(Allegato-art. 1)
 
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto
  1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome
  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per  il   riconoscimento
  dell'equivalenza ai diplomi universitari  dell'area  sanitaria  dei
  titoli del pregresso ordinamento, in  attuazione  dell'articolo  4,
  comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n.  17/CSR
  del 10 febbraio 2011). 
 
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
    Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: 
    Visti gli articoli 2, comma 2, lettera  b)  e  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  che  affidano  a  questa
Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra  Governo  e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere
attivita' di interesse comune; 
    Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 26  febbraio  19992,  n.
42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con
il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca,  l'individuazione
di criteri e modalita' per riconoscere come  equivalenti  ai  diplomi
universitari   dell'area   sanitaria,    ai    fini    dell'esercizio
professionale e dell'accesso  alla  formazione  post-base,  ulteriori
titoli   conseguiti   conformemente   all'ordinamento    in    vigore
anteriormente  all'emanazione  dei  decreti  di  individuazione   dei
profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi; 
    Considerato che, in ragione del mutato quadro  costituzionale,  i
Ministeri della salute e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e le Regioni e  Province  autonome  hanno  a  suo
tempo convenuto di dare  attuazione  alla  predetta  disposizione  di
legge   facendo   ricorso,   anziche'   al   previsto   provvedimento
ministeriale, ad un Accordo che e' stato perfezionato nel corso della
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto
n. 2152); 
    Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la  quale  il  Ministero
della  salute  ha  trasmesso,  ai  fini  dell'esame   in   Conferenza
Stato-Regioni,  la  proposta  di  accordo  in  oggetto,   previamente
concertata con il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  volta
ad introdurre talune modifiche della  disciplina  di  cui  al  citato
Accordo del 16 dicembre 2004; 
    Vista la lettera in  data  20  luglio  2010  con  la  quale  tale
proposta e' stata diramata alle Regioni e Province autonome; 
    Considerato che, nel corso della  riunione  tecnica  svoltasi  in
data 17 settembre  2010,  i  rappresentanti  delle  Regioni  e  delle
Province autonome hanno avanzato alcune  richieste  emendative  dello
schema di accordo in parola; 
    Vista la lettera in data 30  settembre  2010,  con  la  quale  il
Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di  accordo  che
tiene conto degli approfondimenti condotti  nella  predetta  riunione
tecnica; 
    Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale  nuova  stesura  e'
stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome; 
    Vista la  nota  dell'11  novembre  2010,  diramata  ai  Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice  della  Commissione  salute,  ha  formulato   ulteriori
osservazioni sullo schema di accordo in parola; 
    Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il  Ministero
della salute ha  inviato  la  definitiva  versione  dello  schema  di
accordo indicato in oggetto; 
    Considerato che, con lettera  in  data  13  dicembre  2010,  tale
definitiva versione e' stata diramata alle Regioni  e  alle  Province
autonome; 
    Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la  Regione
Veneto, Coordinatrice della  Commissione  salute,  ha  comunicato  il
proprio assenso sullo schema di accordo di cui  trattasi,  nel  testo
trasmesso dal Ministero della  salute  con  l'anzidetta  nota  del  7
dicembre 2010; 
    Rilevato che, nel corso dell'odierna  seduta,  il  rappresentante
del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esigenza
che all'articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola  siano
aggiunte  alla  fine  le  seguenti  parole:  «nonche'  sul   relativo
trattamento economico»; 
    Considerato che i rappresentanti delle Regioni e  delle  Province
autonome e  del  Ministero  della  salute  hanno  fatto  presente  di
ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata; 
    Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo,
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; 
    Sancisce accordo  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini: 
 
                               Art. 1. 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1.  Il  presente  accordo  stabilisce  -  con  riferimento   alla
iscrizione nei ruoli nominativi  regionali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.  761,  allo  stato
giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico  e
privato e alla qualita' e  durata  dei  corsi  e,  se  del  caso,  al
possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le
modalita'  per  il   riconoscimento   dell'equivalenza   ai   diplomi
universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  dei  titoli
conseguiti  conformemente  all'ordinamento  in  vigore  anteriormente
all'emanazione   dei   decreti   di   individuazione   dei    profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi. 
    2. Il riconoscimento  dell'equivalenza  di  cui  al  comma  1  e'
attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo. 
    3. Fermo restando quanto stabilito dai  decreti  ministeriali  di
equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42
del  1999,  possono  essere  presi   in   considerazione,   ai   fini
dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di
entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.