(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  a   Denominazione   di   Origine   Controllata
"Montecucco" di cui all'art.  2  devono  essere  quelle  tradizionali
della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al  vino
derivato  le  specifiche  caratteristiche  di   qualita'.   Sono   da
considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione  allo  Schedario
Viticolo unicamente quelli  collinari  di  giacitura  e  orientamento
adatti   con   sufficiente   altitudine    e    buona    sistemazione
idraulico-agraria. 
Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto Schedario, i vigneti
ubicati in terreni umidi, su fondi valle  ed  in  terreni  fortemente
argillosi. 
2. La densita' di impianto deve essere quella generalmente  usata  in
funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e  dei  vini.  Per
gli impianti realizzati a partire dal 10 agosto 1998 la densita'  dei
ceppi calcolati sui sesti di impianto non potra' essere  inferiore  a
3300 piante ad ettaro. 
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
4. La resa massima di uva per ettaro  in  coltura  specializzata  non
deve superare 9 tonnellate per i  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata "Montecucco" Rosso, Rosso riserva,  Rosato  e  Vin  Santo
Occhio di Pernice e 11 tonnellate  per  i  vini  a  Denominazione  di
Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Vermentino e Vin Santo. 
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la  resa
dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20%  il
limite  medesimo,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del  20%,  non  ha  diritto
alla Denominazione di Origine Controllata. 
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione  per  ettaro  in
coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella
specializzata, sulla base  dell'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
In caso di annata sfavorevole, che lo renda  necessario,  la  Regione
Toscana,  su  proposta  del  Consorzio  di  tutela,  fissa  una  resa
inferiore  a  quella  prevista  dal   presente   disciplinare   anche
differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art.
3. 
Nell'ambito della resa massima  fissata  nel  presente  articolo,  la
Regione Toscana, su proposta del  Consorzio  di  tutela,  sentite  le
Organizzazioni di categoria, puo' fissare i  limiti  massimi  di  uva
rivendicabili per ettaro inferiori a  quelli  previsti  dal  presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di  conseguire
un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo precedente. 
5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al  vino  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i  vini
a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  Rosso,  Rosso
riserva e Vin Santo Occhio di Pernice, di  11%  vol.  per  i  vini  a
Denominazione di Origine  Controllata  "Montecucco"  Bianco,  Rosato,
Vermentino e Vin Santo.