Articolo 4 (Norme per la viticoltura) 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto Schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi. 2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densita' dei ceppi calcolati sui sesti di impianto non potra' essere inferiore a 3300 piante ad ettaro. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva, Rosato e Vin Santo Occhio di Pernice e 11 tonnellate per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Vermentino e Vin Santo. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente. 5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di 11% vol. per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato, Vermentino e Vin Santo.