(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                               Termini 
 
    1. Il procedimento per la valutazione delle istanze  deve  essere
concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre  180  giorni
dalla  data  del  suo  avvio,  che  decorre   da   quando   l'istanza
dell'interessato e' ricevuta dalla Regione o  Provincia  autonoma  di
riferimento. 
    2. La trasmissione degli atti  al  Ministero  della  Salute  deve
essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non
oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.