(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
            Titoli esclusi dalla procedura di valutazione 
 
    1.   Non   sono   valutabili   ai   fini    del    riconoscimento
dell'equivalenza   di   cui   al   presente   accordo   i    seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati: 
      a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art.  6
D.P.R. n. 225/74); 
      b) Infermiere psichiatrico (art. 24  del  R.D.  16/08/1909,  n.
615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046); 
      c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge  19  luglio  1940,  n.
1098); 
      d) Ottici  (titoli  di  abilitazione  e  diplomi  di  maturita'
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); 
      e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita'
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti
Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); 
      f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; 
      g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo  l'entrata  in
vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
      h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S.  R.D.  27  luglio  1934,  n.
1265); 
      i)  Capo  bagnino  degli  stabilimenti  idroterapici  (art.  99
T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); 
      j) Massaggiatori sportivi (legge  26  ottobre  1971,  n.  1099,
sulla «Tutela sanitaria delle attivita' sportive,  decreto  5  luglio
1975 del Ministero per la sanita'); 
      k)   titoli   universitari   rilasciati   dalla   Facolta'   di
Pedagogia/Scienze  della  Formazione  per   educatore   professionale
conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999,  n.
42; 
      l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie; 
      m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP); 
      n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con  la
legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione  all'esercizio  dell'arte   ausiliaria   di   infermiere
generico; 
      o)  titoli  rilasciati  agli   infermieri   militari   previsti
dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del  25
febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del  12  dicembre
1990.