Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val
d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione allo
Schedario Viticolo, i terreni di fondo valle umidi.
2.I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i nuovi
impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo'
essere inferiore a 3.000.
3.E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
4.La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata ed
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
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Tipologia Produzione uva Titolo alcolometrico
(t/ha) volumico naturale
minimo (% vol.)
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Bianco, Vin Santo e 11 10,00
Vin Santo riserva
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rosato 11 10,50
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Trebbiano 11 10,00
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Chardonnay, Grechetto,
Pinot bianco, Sauvignon e 10 10,50
Vermentino
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5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
6. La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.