(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (Etichettatura, designazione e presentazione) 
 
1. Ai vini a Denominazione di  Origine  Controllata  "Montecucco"  e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa  da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari". 
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento
a nomi, ragioni sociali, e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
2. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
"Montecucco" puo' inoltre essere utilizzata  la  menzione  "vigna"  a
condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi  tradizionali
che devono figurare in un apposito elenco regionale  ai  sensi  dell'
art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010 e che la relativa
superficie sia distintamente specificata  nello  Schedario  Viticolo.
Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione  e  la  conservazione  del
vino devono  avvenire  in  recipienti  separati,  e,  tale  menzione,
seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella
denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 
3. Per tutte  le  tipologie  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine
Controllata "Montecucco" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.