Articolo 2 (Base ampelografica) 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Montecucco" Rosso e Rosso riserva: Sangiovese, almeno 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. "Montecucco" Rosato: Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. "Montecucco" Bianco: Trebbiano Toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, almeno il 40%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. "Montecucco" Vermentino: Vermentino, almeno 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 15%. "Montecucco" Vin Santo: Malvasia bianca, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. "Montecucco" Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese, minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 2. L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" dovra' essere effettuata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.