Articolo 2
(Base ampelografica)
1.I vini a Denominazione di Origine Controllata "Val d'Arbia" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Val d'Arbia» bianco:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente
dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
Concorrono alla produzione di detto vino per la restante parte, da
soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M.
22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23
luglio 2011.
«Val d'Arbia» rosato:
Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo
del 50%, da soli o congiuntamente, altri vitigni non aromatici,
idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed
iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M.
22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23
luglio 2011.
«Val d'Arbia» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
«Val d'Arbia» Grechetto:
Grechetto: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
«Val d'Arbia» Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
«Val d'Arbia» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
«Val d'Arbia» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana;
«Val d'Arbia» Vermentino:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non
aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per
la Regione Toscana.
«Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo
del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei
alla coltivazione per la Regione Toscana, ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
2.L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale
dei vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della Denominazione di
Origine Controllata «Val d'Arbia» dovra' essere effettuata entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare
di produzione.