Articolo 5 (Norme per la vinificazione) 1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali. 2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto. 3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'. 4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie Vin Santo e Vin Santo occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. 5. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa. 6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice non deve essere superiore al 35%. 7. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 8. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Rosso riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1 °novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio complessivo di 18 mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 9. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Bianco, Rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. 10. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 500 litri per un periodo minimo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta. L'immissione al consumo del Vin Santo e del Vin Santo Occhio di Pernice puo' avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.