Art. 2. Criteri di valutazione 1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario e' valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri: a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo; b) esperienza lavorativa. 2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi. 3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno. 4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita' lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione: a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita' dichiarata; b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata; c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.