Art. 5. Titoli ammessi alla procedura di valutazione 1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995. 2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.