Allegato A Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti. c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute. d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove. f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria preventiva e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita', un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento. g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.