(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
                              Procedura 
 
    1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza  si  avvia
su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o
Provincia autonoma  che  ha  formalmente  autorizzato  e  svolto  sul
proprio territorio il corso al termine del quale e' stato  conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza. 
    2. Ogni Regione  e  Provincia  autonoma  adottera'  le  forme  di
pubblicita' che riterra' piu' idonee  in  ordine  alle  modalita'  di
presentazione delle istanze. 
    3. Ogni Regione  e  Provincia  autonoma  cura  la  fase  iniziale
dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui  corsi  di  formazione
sono  stati   formalmente   autorizzati   nel   proprio   territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute. 
    4.  Ai  fini  dell'espletamento  dell'istruttoria   di   cui   al
precedente comma 3, le Regioni e  le  Province  Autonome  interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che  formano
parte integrante del presente Accordo. 
    5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia  autonoma
procedente, il  Ministero  della  Salute  indice  una  Conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della  legge  7  agosto
1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del  Ministero  della
salute,   un   rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  un  rappresentante  delle  Regioni
nominato dalla Commissione  Salute,  e  un  rappresentante  per  ogni
Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra' essere presente un
rappresentante della Regione o Provincia autonoma che  ha  curato  la
fase iniziale dell'istruttoria. 
    6. Nell'ambito della Conferenza di servizi  puo'  essere  sentito
anche   un   rappresentante   designato   dall'Ordine   o    Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle  Associazioni  maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a  cui  i  titoli  per  i
quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono. 
    7. La Conferenza di servizi valuta  le  istanze  sulla  base  dei
criteri e dei parametri di cui al presente accordo. 
    8. La Conferenza di servizi ha facolta' di organizzare  i  propri
lavori secondo le modalita' operative e  le  priorita'  che  riterra'
opportuno individuare. 
    9. La Conferenza di servizi non viene convocata  qualora  si  sia
gia'  pronunciata  su  fattispecie  identiche  a  quelle  oggetto  di
valutazione. In tal caso il Ministero della  salute  procede  tenendo
conto delle determinazioni gia' adottate.