(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                       Attribuzione punteggio 
 
    1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi
risultanti dall'applicazione dei parametri  di  cui  all'allegato  A.
Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo  e'
riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il
limite minimo di 6  punti,  il  titolo  non  puo'  essere  dichiarato
equivalente. Qualora  il  punteggio  sia  inferiore  a  12  punti  ma
superiore a 6, si  rimanda  alla  effettuazione  di  un  percorso  di
compensazione formativa stabilito in base a criteri  individuati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.