(Annesso-art. 8)
                             Articolo 8 
                          (Confezionamento) 
 
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco"  devono
essere immessi  al  consumo  esclusivamente  in  bottiglie  dei  tipi
bordolese o borgognona di capacita' non superiore a 6 litri. 
2. Per la tappatura dei vini  Denominazione  di  Origine  Controllata
"Montecucco" e' obbligatorio il tappo di sughero  ad  esclusione  dei
vini "Montecucco" Rosso in contenitori non  superiori  a  0,50  litri
"Montecucco" Bianco, "Montecucco" Rosato e "Montecucco" Vermentino, i
quali possono essere chiusi  con  altri  dispositivi  previsti  dalla
normativa vigente in materia. 
3. Per la tipologia  "riserva"  e  per  quelle  recanti  la  menzione
"vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi  forma  ed
abbigliamento consoni ai caratteri dei vini  di  pregio,  con  volume
nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.