
  Un'operazione di pagamento e'  eseguita  in  modo  inesatto  quando
l'esecuzione non e' conforme a quanto  chiesto  dall'utilizzatore  al
proprio prestatore di servizi di pagamento nell'ordine di pagamento o
in istruzioni allo stesso impartite.  Il  rispetto  delle  istruzioni
impartite dal cliente attiene all'importo  trasferito,  ai  tempi  di
esecuzione e di disponibilita', alle date  valuta  applicate.  Si  ha
mancata esecuzione di  un'operazione  di  pagamento  quando  i  fondi
oggetto dell'ordine di pagamento non vengono trasferiti da parte  del
prestatore di servizi di  pagamento  del  pagatore,  rimanendo  nella
disponibilita' del pagatore o del prestatore stesso. Qualora i  fondi
vengano addebitati  al  pagatore,  escano  dalla  disponibilita'  del
prestatore di servizi del pagatore ma  non  vengano  accreditati,  in
tutto o in parte, al prestatore del beneficiario  l'esecuzione  sara'
invece considerata inesatta. 
  Il principio generale al quale  e'  informata  la  ripartizione  di
responsabilita'  per  la  corretta  esecuzione  delle  operazioni  di
pagamento e' che  ciascun  prestatore  di  servizi  di  pagamento  e'
interamente responsabile nei confronti  del  proprio  cliente.  Fatto
salvo il riparto di responsabilita' nelle  diverse  fasi  in  cui  si
articola  l'esecuzione  di  un'operazione   di   pagamento,   ciascun
prestatore di servizi  risponde  quindi  nei  confronti  del  proprio
cliente di tutte le spese o interessi che siano stati a lui  imputati
a seguito della mancata  o  inesatta  esecuzione  dell'operazione  di
pagamento. 
  In caso di  inesatta  o  mancata  esecuzione  di  un'operazione  di
pagamento,  ferme  restando   le   rispettive   responsabilita'   dei
prestatori di servizi di pagamento coinvolti, l'obbligo di  diligenza
professionale  che  ricade  in  capo  ai  prestatori  di  servizi  di
pagamento impone comunque a questi ultimi di adoperarsi senza indugio
- quando i clienti ne facciano richiesta - per individuare  lo  stato
in cui si trovano i fondi  oggetto  dell'ordine  di  pagamento  e  di
comunicarlo tempestivamente ai clienti medesimi. 
  3.2 Responsabilita' del prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
pagatore 
  Il prestatore di servizi di pagamento  del  pagatore  risponde  nei
confronti del proprio cliente della corretta  esecuzione  dell'ordine
di pagamento.  La  responsabilita'  comporta  l'obbligo  di  rimborso
immediato dell'importo non andato a buon fine, oppure,  ove  l'ordine
di pagamento sia stato impartito a valere su un conto,  l'obbligo  di
ripristinare la situazione del conto come se l'operazione eseguita in
modo inesatto non avesse avuto luogo. Il rimborso non e'  dovuto  nel
caso in cui la somma da trasferire non sia mai  stata  addebitata  al
pagatore. 
  In ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici,  il
pagatore puo' scegliere di non ottenere il rimborso o  il  ripristino
del conto (ad esempio nel caso di esecuzione avvenuta oltre  i  tempi
massimi  previsti  nell'articolo  20  del  Decreto  o  nel  caso   di
trasferimento di un importo diverso da quello indicato nell'ordine di
pagamento);  puo'  comunque  ottenere  la  rettifica  dell'operazione
inesatta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto. 
  Il prestatore di servizi di pagamento del  pagatore  puo'  comunque
dimostrare al proprio cliente e, ove  necessario,  al  prestatore  di
servizi di pagamento del beneficiario che  i  fondi  trasferiti  sono
stati accreditati sul conto  di  quest'ultimo  prestatore  secondo  i
prescritti limiti temporali; in tal caso, l'ordine di pagamento  deve
intendersi  eseguito  correttamente  da  parte  del  prestatore   del
pagatore e il prestatore di servizi  di  pagamento  del  beneficiario
risponde nei confronti del  beneficiario  della  corretta  esecuzione
dell'operazione  di  pagamento,  mettendo  immediatamente   i   fondi
ricevuti a disposizione del proprio cliente o accreditandoli sul  suo
conto. 
  3.3 Responsabilita' del prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
beneficiario 
  Quando un'operazione di pagamento e'  disposta  su  iniziativa  del
beneficiario o per il  suo  tramite,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento del beneficiario deve: 
  • rispettare i tempi concordati con il beneficiario  per  l'inoltro
della disposizione di incasso al prestatore di servizi del pagatore; 
  • trasmettere in modo corretto la disposizione di incasso di cui al
punto precedente; 
  • applicare la data valuta dell'accredito dei fondi sul  conto  del
beneficiario secondo quanto prescritto dall'articolo 23 del decreto; 
  • mettere immediatamente a disposizione del  beneficiario  i  fondi
ricevuti. 
  3.4 Diritto di regresso 
  Se la responsabilita' di un prestatore di servizi di  pagamento  ai
sensi dei paragrafi precedenti e' in realta' ascrivibile ad un  altro
prestatore di servizi di  pagamento  o  a  qualunque  altro  soggetto
intervenuto  nell'esecuzione  dell'operazione  di  pagamento,  questo
sara' tenuto a  risarcire  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
responsabile  delle  perdite  subite   o   degli   importi   versati.
L'esercizio del diritto di regresso lascia  impregiudicati  eventuali
ulteriori risarcimenti derivanti da accordi in essere tra  prestatori
di servizi di pagamento o dalla disciplina ad essi applicabile. 
 
                             SEZIONE VII 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Istituti di pagamento 
  Gli Istituti di pagamento redigono  la  relazione  sulla  struttura
organizzativa e il documento descrittivo  dei  servizi  di  pagamento
prestati e delle relative caratteristiche di cui  alla  Sezione  III,
Capitolo VI, delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia per
gli istituti di pagamento tenendo conto degli obblighi  previsti  dal
presente Provvedimento. 
  2. Istituti di moneta elettronica 
  Gli Istituti di moneta  elettronica  redigono  la  relazione  sulla
struttura organizzativa di cui alla Sezione III, Capitolo VIII, delle
Istruzioni di Vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (Imel)
tenendo conto degli obblighi previsti dal presente Provvedimento. 
  3. Banche e Poste Italiane S.p.A. 
  Le banche e Poste Italiane  S.p.A.  tengono  conto  degli  obblighi
previsti dal presente Provvedimento nella definizione  della  propria
struttura organizzativa e di controlli interni. 
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
Tipologie di strumenti di piu'  elevata  qualita'  sotto  il  profilo
                           della sicurezza 
 
  1. Premessa 
  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  (PSP)  sono   sottoposti
all'obbligo  generale  di  assicurare  per  tutti  gli  strumenti  di
pagamento     offerti     alla     clientela     adeguati     presidi
tecnico-organizzativi di sicurezza al fine di garantire  il  regolare
funzionamento, in ogni momento, degli stessi nonche' la  fiducia  del
pubblico nel loro utilizzo. La conformita' a tale obbligo e' definita
nella Sezione IV del Provvedimento della  Banca  d'Italia  (d'ora  in
avanti "Provvedimento") emanato ai sensi dell'art. 31  del  D.lgs  27
gennaio 2010, n. 1126 (d'ora in avanti "Decreto"). 
      -------------- 
    
       26 Vedi Provvedimento Banca d'Italia  cit.,  Sez.  IV  -  §  3
"Obblighi del prestatore di servizi di pagamento  in  relazione  alla
prestazione di servizi e all'emissione di strumenti di pagamento"
    
 
  Le presenti disposizioni - emanate ai sensi dell'articolo 12, comma
5, del Decreto - individuano gli strumenti  di  pagamento  retail  di
piu' elevata qualita' sotto il profilo della sicurezza, per  i  quali
la  Banca  d'Italia  riconosce  l'esclusione  della   responsabilita'
patrimoniale dell'utilizzatore, fatta eccezione per i casi  di  dolo,
colpa grave ovvero mancata adozione di misure idonee a  garantire  la
sicurezza dei dispositivi necessari per l'esecuzione dei pagamenti27 
. 
      -------------- 
    
       27  Questo  implica,  per  l'utilizzatore,   l'esonero   dalla
responsabilita' di perdite fino a 150  euro  derivanti  dall'utilizzo
indebito dello strumento di pagamento  conseguente  al  suo  furto  o
smarrimento.
    
 
  Obiettivo delle presenti disposizioni e' la promozione di strumenti
di pagamento  sicuri  che  aumentino  la  fiducia  del  pubblico  nei
pagamenti elettronici e, quindi, ne  favoriscano  la  diffusione;  in
considerazione  di  tale   obiettivo,   esse   trovano   applicazione
esclusivamente nei  casi  di  utilizzo  degli  strumenti  "a  maggior
sicurezza" da parte di "consumatori", con esclusione,  quindi,  delle
altre categorie di utilizzatori previste dal Decreto. 
  Gli strumenti qualificati come  "a  maggior  sicurezza"  non  vanno
intesi come mezzi intrinsecamente sicuri, cioe' privi di rischio,  ma
come strumenti che presentano un  livello  di  rischio  connesso  con
frodi o disconoscimenti inferiore rispetto agli  altri  strumenti  di
pagamento alla luce dell'evoluzione tecnologica. 
  L'adesione ai requisiti delle presenti disposizioni avviene su base
volontaria per singolo strumento di pagamento su richiesta  del  PSP.
La  Banca  d'Italia  assicura  la  generale  conoscibilita'  di  tali
strumenti. 
  Nei   paragrafi   successivi    si    definiscono    i    requisiti
tecnico-organizzativi  che  qualificano  i   presidi   di   sicurezza
"rafforzati"  degli  strumenti  "a  maggior  sicurezza"  nonche'   la
procedura per il riconoscimento di tali requisiti. 
  2. Requisiti degli strumenti "a maggior sicurezza" 
  Sono strumenti di piu' elevata qualita' quelli dotati  di  maggiori
presidi di sicurezza specificamente orientati a: 
  • prevenire i furti di identita'; 
  • minimizzare il rischio di frodi. 
  Gli strumenti di pagamento possono essere  qualificati  a  "maggior
sicurezza" in presenza di un rapporto di valutazione, (cfr. § 3), che
attesti la  presenza  presso  il  PSP  del  processo  di  gestione  e
mitigazione  dei  rischi  relativi  alla  sicurezza  secondo   quanto
previsto alla sezione IV, par. 3.1. del Provvedimento. 
  Il processo di gestione e mitigazione dei rischi, per gli strumenti
di  cui  al  presente  allegato,  deve  includere   obbligatoriamente
specifici presidi per la mitigazione del rischio di sottrazione delle
credenziali di autenticazione dai dispositivi dell'utente (es:  smart
card,  token,  PC,  lap-top,  telefono  cellulare),  dai  canali   di
comunicazione (es: attacchi man-in-the-middle) e dai dispositivi  del
PSP (server, data storage,  etc.).  In  particolare,  tra  i  presidi
specifici devono essere previsti almeno quelli relativi a  quanto  di
seguito indicato: 
    
  a) Autenticazione multifattore 28  .  L'autenticazione  dell'utente
deve avvenire utilizzando due o piu' fattori di autenticazione;  tali
fattori devono  essere  tra  loro  indipendenti  in  maniera  che  la
compromissione dell'uno non comprometta anche l'altro.  Nel  caso  di
One-Time-Password di tipo timebased,  il  tempo  di  validita'  della
singola password non deve superare i 100 secondi ed in ogni caso deve
impedire attacchi di tipo "forza bruta".
    
      -------------- 
    
       28 Le metodologie di  autenticazione  forte  degli  utenti  si
basano su una pluralita' di "fattori", tra i quali: i)  qualcosa  che
l'utente  conosce  (es:  password/PIN);  ii)  qualcosa  che  l'utente
possiede (es. smart card, token, OTP, SIM cellulare, Firma Digitale);
iii) qualcosa che  l'utente  e'  (es:  caratteristiche  biometriche).
Fattori di diverso tipo possono essere combinati insieme per ottenere
soluzioni di autenticazione "multifattore" in  grado  di  elevare  il
livello complessivo di sicurezza.
    
 
  b)  Autenticazione  del  dispositivo  del  PSP:  lo  strumento   di
pagamento deve essere in grado di autenticare in  maniera  sicura  il
dispositivo di pagamento del PSP con il quale interagisce, al fine di
minimizzare il rischio che l'utilizzatore consegni  inconsapevolmente
le proprie credenziali e i propri dati a  dispositivi  malevoli  (es:
autenticazione POS/ATM verso  la  carta,  autenticazione  Web  server
della banca verso il PC dell'utente, personalizzazione  della  pagina
Web29 ). 
  c) Autorizzazione on-line  delle  transazioni:  le  transazioni  di
importo superiore  a  500  euro  devono  essere  autorizzate  on-line
tramite il server centrale che gestisce lo strumento di pagamento. 
      -------------- 
    
       29 In fase di  registrazione,  il  PSP  mette  a  disposizione
funzioni   per   la   personalizzazione   della   pagina   Web   dove
l'utilizzatore    inserisce    le    proprie    credenziali;     tale
personalizzazione puo' avvenire attraverso un'immagine e/o una  frase
che l'utente registra ed e' in grado di vedere ogni volta che  esegue
il login verso il sito valido, agendo come segreto condiviso  (shared
secret) tra l'utente ed il server. Se il  segreto  condiviso  non  e'
presente oppure non  e'  presentato  in  maniera  corretta,  l'utente
finale  sara'  immediatamente  in  grado  di  notarlo,  evitando   di
incorrere in attacchi di tipo phishing.
    
 
  d) Crittografia end-to-end: la trasmissione  delle  credenziali  di
autenticazione dell'utilizzatore nonche' dei suoi dati personali, dal
dispositivo del cliente fino al  punto  di  verifica  del  PSP,  deve
essere effettuata su canali con cifratura end-to-end30 . Qualora la 
tecnologia del PSP richieda che tali dati siano rimessi in chiaro  su
dispositivi intermedi, cio' deve avvenire all'interno di  dispositivi
sicuri (es: tamper-resistant  module,  HSM),  oppure  nell'ambito  di
sottoreti chiuse non pubbliche sicure (es: reti aziendali  protette).
Le funzioni di  cifratura  utilizzate  devono  basarsi  su  algoritmi
pubblicamente disponibili e di comprovata robustezza. 
      -------------- 
    
       30 Sono esclusi dalla seguente previsione i servizi  di  banca
telefonica, basati  su  interazione  vocale  con  l'operatore  oppure
attraverso servizi di risponditori automatici (IVR).
    
 
  e)  Autorizzazione  singola  transazione:  nel  caso  lo  strumento
consenta di effettuare piu' transazioni dispositive nell'ambito della
stessa sessione (es: Internet Banking), ogni transazione deve  essere
autorizzata singolarmente. 
  f) Canale out-of-band: lo strumento di  pagamento  deve  mettere  a
disposizione dell'utilizzatore31 un canale di comunicazione 
differente  da  quello  usualmente  utilizzato  per  le  transazioni,
attraverso cui l'utilizzatore viene tempestivamente  informato  delle
transazioni effettuate (es: SMS, email, pagine web riservate, etc.). 
      -------------- 
    
       31 Per utilizzatore si intende  in  questo  caso  il  titolare
    
dello strumento di pagamento. 
 
  g)  Aggiornamento  del  software:  per  gli   aggiornamenti   dello
strumento di pagamento effettuati da remoto, il PSP implementa metodi
di download sicuri32 delle nuove versioni software, ovvero dei 
relativi  parametri  di  configurazione,   dai   propri   server   ai
dispositivi dell'utente33 . 
      -------------- 
    
       32  Tali  metodi  dovrebbero   assicurare   la   autenticita',
riservatezza e integrita' dei frammenti software  (e/o  dei  relativi
dati di configurazione) trasmessi via rete.
    
    
       33 Si precisa che il download sicuro e'  richiesto  unicamente
per le componenti software strettamente funzionali all'operazione  di
pagamento.
    
 
  h) Controlli in sede di  gestione  dello  strumento  di  pagamento:
nella fase di attivazione di uno strumento di pagamento, il PSP mette
a disposizione del cliente un processo di  verifica  delle  identita'
che prevede adeguati controlli volti  a  minimizzare  il  rischio  di
acquisizione di false generalita'. Per la gestione dello strumento di
pagamento (es: cambio PIN/password,  variazione  indirizzo,  modifica
limiti di spesa, etc.), sono  disponibili  processi  con  sistemi  di
autenticazione  affidabili,  diversi  da  quelli  in  essere  per  le
transazioni dispositive. Il PSP  garantisce  che  non  sia  possibile
ottenere   le   credenziali   di   autenticazione   dell'utilizzatore
sufficienti ad effettuare una transazione dalla intercettazione delle
comunicazioni periodiche tra PSP e utilizzatore (es:  estratti  conto
via posta, e-mail o SMS). 
  i) Controlli per il contrasto di attacchi  complessi:  il  titolare
delle funzionalita'  di  pagamento  (il  PSP  o  il  circuito  a  cui
aderisce) implementa efficaci  controlli  in  grado  di  intercettare
attacchi complessi, inclusi quelli che si basano sulla interposizione
dell'attaccante tra  il  dispositivo  di  pagamento  e  il  PSP  (es:
Man-In-The-Middle)34 . 
      -------------- 
    
       34  Nel  tipico   scenario   di   attacco   man-in-the-middle,
l'attaccante   durante   una   transazione   dispositiva   effettuata
dall'utente modifica il numero  del  conto  del  destinatario  ovvero
l'ammontare dell'operazione prima che essa si perfezioni. In  maniera
similare, nel  caso  di  una  carta  di  pagamento,  l'attaccante  si
intromette  nel  collegamento  tra  POS  e  Issuer  per  carpire   le
credenziali della carta ed utilizzarle su un altro  terminale  POS  a
proprio vantaggio.
    
 
  In aggiunta a quanto precede, il titolare  delle  funzionalita'  di
pagamento (il PSP o il circuito a cui aderisce)  implementa  efficaci
controlli  di  sicurezza  in  grado   di   rilevare   tempestivamente
transazioni   sospette   o    attivita'    inusuali    potenzialmente
riconducibili a  furto  di  identita'  o  frode.  In  particolare,  i
suddetti controlli devono  riscontrare  orario  e  canale  utilizzato
dall'utente nell'effettuare la transazione nonche' essere in grado di
rilevare almeno le seguenti situazioni: 
  - ripetute transazioni di trasferimento  fondi  eseguite  entro  un
ristretto periodo di tempo35 verso lo stesso beneficiario e per 
importi prossimi ai massimali consentiti; 
      -------------- 
    
       35 Ci si riferisce  a  transazioni  di  movimento  fondi,  non
direttamente riconducibili a sottostanti acquisti di beni o  servizi,
che sono generalmente piu' appetibili in caso di frode.
    
 
  - cambio di indirizzo richiesto dell'utente, a  cui  fa  seguito  a
stretto  giro  la  richiesta  di  ri-emissione  di  PIN/password   da
consegnare attraverso il servizio postale; 
  - innalzamento  dei  massimali  richiesti  dall'utente,  a  cui  fa
seguito una improvvisa  movimentazione  di  fondi  verso  controparti
inusuali. 
  In tali  casi  il  PSP  riscontra  prontamente  con  l'utilizzatore
l'autenticita'  di  tali  transazioni  ovvero   dispone   il   blocco
cautelativo. 
  3. Assessment indipendente 
  Gli  organi  aziendali  assicurano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  la  conformita'  ai  requisiti  necessari   perche'   lo
strumento di pagamento possa essere qualificato a maggiore sicurezza,
mediante una specifica validazione (assessment). Per  lo  svolgimento
dell'assessment i PSP possono avvalersi  anche  di  una  terza  parte
indipendente e qualificata. I risultati dell'assessment devono essere
altresi' portati a conoscenza  e  approvati  dagli  organi  aziendali
competenti. L'assessment deve prevedere, oltre a valutazioni di  tipo
organizzativo, specifiche verifiche tecniche volte  ad  accertare  la
robustezza dei presidi di  sicurezza  implementati,  con  particolare
riferimento agli aspetti indicati nel § 2. L'assessor deve  possedere
adeguata expertise nel comparto della sicurezza delle informazioni36 
ed assicurare imparzialita' nello svolgimento del compito affidato. 
      -------------- 
    
       36 A titolo esemplificativo,  l'Assessor  potrebbe  essere  un
soggetto  accreditato  secondo  standard  internazionali  ovvero  una
Autorita' Finanziaria
    
 
  La  valutazione  deve  riguardare  l'intero  ciclo  di  vita  dello
strumento  di  pagamento  (emissione,  transazione,  compensazione  e
regolamento, risoluzione delle controversie, monitoraggio). Nel  caso
di  strumenti  che  funzionino  nell'ambito  di   un   circuito,   la
valutazione deve riguardare tutti  i  canali  di  accettazione  dello
strumento di pagamento, anche  se  non  ricadenti  sotto  il  diretto
controllo del PSP (es. POS fisici, internet, canale telefonico). 
  Il rapporto di valutazione deve: i)  attestare  l'esistenza  di  un
efficace  processo  di  risk  management;  ii)   dare   conto   della
adeguatezza dei presidi di sicurezza implementati;  iii)  documentare
il numero e la tipologia delle  frodi  nonche'  delle  violazioni  di
sicurezza  subite  nel  periodo  di   riferimento   precedente   alla
valutazione. Al riguardo si precisa che, per gli strumenti  di  nuova
costituzione o con tempo di  vita  inferiore  all'anno,  la  suddetta
documentazione statistica sulle frodi e violazioni di  sicurezza  non
e' richiesta;  per  gli  strumenti  gia'  operativi,  il  periodo  di
riferimento per la statistica non deve essere inferiore all'anno;  in
caso di rinnovo della  valutazione,  il  periodo  di  riferimento  da
considerare e' quello intercorso dall'ultima valutazione effettuata. 
  Inoltre, il rapporto di valutazione deve attestare il supporto  del
Vertice Aziendale al richiesto processo di  risk  management  per  il
quale ha definito una adeguata struttura organizzativa. Tale processo
deve prevedere presidi di sicurezza adeguati rispetto  ai  rischi  da
fronteggiare e includere tutti quelli elencati al paragrafo  2.  Esso
deve contenere quanto segue: 
  - data e fasi: deve  essere  indicato  il  periodo  di  riferimento
dell'assessment e si deve dare conto  delle  fasi  di  progettazione,
implementazione, testing, messa in  produzione,  revisione  periodica
dello strumento di pagamento; 
  - contesto: deve essere descritto il  perimetro  della  valutazione
effettuata, indicando  quali  componenti  (sistemi,  reti,  apparati,
dispositivi,  strutture  organizzative)  sono  state  oggetto   della
valutazione. Tale perimetro  deve  interessare  tutte  le  componenti
tecnologiche e organizzative afferenti al servizio di pagamento; 
  -  metodologia:  deve  essere  indicato  l'approccio  seguito   nel
percorso di valutazione (analisi  documentale,  interviste,  test  di
laboratorio, ispezioni). I risultati della valutazione devono  essere
riproducibili e comparabili. Il  rapporto  deve  fornire  riferimenti
specifici sulle aree a maggior rischio (es: vulnerability  assessment
e penetration test per i servizi via Internet, test sulla  resistenza
alla effrazione per i POS, verifica delle caratteristiche di qualita'
dei token). Essi possono essere documentati facendo riferimento anche
a rapporti di valutazione o certificazioni emessi da  altri  soggetti
specializzati sulle tematiche in esame; 
  - risultati: devono essere chiaramente esposti  i  risultati  della
valutazione,  evidenziando  gli  eventuali   aspetti   potenzialmente
critici per il servizio  di  pagamento  offerto  dal  PSP;  va  anche
quantificato  il  rischio  residuo  tenendo  in   considerazione   le
principali modalita' con  cui  sono  effettuati  gli  attacchi  e  le
relative frequenze nonche'  l'effetto  mitigante  delle  contromisure
poste in essere; 
  -    raccomandazioni:    devono    essere    riportate    eventuali
raccomandazioni del valutatore volte a sanare criticita'  riscontrate
o aree con livelli di sicurezza sub-ottimali. 
  Il rapporto di valutazione deve essere: i) rinnovato con  frequenza
almeno  biennale;  ii)  aggiornato  in  presenza   di   significative
modifiche tecnico-organizzative del servizio di pagamento. 
  4. Procedura di adesione. 
  La qualifica di strumento a  "maggior  sicurezza"  e'  riconosciuta
dalla Banca d'Italia, su richiesta dei vertici aziendali del  PSP,  a
seguito di una valutazione per la quale e' necessario: 
  1.  fornire  la  descrizione  del  prodotto,  con  evidenza   delle
caratteristiche di cui al § 2 (Requisiti degli  strumenti  a  maggior
sicurezza); 
  2. presentare l'assessment di cui al § 3 (Assessment indipendente); 
  3. fornire riferimenti sul soggetto che ha eseguito l'assessment; 
  4. predispone uno schema di pagina web descrittiva del  prodotto  e
dei risultati dell'assessment,  che  costituira'  il  riferimento  al
quale la Banca d'Italia  fara'  rinvio  per  assicurare  la  generale
conoscibilita' degli strumenti di  piu'  elevata  qualita'  sotto  il
profilo della  sicurezza,  mediante  loro  inclusione  in  una  lista
pubblica. 
  In  caso  di  significative  modifiche  tecnico-organizzative   del
servizio di pagamento e comunque ogni due anni il PSP  deve  chiedere
il rinnovo della qualifica degli strumenti a "maggior  sicurezza"  ai
fini del mantenimento degli stessi nella suddetta lista pubblica. 
  L'acquisizione e la gestione del rapporto di valutazione  da  parte
della  Banca  d'Italia  verra'  effettuato  con  modalita'  tali   da
preservare la riservatezza delle informazioni in esso contenute. 
  5. Strumenti di pagamento di "basso valore". 
  Gli  strumenti  di  pagamento  di  basso  valore,  che   consentono
operazioni di pagamento non superiori  a  30  euro  ovvero  hanno  un
limite massimo di avvaloramento che in nessun momento  supera  i  150
euro, sono soggetti ai sensi dell'art. 4 del Decreto a un  regime  di
responsabilita' particolare. 
  Detti strumenti, su richiesta del  PSP  emittente,  possono  essere
assimilati a quelli "a maggior sicurezza" ai  fini  dell'applicazione
del regime di  responsabilita'  ridotta  per  l'utilizzatore  di  cui
all'art. 12, comma 5, del Decreto. In tal caso  sono  inseriti  nella
suddetta  lista  pubblica  ai  fini  di   assicurarne   la   generale
conoscibilita'. 
  La richiesta del PSP deve  essere  inoltrata  alla  Banca  d'Italia
unitamente a una scheda descrittiva del prodotto,  nella  quale  sono
precisati le condizioni e i limiti di operativita' dello stesso. 
  Per  gli  strumenti  di  pagamento  di  "basso  valore"  non   sono
obbligatori i requisiti di cui al § 2.