Art. 4. Finalita' ed effetti del riconoscimento 1. Il riconoscimento dell'equivalenza e' effettuato ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo. 2. L'accesso alla formazione post-base e' comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 3. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro gia' instaurati al momento del riconoscimento, nonche' sul relativo trattamento economico.