Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle
seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta
del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e
ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra
elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine 'iscrizione all'albo
degli avvocati.