Art. 3. Attribuzione punteggio 1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.