Art. 7. Procedura 1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale e' stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza. 2. Ogni Regione e Provincia autonoma adottera' le forme di pubblicita' che riterra' piu' idonee in ordine alle modalita' di presentazione delle istanze. 3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute. 4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte integrante del presente Accordo. 5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra' essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale dell'istruttoria. 6. Nell'ambito della Conferenza di servizi puo' essere sentito anche un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono. 7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo. 8. La Conferenza di servizi ha facolta' di organizzare i propri lavori secondo le modalita' operative e le priorita' che riterra' opportuno individuare. 9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia gia' pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle determinazioni gia' adottate.