(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
            Titoli ammessi alla procedura di valutazione 
 
    1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione  ai  fini
del riconoscimento dell'equivalenza devono  essere  stati  conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente  all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali  relativi  ai
diplomi  universitari  stessi,  nei  termini  previsti  dal   decreto
legislativo n. 502/92 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e
iniziati entro il 31 dicembre 1995. 
    2. Fermo restando quanto  sancito  dai  decreti  ministeriali  di
equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1,  della  legge  26
febbraio  1999,  n.  42,  sono  ammissibili  all'istruttoria  e  alla
successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17  marzo
1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999,  n.  42
che,  in  conformita'   all'ordinamento   allora   vigente,   abbiano
consentito l'esercizio professionale.