Art. 8. Termini 1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato e' ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento. 2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.