(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
                        (Base ampelografica) 
 
1.I vini a Denominazione di Origine Controllata "Val d'Arbia"  devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
 
«Val d'Arbia» bianco: 
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli  o  congiuntamente
dal 30 al 50% per ciascun vitigno. 
Concorrono alla produzione di detto vino per la  restante  parte,  da
soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca,  non  aromatici,
idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana   ed
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato  con  D.M.
22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  170  del  23
luglio 2011. 
 
«Val d'Arbia» rosato: 
Sangiovese: minimo 50%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un  massimo
del 50%, da soli  o  congiuntamente,  altri  vitigni  non  aromatici,
idonei  alla  coltivazione  nell'ambito  della  Regione  Toscana   ed
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato  con  D.M.
22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  170  del  23
luglio 2011. 
 
«Val d'Arbia» Chardonnay: 
Chardonnay: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana. 
 
«Val d'Arbia» Grechetto: 
Grechetto: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana. 
 
«Val d'Arbia» Pinot bianco: 
Pinot bianco: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana. 
 
«Val d'Arbia» Sauvignon: 
Sauvignon: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana. 
 
«Val d'Arbia» Trebbiano: 
Trebbiano toscano: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana; 
 
«Val d'Arbia» Vermentino: 
Vermentino: minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a  un  massimo
del 15%, da sole  o  congiuntamente,  le  uve  a  bacca  bianca,  non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana. 
 
«Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva: 
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%; 
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a  un  massimo
del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da  altri  vitigni  idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, ed  iscritti  nel  Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14
ottobre  2004,  da  ultimo  aggiornato  con  D.M.  22  aprile   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. 
 
2.L'adeguamento della composizione ampelografica  su  base  aziendale
dei vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della  Denominazione  di
Origine Controllata «Val  d'Arbia»  dovra'  essere  effettuata  entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare
di produzione.