(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
                     (Norme per la viticoltura) 
 
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  «Val
d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve, ai mosti ed ai  vini  derivati,  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini  dell'iscrizione  allo
Schedario Viticolo, i terreni di fondo valle umidi. 
2.I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per  i  nuovi
impianti e reimpianti la densita'  dei  ceppi  per  ettaro  non  puo'
essere inferiore a 3.000. 
3.E' vietata ogni pratica di forzatura. E'  consentita  l'irrigazione
di soccorso. 
4.La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata  ed
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: 
 
    

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       Tipologia             Produzione uva    Titolo alcolometrico
                                 (t/ha)         volumico naturale
                                                 minimo (% vol.)
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  Bianco, Vin Santo e              11                 10,00
  Vin Santo riserva
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       rosato                      11                 10,50
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     Trebbiano                     11                 10,00
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  Chardonnay, Grechetto,
  Pinot bianco, Sauvignon e        10                 10,50
  Vermentino
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5. A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa dovra' essere riportata, purche' la produzione  non  superi  del
20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. 
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa  per  ettaro
di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti. 
6. La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto conto delle condizioni  ambientali  e  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile  di  uva  per
ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali.