(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
               Finalita' ed effetti del riconoscimento 
 
    1. Il  riconoscimento  dell'equivalenza  e'  effettuato  ai  fini
dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo. 
    2. L'accesso alla formazione post-base e' comunque subordinato al
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
    3.  Il  riconoscimento  dell'equivalenza  non  produce,  per   il
possessore del  titolo,  alcun  effetto  automatico  sulla  posizione
funzionale rivestita e  sulle  mansioni  esercitate  in  ragione  del
titolo  nei  rapporti  di  lavoro  gia'  instaurati  al  momento  del
riconoscimento, nonche' sul relativo trattamento economico.