Art. 6. Titoli esclusi dalla procedura di valutazione 1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati: a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74); b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046); c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098); d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita' professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita' professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla «Tutela sanitaria delle attivita' sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanita'); k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP); n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico; o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990.