Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR del 10 febbraio 2011). LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n. 42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, l'individuazione di criteri e modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi; Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziche' al previsto provvedimento ministeriale, ad un Accordo che e' stato perfezionato nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152); Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente concertata con il Ministero dell'universita' e della ricerca, volta ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato Accordo del 16 dicembre 2004; Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale proposta e' stata diramata alle Regioni e Province autonome; Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello schema di accordo in parola; Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione tecnica; Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura e' stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome; Vista la nota dell'11 novembre 2010, diramata ai Ministeri interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori osservazioni sullo schema di accordo in parola; Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto; Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale definitiva versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome; Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo trasmesso dal Ministero della salute con l'anzidetta nota del 7 dicembre 2010; Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esigenza che all'articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche' sul relativo trattamento economico»; Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. 2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e' attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo. 3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.