Articolo 8 (Confezionamento) 1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacita' non superiore a 6 litri. 2. Per la tappatura dei vini Denominazione di Origine Controllata "Montecucco" e' obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini "Montecucco" Rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri "Montecucco" Bianco, "Montecucco" Rosato e "Montecucco" Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia. 3. Per la tipologia "riserva" e per quelle recanti la menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.