(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
                        (Base ampelografica) 
 
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono
essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di  produzione  delimitate
nel successivo art. 3 e provenienti da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
 
"Montecucco" Rosso e Rosso riserva: 
Sangiovese, almeno 60%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca
rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, fino ad un massimo del 40%  con  l'esclusione  della
Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed  iscritti  nel
Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da  vino  approvato
con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del
14 ottobre 2004, e da ultimo  aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 
 
"Montecucco" Rosato: 
Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%. 
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o
congiuntamente, le uve a bacca rossa di  altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 40% con  l'esclusione  della  Malvasia  Nera,  Malvasia  Nera  di
Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta'
di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato  con  D.M.  22  aprile  2011  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 
 
"Montecucco" Bianco: 
Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente,  almeno  il
40%. 
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato
con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170
del 23 luglio 2011. 
 
"Montecucco" Vermentino: 
Vermentino, almeno 85%. 
Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o
congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 15%. 
 
"Montecucco" Vin Santo: 
Malvasia bianca, Grechetto bianco e  Trebbiano  toscano,  da  soli  o
congiuntamente, almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione  di
detto vino, le uve a  bacca  bianca  di  altri  vitigni  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino  ad  un  massimo
del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino  approvato  con  D.M.  7  maggio  2004  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato
con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170
del 23 luglio 2011. 
 
"Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice: 
Sangiovese, minimo 70%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino,  le  uve  a  bacca
rossa di altri vitigni idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 
 
2. L'adeguamento della composizione ampelografica su  base  aziendale
dei vigneti della Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco"
dovra' essere effettuata entro dieci anni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente disciplinare di produzione.